Accordo tra l’Italia e la Svizzera sull’esenzione della legalizzazione
LEGGE 18 MARZO 1968, n. 474 (GU n. 107 del 27/04/1968)
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO TRA L’ITALIA E LA SVIZZERA SULL’ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE, SULLO SCAMBIO DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE E SULLA PRESENTAZIONE DEI CERTIFICATI OCCORRENTI PER CONTRARRE MATRIMONIO, CONCLUSO A BERNA IL 16 NOVEMBRE 1966. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.107 DEL 27 APRILE
1968)
PD: S3018667
URN: urn:nir:stato:legge:1968-03-18;474
Preambolo
LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
ART. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA È AUTORIZZATO A RATIFICARE L’ACCORDO FRA L’ITALIA E LA SVIZZERA SULL’ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE, SULLO SCAMBIO DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE E SULLA PRESENTAZIONE DEI CERTIFICATI OCCORRENTI PER CONTRARRE MATRIMONIO, CONCLUSO A BERNA IL 16 NOVEMBRE 1966.
ART. 2.
PIENA ED INTERA ESECUZIONE È DATA ALL’ACCORDO DI CUI ALL’ARTICOLO PRECEDENTE A DECORRERE DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE IN CONFORMITÀ ALL’ARTICOLO 11 DELL’ACCORDO STESSO.
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
DATA A ROMA, ADDÌ 18 MARZO 1968 SARAGAT
MORO – FANFANI – TAVIANI – REALE VISTO, IL GUARDASIGILLI: REALE
Annesso A
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SU L’ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE, SULLO SCAMBIO DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE E SULLA PRESENTAZIONE DEI CERTIFICATI OCCORRENTI PER
CONTRARRE MATRIMONIO. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO, NELL’INTENTO DI ESENTARE DALLA LEGALIZZAZIONE GLI ATTI DELLO STATO CIVILE ED ALTRI DOCUMENTI, DI FACILITARE LA COMUNICAZIONE RECIPROCA DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE E DI SEMPLIFICARE LE FORMALITÀ PER CONTRARRE MATRIMONIO, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPITOLO I ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE ART. 1.
I DOCUMENTI RILASCIATI DA UN UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DI UNO DEI DUE STATI CONTRAENTI SONO ESENTATI DA QUALSIASI LEGALIZZAZIONE PER ESSERE UTILIZZATI NELL’ALTRO STATO.
DETTI DOCUMENTI DEVONO ESSERE DATATI, MUNITI DEL SIGILLO O DEL TIMBRO DELL’UFFICIO E DELLA FIRMA DELL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE.
ART. 2.
AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 PER DOCUMENTI RILASCIATI DALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE SI INTENDONO:
DOCUMENTI ITALIANI DOCUMENTI SVIZZERI $T
ART. 3.
LE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 1 SI APPLICANO ANCHE AI SEGUENTI DOCUMENTI, RILASCIATI DALLE AUTORITÀ COMUNALI O DELLO STATO CIVILE:
DOCUMENTI ITALIANI DOCUMENTI SVIZZERI $T
LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 1 SI APPLICANO INOLTRE AD OGNI ALTRO DOCUMENTO OCCORRENTE PER CONTRARRE MATRIMONIO.
CAPITOLO II SCAMBIO DEGLI ATTI DI STATO CIVILE ART. 4.
GLI STATI CONTRAENTI SI IMPEGNANO A DARSI COMUNICAZIONE RECIPROCA DEGLI ATTI DI NASCITA, DI MATRIMONIO E DI MORTE ISCRITTI NEI PROPRI REGISTRI E CONCERNENTI I CITTADINI DELL’ALTRO STATO.
ALLORCHÈ UNA ANNOTAZIONE VIENE ESEGUITA SU UN’ATTO DELLO STATO CIVILE, UNA COPIA DI TALE ATTO CONTENENTE DETTA ANNOTAZIONE DEVE FORMARE OGGETTO DI COMUNICAZIONE. LE ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA LEGITTIMAZIONE ED AL RICONOSCIMENTO DI FIGLI NATURALI FORMANO OGGETTO DI COMUNICAZIONE QUANDO LA PERSONA LEGITTIMATA O RICONOSCIUTA È O DIVIENE CITTADINO DELL’ALTRO STATO OVVERO IN TALE STATO SIA NATA.
TUTTE LE PREDETTE COMUNICAZIONI SONO EFFETTUATE, ALMENO OGNI MESE, DAGLI UFFICIALI DELLO STATO CIVILE DI CIASCUNO DEI DUE STATI CONTRAENTI, ALL’UFFICIO CONSOLARE COMPETENTE (CONSOLATI GENERALI, CONSOLA TI, CANCELLERIA CONSOLARE O SEZIONE CONSOLARE DELL’AMBASCIATA) DELL’ALTRO STATO.
