Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone
Concluso il 21 giugno 1999
Approvato dall’Assemblea federale l’8 ottobre 19991
Ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000
Entrato in vigore il 1° giugno 2002
(Stato 8 giugno 2015)
La Confederazione svizzera
da una parte,
e
la Comunità europea,
il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica Ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, laRepubblica Ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, l’Irlanda, la Repubblica Italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
dall’altra,2
in appresso denominate «parti contraenti»,
convinti che la libertà delle persone di circolare sul territorio dell’altra parte costituisca un elemento importante per lo sviluppo armonioso delle loro relazioni;
decisi ad attuare la libera circolazione delle persone tra loro basandosi sulle disposizioni applicate nella Comunità europea,
hanno deciso di concludere il seguente Accordo:
I. Disposizioni di base
Art. 1 Obiettivo
Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di:
a)
conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un’attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti;
b)
agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata;
c)
conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un’attività economica nel paese ospitante;
d)
garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali.
Art. 2 Non discriminazione
In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un’altra parte contraente non sono oggetto, nell’applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.
Art. 3 Diritto di ingresso
Ai cittadini di una parte contraente è garantito il diritto di ingresso nel territorio dell’altra parte contraente conformemente alle disposizioni di cui all’allegato I.
Art. 4 Diritto di soggiorno e di accesso a un’attività economica
Il diritto di soggiorno e di accesso a un’attività economica è garantito fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 e conformemente alle disposizioni dell’allegato I.
Art. 5 Prestazione di servizi
(1) Fatti salvi altri accordi specifici tra le parti contraenti relativi alla prestazione di servizi (compreso l’Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi), un prestatore di servizi, comprese le società conformemente alle disposizioni dell’allegato I, gode del diritto di fornire sul territorio dell’altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
(2) Un prestatore di servizi gode del diritto di ingresso e di soggiorno sul territorio dell’altra parte contraente:
a)
se gode del diritto di fornire un servizio ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 o delle disposizioni di un Accordo di cui al paragrafo 1;
b)
oppure, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a), se l’autorizzazione a fornire il servizio gli è stata concessa dalle autorità competenti della parte contraente interessata.
(3) Le persone fisiche di uno Stato membro della Comunità europea o della Svizzera che si recano nel territorio di una parte contraente unicamente in veste di destinatari di servizi godono del diritto di ingresso e di soggiorno.
(4) I diritti di cui al presente articolo sono garantiti conformemente alle disposizioni degli allegati I, II e III. Le restrizioni quantitative di cui all’articolo 10 non sono applicabili alle persone di cui al presente articolo.
Art. 6 Diritto di soggiorno per le persone che non svolgono un’attività economica
Alle persone che non svolgono un’attività economica è garantito il diritto di soggiorno sul territorio di una parte contraente conformemente alle disposizioni dell’allegato I relative alle persone che non svolgono attività.
Art. 7 Altri diritti
Conformemente all’allegato I, le parti contraenti disciplinano in particolare i diritti elencati qui di seguito legati alla libera circolazione delle persone:
a)
il diritto alla parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda l’accesso a un’attività economica e il suo esercizio, nonché le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro;
b)
il diritto a una mobilità professionale e geografica, che consenta ai cittadini delle parti contraenti di spostarsi liberamente sul territorio dello Stato ospitante e di esercitare la professione scelta;
c)
il diritto di rimanere sul territorio di una parte contraente dopo aver cessato la propria attività economica;
d)
il diritto di soggiorno dei membri della famiglia qualunque sia la loro nazionalità;
e)
il diritto dei membri della famiglia di esercitare un’attività economica, qualunque sia la loro nazionalità;
f)
il diritto di acquistare immobili nella misura in cui ciò sia collegato all’esercizio dei diritti conferiti dal presente Accordo;
g)
durante il periodo transitorio, il diritto, al termine di un’attività economica o di un soggiorno sul territorio di una parte contraente, di ritornarvi per esercitare un’attività economica, nonché il diritto alla trasformazione di un titolo temporaneo di soggiorno in titolo permanente.
Art. 8 Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Conformemente all’allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:
a)
la parità di trattamento;
b)
la determinazione della normativa applicabile;
c)
il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali;
d)
il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti;
e)
la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.
Art. 9 Diplomi, certificati e altri titoli
Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l’accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all’allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell’esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi.
II. Disposizioni generali e finali
Art. 10 Disposizioni transitorie ed evoluzione dell’Accordo
(1) Durante i cinque anni successivi all’entrata in vigore dell’Accordo, la Svizzera può mantenere contingenti per quanto riguarda l’accesso a un’attività economica per le seguenti due categorie di soggiorno: di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a limitazioni quantitative.
A decorrere dall’inizio del sesto anno, cessano di applicarsi tutti i contingenti nei confronti dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
(1a)1 La Svizzera può mantenere fino al 31 maggio 2007 contingenti riguardanti l’accesso di lavoratori dipendenti in Svizzera e di lavoratori autonomi che sono cittadini della Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca per le seguenti due categorie di soggiorno: di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a limitazioni quantitative.
