L’assegno di divorzio è immutato da anni. Come agire in caso di mancato adeguamento
Poniamo il caso che con il divorzio ottenuto otto anni fa, il Giudice abbia riconosciuto all’ex moglie il diritto a ricevere un assegno di mantenimento mensile. Da allora, il marito ha rispettato ogni scadenza, versandole puntualmente la cifra prevista dalla sentenza di divorzio, senza curarsi dell’adeguamento Istat. E’ bene ricordare che con l’inflazione e il variare del valore della moneta anche l’assegno potrebbe perdere il suo potere d’acquisto. Quindi per tutelare il coniuge beneficiario dell’assegno, è previsto che questo venga aggiornato ogni anno e che il coniuge obbligato paghi la somma “maggiorata” per legge.
Tempi e possibilità di recupero degli adeguamenti
L’ex coniuge che per otto anni ha ricevuto sempre lo stesso assegno di mantenimento può chiedere che le vengano riconosciuti non solo gli arretrati ma anche gli interessi maturati sulle somme non corrisposte. E’ bene tener presente però che il termine di prescrizione è di cinque anni. Ciò significa che, nel caso in cui il marito dovesse rifiutarsi di versare gli arretrati, la moglie non potrà rivalersi sull’ex per l’intero periodo trascorso dalla sentenza di divorzio. Perderà le somme di adeguamento non ricevute (e i relativi interessi) dei primi tre anni.
La prassi per ottenere l’adeguamento dell’assegno mai corrisposto
Se l’ex dovesse fare orecchie da mercante, per chiedere gli arretrati dell’aggiornamento annuale dell’assegno divorzile, oltre gli interessi, il beneficiario dovrà in primo luogo rivolgere una formale diffida, ad esempio una raccomandata, indicando il calcolo esatto degli importi maturati. Se entro i termini previsti dalla diffida nulla avviene, il coniuge che percepisce l’assegno potrà procedere tramite un avvocato alla notifica di un atto di precetto. Qualora anche quest’ultimo venisse ignorato, non resterebbe che procedere con il pignoramento dei beni, del conto corrente, di un quinto dello stipendio o della pensione di chi deve versare l’assegno.
Quindi, in caso di una mancata rivalutazione dell’assegno di mantenimento, esistono delle procedure che permettono il recupero delle somme dovute, ma si dovrà agire tempestivamente tenendo presente il termine di prescrizione quinquennale.