ART. 5.
GLI ATTI DELLO STATO CIVILE SONO RILASCIATI E TRASMESSI GRATUITAMENTE.
LE COMUNICAZIONI DEGLI ATTI DI NASCITA, DI MATRIMONIO E DI MORTE SONO REDATTE SU MODULI CONFORMI A QUELLI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE DELLO STATO CIVILE (CIEC), ANNESSI AL PRESENTE ACCORDO (ALLEGATO I), COMPLETATE DAI SEGUENTI DATI:
a) PER GLI ATTI DESTINATI ALL’ITALIA:
ATTI DI NASCITA: ULTIMA RESIDENZA DEI GENITORI IN ITALIA;
ATTI DI MATRIMONIO: ULTIMA RESIDENZA DEGLI SPOSI IN ITALIA, COGNOME E NOME DEI GENITORI DEGLI SPOSI;
ATTI DI MORTE: ULTIMA RESIDENZA DEL DEFUNTO IN ITALIA;
B) PER GLI ATTI DESTINATI ALLA SVIZZERA:
ATTI DI NASCITA: LUOGO DI ORIGINE IN SVIZZERA DEI GENITORI;
ATTI DI MATRIMONIO: LUOGO DI ORIGINE IN SVIZZERA DI ENTRAMBI GLI SPOSI, COGNOME E NOME DEI GENITORI DEGLI SPOSI;
ATTI DI MORTE: LUOGO DI ORIGINE IN SVIZZERA DEL DEFUNTO.
I MODULI RELATIVI AI MATRIMONI SONO TRASMESSI IN DUPLICE ESEMPLARE.
ART. 6.
GLI UFFICIALI DELLO STATO CIVILE DI UNO DEGLI STATI CONTRAENTI POSSONO CHIEDERE DIRETTAMENTE, PER USO AMMINISTRATIVO AGLI UFFICIALI DELLO STATO CIVILE DELL’ALTRO STATO, I DOCUMENTI CONTENENTI TUTTE LE INDICAZIONI RISULTANTI DAI REGISTRI DI NASCITA, DI MATRIMONIO E DI MORTE (_COPIA INTEGRALE_ IN ITALIA E
_AUSZUG_, _EXTRAIT_, _ESTRATTO_ IN SVIZZERA) RIGUARDANTI I CITTADINI DI UNO DEI DUE STATI CONTRAENTI:
DETTI DOCUMENTI SONO RILASCIATI GRATUITAMENTE, SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA AUTORITÀ DI VIGILANZA, E TRASMESSI DIRETTAMENTE SENZA SPESE PER IL DESTINATARIO.
ART. 7.
LA MENZIONE DELLA NAZIONALITÀ SU UN ATTO DELLO STATO CIVILE NON PREGIUDICA LA CITTADINANZA DELLA PERSONA INDICATA SU TALE DOCUMENTO.
CAPITOLO III PRESENTAZIONE DEI CERTIFICATI OCCORRENTI PER CONT RARRE MATRIMONIO
ART. 8.
IL CITTADINO DI UNO DEGLI STATI CONTRAENTI CHE INTENDE CONTRARRE MATRIMONIO DAVANTI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DELL’ALTRO STATO, DEVE PRESENTARE:
IN ITALIA, UN CERTIFICATO SVIZZERO DI CAPACITÀ AL MATRIMONIO;
IN SVIZZERA, UN CERTIFICATO DI ESEGUITE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO CON L’ATTESTAZIONE CHE NULLA SI OPPONE AL MATRIMONIO STESSO;
RILASCIATI DALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DELLO STATO DI ORIGINE (ALLEGATO II).
I NUBENDI DEVONO PARIMENTI PRESENTARE GLI ALTRI DOCUMENTI INDICATI NELL’ALLEGATO III.
ART. 9.
PER OTTENERE IL CERTIFICATO ITALIANO DI ESEGUITE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO, DI CUI ALL’ARTICOLO 8, L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE SVIZZERO TRASMETTE AL COMPETENTE RAPPRESENTANTE CONSOLARE ITALIANO IN SVIZZERA, LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE CONFORME AL MODULO DELL’ALLEGATO IV-A, CORREDATA, PER I NUBENDI ITALIANI, DELLA COPIA INTEGRALE DELL’ATTO DI NASCITA. IL RAPPRESENTANTE CONSOLARE TRASMETTE TALI DOCUMENTI, CORREDATI DA TRADUZIONE IN ITALIANO, DIRETTAMENTE AL COMPETENTE UFFICIALE DELLO STATO CIVILE ITALIANO.