Prima della fine del sopramenzionato periodo transitorio, il Comitato misto esamina il funzionamento del periodo transitorio applicabile ai cittadini dei nuovi Stati membri sulla base di una relazione della Svizzera. Al termine di tale esame, ed entro la fine del periodo sopramenzionato, la Svizzera comunica al Comitato misto se continuerà ad applicare limiti quantitativi ai lavoratori impiegati in Svizzera. La Svizzera può continuare ad applicare tali misure fino al 31 maggio 20092. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cessa il 31 maggio 2007.
Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutti i contingenti nei confronti dei cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca. Questi Stati membri possono introdurre le stesse limitazioni quantitative nei confronti dei cittadini svizzeri per gli stessi periodi.
(1b.)3 Durante i due anni successivi all’entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, la Svizzera può mantenere limiti quantitativi per quanto riguarda l’accesso dei lavoratori dipendenti in Svizzera e dei lavoratori autonomi che sono cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania per le seguenti due categorie di soggiorno: di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a limiti quantitativi.
Prima della fine del sopramenzionato periodo transitorio, il Comitato misto esamina il funzionamento del periodo transitorio applicato ai cittadini dei nuovi Stati membri sulla base di una relazione della Svizzera. Al termine di tale esame, ed entro la fine del periodo sopramenzionato, la Svizzera comunica al Comitato misto se continuerà ad applicare limiti quantitativi ai lavoratori impiegati in Svizzera. La Svizzera può continuare ad applicare tali misure fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore del suddetto Protocollo. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cessa alla fine del periodo di due anni di cui nel primo comma.4
Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutti i limiti quantitativi nei confronti dei cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania. Questi Stati membri possono introdurre gli stessi limiti quantitativi nei confronti dei cittadini svizzeri per gli stessi periodi.
(2) Le parti contraenti possono mantenere, per un periodo non superiore a due anni, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini dell’altra parte contraente, comprese le persone prestatrici di servizi di cui all’articolo 5. Entro il primo anno, il Comitato misto esamina la necessità di mantenere tali restrizioni. Esso può ridurre il periodo massimo di due anni. I prestatori di servizi liberalizzati da un Accordo specifico relativo alla prestazione di servizi tra le parti contraenti (compreso l’Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro.
(2a)5 La Svizzera e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca possono mantenere, fino al 31 maggio 2007, nei confronti dei lavoratori di una di queste parti contraenti impiegati nel proprio territorio, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini della parte contraente interessata. Gli stessi controlli possono essere mantenuti per i prestatori di servizi nei quattro settori seguenti: attività dei servizi connessi all’orticultura; costruzioni, incluse le attività collegate; servizi di vigilanza; servizi di pulizia e disinfestazione (rispettivamente, codici NACE6 01.41; da 45.1 a 45.4; 74.60; 74.70), di cui all’articolo 5, paragrafo 1 dell’accordo. Per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro, durante i periodi transitori di cui ai paragrafi 1 bis, 2 bis, 3 bis e 4 bis, la Svizzera dà la priorità ai lavoratori che sono cittadini dei nuovi Stati membri rispetto a quelli che sono cittadini di paesi non appartenenti all’Unione europea o all’EFTA. I prestatori di servizi liberalizzati da un accordo specifico tra le parti contraenti relativo alla prestazione di servizi (compreso l’accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, nella misura in cui copre la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro. Per lo stesso periodo, possono essere mantenute specifiche qualifiche per le carte di soggiorno di durata inferiore a quattro mesi7 e per i prestatori di servizi nei quattro settori sopramenzionati di cui all’articolo 5, paragrafo 1 dell’accordo.
Prima del 31 maggio 2007, il Comitato misto esamina il funzionamento delle misure transitorie contenute nel presente paragrafo sulla base di una relazione elaborata da ognuna delle parti contraenti che le applica. Al termine di questo esame, ed entro il 31 maggio 2007, la parte contraente che ha applicato le misure transitorie contenute nel presente paragrafo e ha comunicato al Comitato misto l’intenzione di continuare ad applicarle, può continuare a farlo fino al 31 maggio 20098. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cesserà il 31 maggio 2007.
Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutte le restrizioni di cui sopra al presente paragrafo.
(2b.)9 Durante i due anni successivi all’entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, la Svizzera, la Repubblica di Bulgaria e la Romania possono mantenere, nei confronti dei lavoratori di una di queste parti contraenti impiegati nel proprio territorio, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini della parte contraente interessata. Gli stessi controlli possono essere mantenuti per i prestatori di servizi, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente Accordo, nei quattro settori seguenti: attività dei servizi connessi all’orticultura; costruzioni, incluse le attività collegate; servizi di vigilanza; servizi di pulizia e disinfestazione (rispettivamente, codici NACE10 01.41; da 45.1 a 4; 74.60; 74.70). Per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro, durante i periodi transitori di cui ai paragrafi 1b, 2b, 3b e 4c, la Svizzera dà la priorità ai lavoratori che sono cittadini dei nuovi Stati membri rispetto a quelli che sono cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea o all’EFTA. I prestatori di servizi liberalizzati da un accordo specifico relativo alla prestazione di servizi tra le parti contraenti (compreso l’accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro. Per lo stesso periodo, possono essere mantenuti requisiti per i permessi di soggiorno di durata inferiore a quattro mesi11 e per i prestatori di servizi, di cui all’articolo 5, paragrafo 1 dell’Accordo, nei quattro settori sopramenzionati.
