“Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2000 – Supplemento Ordinario n. 203
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 25, paragrafo 1, dell’Accordo stesso.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo dell’Accordo)
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