ESEGUITE LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO IN ITALIA, IL CERTIFICATO RELATIVO, COMPILATO SECONDO IL MODULO DELLO ALLEGATO IV-B DEVE ESSERE INVIATO, COLLA COPIA INTEGRALE DELL’ATTO DI NASCITA, DIRETTAMENTE AL RAPPRESENTANTE CONSOLARE ITALIANO, CHE, DOPO AVERVI APPOSTO IL TIMBRO DELL’UFFICIO, TRASMETTE TALI DOCUMENTI DIRETTAMENTE ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE SVIZZERO.
LA MEDESIMA PROCEDURA SI SEGUE NEL CASO IN CUI UNO DEI NUBENDI SIA CITTADINO DI UN TERZO STATO.
ART. 10.
PER OTTENERE IL CERTIFICATO SVIZZERO DI CAPACITÀ AL MATRIMONIO, DI CUI ALL’ARTICOLO 8, IL CITTADINO SVIZZERO SI RIVOLGE AL COMPETENTE RAPPRESENTANTE CONSOLARE SVIZZERO IN ITALIA.
QUESTI TRASMETTE LA DOMANDA DI PUBBLICAZIONE, CORREDATA DEI DOCUMENTI INDICATI NELL’ALLEGATO III, AL SERVIZIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE A BERNA IL QUALE PROVVEDE PER L’INOLTRO ALLA AUTORITÀ SVIZZERA COMPETENTE.
ESEGUITE LE PUBBLICAZIONI IN SVIZZERA, IL CERTIFICATO RELATIVO (_EHEFAHIGKEITSZEUGNIS_, _CERTIFICAT DE CAPACITÈ MATRIMONIALE_, _CERTIFICATO DI CAPACITÀ AL MATRIMONIO_), COMPILATO SECONDO IL MODULO DELL’ALLEGATO IV-C, DEVE ESSERE INVIATO DIRETTAMENTE AL RAPPRESENTANTE CONSOLARE SVIZZERO IN ITALIA.
LA MEDESIMA PROCEDURA SI SEGUE NEL CASO IN CUI UNO DEI NUBENDI SIA CITTADINO DI UN TERZO STATO.
CAPITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
ART. 11.
IL PRESENTE ACCORDO SARÀ RATIFICATO ED ENTRERÀ IN VIGORE IL PRIMO GIORNO DEL QUARTO MESE SUCCESSIVO ALLO SCAMBIO DEGLI STRUMENTI DI RATIFICA, CHE AVRÀ LUOGO IN ROMA AL PIÙ PRESTO POSSIBILE.
IL PRESENTE ACCORDO È CONCLUSO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI A DECORRERE DALLA DATA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE; SE NON SARÀ DENUNCIATO SEI MESI PRIMA DELLA SCADENZA DEL PERIODO DI CINQUE ANNI, ESSO SARÀ TACITAMENTE PROROGATO DI ANNO IN ANNO SALVO DENUNCIA NOTIFICATA CON UN PREAVVISO DI SEI MESI.
ART. 12. DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE ACCORDO SONO ABROGATI:
– LA DICHIARAZIONE TRA L’ITALIA E LA SVIZZERA DEL 1/A-11 MAGGIO 1886, PER LO SCAMBIO DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE;
– LA DICHIARAZIONE TRA L’ITALIA E LA SVIZZERA DEL 22 SETTEMBRE 1899, CIRCA I MATRIMONI FRA I CITTADINI DEI DUE PAESI;
– LO SCAMBIO DI NOTE FRA L’ITALIA E LA SVIZZERA DEL 27 GIUGNO-1/A LUGLIO 1925, RELATIVO ALLE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO DEGLI ITALIANI RESIDENTI IN SVIZZERA.
IN FEDE DI CHE I PLENIPOTENZIARI DEI DUE GOVERNI HANNO FIRMATO IL PRESENTE ACCORDO E VI HANNO APPOSTO IL LORO SIGILLO.
FATTO A BERNA IL 16 NOVEMBRE 1966, IN DUE ESEMPLARI ORIGINALI, IN LINGUA ITALIANA E FRANCESE, I DUE TESTI FACENTI UGUALMENTE FEDE.
PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
STANISLAO CANTONO DI CEVA PER IL CONSIGLIO
FEDERALE SVIZZERO HANS-RUDOLF SCHNYDER
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