Entro i due anni successivi all’entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, il Comitato misto esamina il funzionamento delle misure transitorie contenute nel presente paragrafo sulla base di una relazione elaborata da ognuna delle parti contraenti che le applica. Al termine di questo esame, ed entro due anni dall’entrata in vigore del suddetto Protocollo, la parte contraente che ha applicato le misure transitorie contenute nel presente paragrafo e ha comunicato al Comitato misto l’intenzione di continuare ad applicarle, può continuare a farlo fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore del suddetto Protocollo. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cessa alla fine del periodo di due anni di cui nel primo comma.12
Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutte le restrizioni di cui al presente paragrafo.
(3) A decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo, e al massimo fino al termine del quinto anno, la Svizzera riserva ogni anno, nell’ambito dei suoi contingenti globali, i seguenti quantitativi minimi di nuove carte di soggiorno a lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea: 15 000 carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno; 115 500 carte di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno.
(3a)13 Dall’entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, dei nuovi Stati membri di cui sotto e fino alla fine del periodo definito al paragrafo 1 bis, la Svizzera riserva su base annuale (pro rata temporis), nell’ambito dei suoi contingenti globali per i paesi terzi, per i lavoratori dipendenti in Svizzera e per i lavoratori autonomi che sono cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, un quantitativo minimo di nuove carte di soggiorno14 conformemente alla tabella seguente:
Fino al
Numero di carte di soggiorno per un periodo pari o superiore a un anno
Numero di carte di soggiorno per un periodo superiore a quattro mesi e inferiore a un anno
31 maggio 2005
900
9 000
31 maggio 2006
1300
12 400
31 maggio 2007
1700
15 800
31 maggio 2008
2200
19 200
31 maggio 2009
2600
22 600
(3b.)15 Dall’entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania e fino alla fine del periodo definito al paragrafo 1b, la Svizzera riserva su base annuale (pro rata temporis), nell’ambito dei suoi contingenti globali per i Paesi terzi, per i lavoratori dipendenti in Svizzera e per i lavoratori autonomi che sono cittadini di questi nuovi Stati membri, un quantitativo minimo di nuovi permessi di soggiorno16 conformemente alla tabella seguente:
Fino al
Numero di permessi di soggiorno per un periodo pari o superiore a un anno
Numero di permessi di soggiorno per un periodo superiore a quattro mesi e inferiore a un anno
primo anno
362
3 620
secondo anno
523
4 987
terzo anno
684
6 355
quarto anno
885
7 722
quinto anno
1046
9 090
(4) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, le seguenti modalità vengono concordate tra le parti contraenti: se, dopo cinque anni e fino a 12 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo, il numero di nuove carte di soggiorno di una delle categorie di cui al paragrafo 1 rilasciate in un dato anno a lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea supera di oltre il 10% la media dei tre anni precedenti, la Svizzera può limitare, unilateralmente, per l’anno successivo, il numero di nuove carte di soggiorno di tale categoria per lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea alla media dei tre anni precedenti più il 5%. L’anno successivo il numero può essere limitato allo stesso livello.
Fatte salve le disposizioni del comma precedente, il numero di nuove carte di soggiorno rilasciate a lavoratori dipendenti o autonomi della Comunità europea non può essere inferiore a 15 000 l’anno per le nuove carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno e a 115 500 l’anno per quelli di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno.
(4a)17 Alla fine del periodo descritto al paragrafo 1a e nel presente paragrafo, e fino a 12 anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo, sono applicabili le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 4 dell’accordo.
In caso di gravi perturbazioni del mercato del lavoro o di un rischio in tal senso, la Svizzera e ogni nuovo Stato membro che ha applicato misure transitorie comunica tali circostanze al Comitato misto entro il 31 maggio 2009. In tal caso, il paese che ha effettuato tale comunicazione può continuare ad applicare ai lavoratori impiegati sul suo territorio le misure di cui ai paragrafi 1a, 2a e 3a fino al 30 aprile 201118. In questo caso il numero annuo di carte di soggiorno di cui al paragrafo 1a è il seguente:
Fino al
Numero di carte di soggiorno per un periodo pari o superiore a un anno
Numero di carte di soggiorno per un periodo superiore a quattro mesi e inferiore a un anno
31 maggio 2010
2800
26 000
30 aprile 2011
3000
29 000
(4b)19 Qualora Malta subisca o preveda perturbazioni del suo mercato del lavoro che possano minacciare seriamente il tenore di vita o il livello dell’occupazione in una data regione o in un dato settore, e decida di invocare le disposizioni contenute nella sezione 2 «Libera circolazione delle persone» dell’allegato XI dell’atto di adesione, le misure restrittive adottate da Malta nei confronti degli altri Stati membri dell’UE possono essere applicate anche alla Svizzera. In tal caso, la Svizzera ha la facoltà di adottare nei confronti di Malta misure reciproche equivalenti
Malta e la Svizzera possono ricorrere a questa procedura fino al 30 aprile 2011.
(4c.)20 Alla fine del periodo indicato al paragrafo 1b e nel presente paragrafo e fino a dieci anni dopo l’entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, del presente Accordo si applicano ai cittadini di questi nuovi Stati membri.
In caso di gravi perturbazioni del mercato del lavoro o di un rischio in tal senso, la Svizzera e ogni nuovo Stato membro che ha applicato misure transitorie comunica tali circostanze al Comitato misto entro la fine del periodo transitorio di cinque anni di cui al paragrafo 2b, secondo comma. In tal caso, il Paese che ha effettuato la comunicazione può continuare ad applicare ai lavoratori impiegati sul suo territorio le misure di cui ai paragrafi 1b, 2b e 3b fino a sette anni dall’entrata in vigore del suddetto Protocollo. In questo caso, il numero annuo di permessi di soggiorno di cui al paragrafo 1b è il seguente:
Fino al
Numero di permessi di soggiorno per un periodo pari o superiore a un anno
Numero di permessi di soggiorno per un periodo superiore a quattro mesi e inferiore a un anno
sesto anno
1126
10 457
settimo anno
1207
11 664
(5) Le disposizioni transitorie dei paragrafi da 1 a 4, segnatamente quelle del paragrafo 2 relative alla priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all’entrata in vigore del presente Accordo, sono autorizzati ad esercitare un’attività economica sul territorio delle parti contraenti. Questi ultimi godono, in particolare, di una mobilità geografica e professionale. I titolari di una carta di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere contestato loro l’esaurimento dei contingenti. I titolari di una carta di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga della propria carta di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godranno dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone specificati nelle disposizioni di base del presente Accordo, in particolare all’articolo 7.
(5a)21 Le disposizioni transitorie dei paragrafi 1a, 2a, 3a, 4a e 4b, segnatamente quelle del paragrafo 2a relative alla priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all’entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, dei nuovi Stati membri di cui ai precitati paragrafi, sono autorizzati ad esercitare un’attività economica sul territorio delle parti contraenti. Questi ultimi godono, in particolare, di una mobilità geografica e professionale.
I titolari di una carta di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere contestato loro l’esaurimento dei contingenti. I titolari di una carta di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga della propria carta di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godranno dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone specificati nelle disposizioni di base del presente accordo, in particolare nell’articolo 7.
(5b.)22 Le disposizioni transitorie dei paragrafi 1b, 2b, 3b e 4c, segnatamente quelle del paragrafo 2b relative alla priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all’entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, sono autorizzati ad esercitare un’attività economica sul territorio delle parti contraenti. Questi lavoratori godono, in particolare, di una mobilità geografica e professionale.
I titolari di un permesso di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere contestato loro l’esaurimento dei limiti quantitativi. I titolari di un permesso di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga del proprio permesso di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto Protocollo, questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godranno dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone stabilite specificati nelle disposizioni di base del presente Accordo, in particolare all’articolo 7.
(6) La Svizzera comunica regolarmente e tempestivamente al Comitato misto le statistiche e le informazioni utili, comprese le misure d’applicazione delle disposizioni del paragrafo 2. Ciascuna delle parti contraenti può chiedere che la situazione venga esaminata in sede di Comitato misto.
(7) Ai lavoratori frontalieri non è applicabile alcun limite quantitativo.
(8) Le disposizioni transitorie in materia di sicurezza sociale e di trasferimento dei contributi ai fondi per la disoccupazione sono disciplinate dal protocollo all’allegato II.
1 Introdotto dall’art. 2 lett. b del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, approvato dall’AF il 17 dic. 2004 ed in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 995 979; FF 2004 5203 5863).
2 Prorogate fino a questa data giusta la notifica del 29 mag. 2007 (RU 2008 573).
3 Introdotto dall’art. 2 n. 2 del Prot. del 27 mag. 2008 (partecipazione della Bugaria e della Romania successivamente all’adesione all’UE), approvato dall’AF il 13 giu. 2008 e in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2421 2411, 2012 4479; FF 2008 1823).
4 Misure prorogate fino al 31 mag. 2014 giusta la comunicazione della Svizzera del 27 mag. 2011 (RU 2011 4127) e fino al 31 mag. 2016 dalla comunicazione della Svizzera del 28 mag. 2014 (RU 2014 1893).
5 Introdotto dall’art. 2 lett. b del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, approvato dall’AF il 17 dic. 2004 e in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 995 979; FF 2004 5203 5863).
6 NACE: R (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ott. 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato in ultimo dal R (CE) n. 29/2002 della Commissione, del 19 dic. 2001 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3).
7 I lavoratori possono chiedere carte di soggiorno di breve durata nel quadro dei contingenti menzionati al paragrafo 3a anche per un periodo inferiore ai quattro mesi.
8 Misure prorogate fino a questa data giusta la notifica del 29 mag. 2007 (RU 2008 573).
9 Introdotto dall’art. 2 n. 2 del Prot. del 27 mag. 2008 (partecipazione della Bugaria e della Romania successivamente all’adesione all’UE), approvato dall’AF il 13 giu. 2008 e in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2421 2411, 2012 4479; FF 2008 1823).
10 NACE: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ott. 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag.1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 set. 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
11 I lavoratori possono chiedere carte di soggiorno di breve durata nel quadro dei contingenti menzionati al paragrafo 3b anche per un periodo inferiore ai quattro mesi.
12 Misure prorogate fino al 31 mag. 2014 giusta la comunicazione della Svizzera del 27 mag. 2011 (RU 2011 4127).
13 Introdotto dall’art. 2 lett. b del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, approvato dall’AF il 17 dic. 2004 e in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 995 979; FF 2004 5203 5863).
14 Queste carte di soggiorno sono rilasciate in aggiunta rispetto ai contingenti di cui all’art. 10 dell’Acc., riservati ai lavoratori dipendenti e autonomi che sono cittadini degli Stati membri al momento della firma dell’Acc. (21 giu. 1999) o cittadini della Repubblica di Cipro o della Repubblica di Malta. Queste carte di soggiorno sono anche in aggiunta rispetto alle carte di soggiorno concesse in base ad accordi bilaterali esistenti di scambi di tirocinanti.
15 Introdotto dall’art. 2 n. 2 del Prot. del 27 mag. 2008 (partecipazione della Bugaria e della Romania successivamente all’adesione all’UE), approvato dall’AF il 13 giu. 2008 e in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2421 2411, 2012 4479; FF 2008 1823).
16 Questi permessi sono rilasciati in aggiunta rispetto ai contingenti di cui all’art. 10 dell’accordo, riservati ai lavoratori dipendenti e autonomi che sono cittadini degli Stati membri al momento della firma dell’accordo (21 giu. 1999) o degli Stati membri che sono diventati parti contraenti del presente accordo in virtù del protocollo del 2004. Questi permessi sono anche in aggiunta rispetto a quelli concessi in base ad accordi bilaterali esistenti di scambi di tirocinanti, conclusi tra la Svizzera e i nuovi Stati membri.
17 Introdotto dall’art. 2 lett. b del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, approvato dall’AF il 17 dic. 2004 e in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 995 979; FF 2004 5203 5863).
18 Prorogato fino a detta data dalla notifica del 29 mag 2009 (RU 2009 3075).
19 Introdotto dall’art. 2 lett. b del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, approvato dall’AF il 17 dic. 2004 e in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 995 979; FF 2004 5203 5863).
20 Introdotto dall’art. 2 n. 2 del Prot. del 27 mag. 2008 (partecipazione della Bugaria e della Romania successivamente all’adesione all’UE), approvato dall’AF il 13 giu. 2008 e in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2421 2411, 2012 4479; FF 2008 1823).
21 Introdotto dall’art. 2 lett. b del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, approvato dall’AF il 17 dic. 2004 e in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 995 979; FF 2004 5203 5863).
22 Introdotto dall’art. 2 n. 2 del Prot. del 27 mag. 2008 (partecipazione della Bugaria e della Romania successivamente all’adesione all’UE), approvato dall’AF il 13 giu. 2008 e in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2421 2411, 2012 4479; FF 2008 1823).
Art. 11 Trattazione dei ricorsi
(1) Le persone di cui al presente Accordo possono presentare ricorso alle autorità competenti per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo.
(2) I ricorsi debbono essere trattati entro un termine ragionevole.
(3) Le decisioni prese previo ricorso, o l’assenza di decisioni entro un periodo di tempo ragionevole, offrono alle persone di cui al presente Accordo la possibilità di presentare appello all’autorità giudiziaria nazionale competente.
Art. 12 Disposizioni più favorevoli
Il presente Accordo non pregiudica eventuali disposizioni nazionali più favorevoli tanto per i cittadini delle parti contraenti quanto per i membri della loro famiglia.
Art. 13 Standstill
Le parti contraenti si impegnano a non adottare nuove misure restrittive nei confronti dei cittadini dell’altra parte nel campo di applicazione del presente Accordo.
Art. 14 Comitato misto
(1) Viene istituito un Comitato misto, composto dai rappresentanti delle parti contraenti, responsabile della gestione e della corretta applicazione dell’Accordo. Esso formula raccomandazioni a tal fine e prende decisioni nei casi previsti dall’Accordo. Il Comitato misto si pronuncia all’unanimità.
(2) In caso di gravi difficoltà di ordine economico o sociale, il Comitato misto si riunisce, su richiesta di una delle parti contraenti, al fine di esaminare le misure adeguate per porre rimedio alla situazione. Il Comitato misto può decidere le misure da adottare entro 60 giorni dalla data della richiesta. Tale termine può essere prorogato dal Comitato misto. La portata e la durata delle misure si limitano a quanto strettamente indispensabile per porre rimedio alla situazione. Le misure prescelte devono perturbare il meno possibile il funzionamento del presente Accordo.
(3) Ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo, le parti contraenti procedono regolarmente a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.
(4) Il Comitato misto si riunisce in funzione della necessità e almeno una volta l’anno. Ciascuna parte può chiedere che venga indetta una riunione. Il Comitato misto si riunisce entro i 15 giorni successivi alla richiesta di cui al paragrafo 2.
(5) Il Comitato misto definisce il proprio regolamento interno che contiene, oltre ad altre disposizioni, le modalità di convocazione delle riunioni, di designazione del presidente e di definizione del mandato di quest’ultimo.
(6) Il Comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o di esperti incaricati di assisterlo nello svolgimento delle sue mansioni.
Art. 15 Allegati e protocolli
Gli allegati e i protocolli del presente Accordo ne costituiscono parte integrante. L’atto finale contiene le dichiarazioni.
Art. 16 Riferimento al diritto comunitario
(1) Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Accordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento.
(2) Nella misura in cui l’applicazione del presente Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee precedente alla data della sua firma. La giurisprudenza della Corte successiva alla firma del presente Accordo verrà comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto funzionamento dell’Accordo, il Comitato misto determina, su richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza.
Art. 17 Evoluzione del diritto
(1) Non appena una parte contraente avvia il processo d’adozione di un progetto di modifica della propria normativa interna, o non appena sopravvenga un cambiamento nella giurisprudenza degli organi le cui decisioni non sono soggette a un ricorso giurisdizionale di diritto interno in un settore disciplinato dal presente Accordo, la parte contraente in questione ne informa l’altra attraverso il Comitato misto.
(2) Il Comitato misto procede a uno scambio di opinioni sulle implicazioni di una siffatta modifica per il corretto funzionamento dell’Accordo.
Art. 18 Riesame
Qualora una parte contraente desideri un riesame del presente Accordo, presenta una proposta a tal fine al Comitato misto. Le modifiche del presente Accordo entrano in vigore dopo la conclusione delle rispettive procedure interne, ad eccezione delle modifiche degli allegati II e III, che sono decise dal Comitato misto e possono entrare in vigore subito dopo la decisione.
Art. 19 Composizione delle controversie
(1) Le parti contraenti possono rivolgersi al Comitato misto per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo.
(2) Il Comitato misto può comporre la controversia. Ad esso vengono fornite tutte le informazioni utili per un esame approfondito della situazione ai fini di una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato misto esamina tutte le possibilità che consentono di garantire il corretto funzionamento del presente Accordo.
Art. 20 Relazione con gli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale
Salvo disposizione contraria contenuta nell’allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest’ultimo.
Art. 21 Relazione con gli accordi bilaterali in materia di doppia imposizione
(1) Le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicate le disposizioni degli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di doppia imposizione. In particolare, le disposizioni del presente Accordo non devono incidere sulla definizione di lavoratore frontaliero secondo gli accordi di doppia imposizione.
(2) Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di operare distinzioni, nell’applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è comparabile, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.
(3) Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di adottare o di applicare misure volte a garantire l’imposizione, il pagamento o il recupero effettivo delle imposte o a prevenire l’evasione fiscale conformemente alle disposizioni della normativa tributaria nazionale di una parte contraente o agli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o più Stati membri della Comunità europea, dall’altro, volti ad evitare la doppia imposizione, oppure di altre intese fiscali.
Art. 22 Relazione con gli accordi bilaterali in settori diversi dalla sicurezza sociale e dalla doppia imposizione
(1) Fatte salve le disposizioni degli articoli 20 e 21, il presente Accordo non incide sugli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o più Stati membri della Comunità europea, dall’altro, quali ad esempio quelli riguardanti i privati, gli operatori economici, la cooperazione transfrontaliera o il piccolo traffico frontaliero, nella misura in cui gli stessi siano compatibili con il presente Accordo.
(2) In caso di incompatibilità tra tali accordi e il presente Accordo, prevale quest’ultimo.
Art. 23 Diritti acquisiti
In caso di denuncia o di mancato rinnovo, i diritti acquisiti dai privati restano immutati. Le parti contraenti decideranno di comune Accordo sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione.
Art. 24 Campo d’applicazione territoriale
Il presente Accordo si applica, da un lato, al territorio della Svizzera e, dall’altro, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate.
Art. 25 Entrata in vigore e durata
(1) Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:
–
Accordo sulla libera circolazione delle persone,
–
Accordo sul trasporto aereo1,
–
Accordo sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia2,
–
Accordo sul commercio di prodotti agricoli3,
–
Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità4,
–
Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici5,
–
Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica6.
(2) Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per un periodo indeterminato a meno che la Comunità europea o la Svizzera non notifichino il contrario all’altra parte contraente prima che scada il periodo iniziale7. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
(3) La Comunità europea e la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando la decisione all’altra parte contraente. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
(4) I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3.
Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.
(Seguono le firme)
1 RS 0.748.127.192.68
2 RS 0.740.72
3 RS 0.916.026.81
4 RS 0.946.526.81
5 RS 0.172.052.68
6 RS 0.420.513.1
7 Questo Accordo è rinnovato per un periodo indeterminato (vedi l’art. 1 del DF del 13 giu. 2008 – RU 2009 2411).
Allegato I1
Libera circolazione delle persone
I. Disposizioni generali
Art. 1 Ingresso e uscita
(1) Le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i cittadini dell’altra parte contraente, i membri della loro famiglia ai sensi dell’articolo 3 del presente Allegato, nonché i lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 17 del presente Allegato dietro semplice presentazione di una carta d’identità o di un passaporto validi.
Non può essere imposto alcun visto d’ingresso né obbligo equivalente, salvo per i membri della famiglia e i lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 17 del presente Allegato, che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. La parte contraente interessata concede a tali persone ogni agevolazione per ottenere i visti eventualmente necessari.
(2) Le parti contraenti riconoscono ai cittadini delle parti contraenti, ai membri della loro famiglia ai sensi dell’articolo 3 del presente Allegato, nonché ai lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 17 del presente Allegato, il diritto di lasciare il loro territorio dietro semplice presentazione di una carta d’identità o di un passaporto validi. Le parti contraenti non possono imporre ai cittadini dell’altra parte contraente alcun visto d’uscita né obbligo equivalente.
Le parti contraenti rilasciano o rinnovano ai loro cittadini, in conformità della propria legislazione, una carta d’identità o un passaporto da cui risulti in particolare la loro cittadinanza.
Il passaporto deve essere valido almeno per tutte le parti contraenti e per i paesi di transito diretto fra dette parti. Se il passaporto è l’unico documento valido per uscire dal paese, la sua validità non deve essere inferiore a cinque anni.
Art. 2 Soggiorno e attività economica
(1) Fatte salve le disposizioni del periodo transitorio di cui all’articolo 10 del presente Accordo e al capo VII del presente Allegato, i cittadini di una parte contraente hanno diritto di soggiornare e di esercitare un’attività economica nel territorio dell’altra parte contraente conformemente alle disposizioni previste nei capi da II a IV. Tale diritto è comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno o di una carta speciale per i frontalieri.
I cittadini delle parti contraenti hanno altresì il diritto di recarsi in un’altra parte contraente o di rimanervi al termine di un impiego di durata inferiore a un anno, per cercare un impiego e soggiornarvi per un periodo ragionevole, che può essere di sei mesi, che consenta loro di informarsi in merito alle offerte di lavoro corrispondenti alle loro qualifiche professionali e di prendere, all’occorrenza, le misure necessarie per essere assunti. Coloro che cercano un impiego hanno il diritto di ricevere, sul territorio della parte contraente interessata, la stessa assistenza prestata dagli uffici di collocamento di tale Stato ai propri cittadini nazionali. Essi possono essere esclusi dall’assistenza sociale durante tale soggiorno.
(2) I cittadini delle parti contraenti che non svolgono un’attività economica nello Stato ospitante e che non beneficiano di un diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni del presente Accordo hanno un diritto di soggiorno, purché soddisfino le condizioni preliminari di cui al capo V. Tale diritto è comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno.
(3) La carta di soggiorno o la carta speciale concesse ai cittadini delle parti contraenti vengono rilasciate e rinnovate gratuitamente o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e le tasse richiesti per il rilascio della carta d’identità ai cittadini nazionali. Le parti contraenti adottano le misure necessarie al fine di semplificare al massimo le formalità e le procedure per il rilascio di tali documenti.
(4) Le parti contraenti possono imporre ai cittadini delle altre parti contraenti l’obbligo di segnalare la loro presenza sul territorio.
Art. 3 Membri della famiglia
(1) I membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso. Il lavoratore dipendente deve disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori dipendenti nazionali nella regione in cui è occupato, senza discriminazioni tra i lavoratori nazionali e i lavoratori provenienti dall’altra parte contraente.
(2) Sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza:
a)
il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico;
b)
gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico;
c)
nel caso di studenti, il coniuge e i loro figli a carico.
Le parti contraenti favoriscono l’ammissione di ogni membro della famiglia che non benefici delle disposizioni del presente paragrafo, lettere a), b) e c), se è a carico o vive nel paese di provenienza sotto il tetto del cittadino di una parte contraente.
(3) Per il rilascio della carta di soggiorno ai membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente, le parti contraenti possono esigere soltanto i documenti indicati qui di seguito:
a)
il documento in forza del quale sono entrati nel loro territorio;
b)
un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato di origine o di provenienza attestante l’esistenza del vincolo di parentela;
c)
per le persone a carico, un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato d’origine o di provenienza, da cui risulti che sono a carico della persona di cui al paragrafo 1 o che convivono con essa in detto Stato.
(4) La carta di soggiorno rilasciata a un membro della famiglia ha la medesima validità di quella rilasciata alla persona da cui dipende.
(5) Il coniuge e i figli minori di 21 anni o a carico di una persona avente il diritto di soggiorno hanno il diritto di accedere a un’attività economica a prescindere dalla loro cittadinanza.
(6) I figli di un cittadino di una parte contraente che eserciti, non eserciti, o abbia esercitato un’attività economica sul territorio dell’altra parte contraente sono ammessi a frequentare i corsi d’insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono.
Le parti contraenti incoraggiano le iniziative intese a permettere a questi giovani di frequentare i suddetti corsi nelle migliori condizioni.
Art. 4 Diritto di rimanere
(1) I cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno il diritto di rimanere sul territorio di un’altra parte contraente dopo aver cessato la propria attività economica.
(2) Conformemente all’articolo 16 dell’Accordo, si fa riferimento al regolamento (CEE) n. 1251/70 (GU L 142 del 1970, pag. 24)1 e alla direttiva 75/34/CEE (GU L 14 del 1975, pag. 10)2.
1 Secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Acc.
2 Secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Acc.
Art. 5 Ordine pubblico
(1) I diritti conferiti dalle disposizioni del presente Accordo possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità.
(2) Conformemente all’articolo 16 dell’Accordo, si fa riferimento alle direttive 64/221/CEE (GU L 56 del 1964, pag. 850)1, 72/94/CEE (GU L 121 del 1972, pag. 32)2 e 75/35/CEE (GU L 14 del 1975, pag. 10)3.
1 Secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Acc.
2 Secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Acc.
3 Secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Acc.
II. Lavoratori dipendenti
Art. 6 Disciplina del soggiorno
(1) Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente (in appresso denominato lavoratore dipendente) che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi consecutivi.
(2) Il lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve un carta di soggiorno della stessa durata prevista per il contratto di lavoro.
Al lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata non superiore a tre mesi non occorre un carta di soggiorno.
(3) Per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono esigere dal lavoratore soltanto la presentazione dei documenti seguenti:
a)
il documento in forza del quale è entrato nel loro territorio;
b)
una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro.
(4) La carta di soggiorno è valida per tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
(5) Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno.
(6) La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato, quando lo stato di disoccupazione dipenda da una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall’ufficio del lavoro competente.
(7) L’adempimento delle formalità necessarie per ottenere la carta di soggiorno non può costituire un impedimento all’immediata esecuzione dei contratti di lavoro conclusi dai richiedenti.
Art. 7 Lavoratori dipendenti frontalieri
(1) Il lavoratore dipendente frontaliero è un cittadino di una parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un’attività retribuita sul territorio dell’altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana.
(2) I lavoratori frontalieri non hanno bisogno del rilascio di una carta di soggiorno.
Tuttavia, l’autorità competente dello Stato d’impiego può rilasciare al lavoratore frontaliero dipendente una carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata dell’impiego, se questa è superiore a tre mesi o inferiore a un anno. Tale carta viene rinnovata per almeno cinque anni purché il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un’attività economica.
(3) La carta speciale è valida per tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
Art. 8 Mobilità professionale e geografica
(1) I lavoratori dipendenti hanno diritto alla mobilità professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante.
(2) La mobilità professionale comprende il cambiamento di datore di lavoro, di impiego, di professione e il passaggio da un’attività dipendente a un’attività autonoma. La mobilità geografica comprende il cambiamento di luogo di lavoro e di soggiorno.
Art. 9 Parità di trattamento
(1) Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente non può ricevere sul territorio dell’altra parte contraente, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello riservato ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
(2) Il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia di cui all’articolo 3 del presente Allegato godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipendenti nazionali e dei membri delle loro famiglie.
(3) Egli fruisce altresì, allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei lavoratori dipendenti nazionali, dell’insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione.
(4) Tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive riguardanti l’accesso all’impiego, l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori dipendenti non nazionali cittadini delle parti contraenti.
(5) Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente, occupato sul territorio dell’altra parte contraente, beneficia della parità di trattamento per quanto riguarda l’iscrizione alle organizzazioni sindacali e l’esercizio dei diritti sindacali, ivi compreso il diritto di voto e l’accesso ai posti amministrativi o direttivi di un’organizzazione sindacale. Egli può essere escluso dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall’esercizio di una funzione di diritto pubblico. Gode inoltre del diritto di eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell’impresa.
Queste disposizioni non infirmano le norme legislative o regolamentari che, nello Stato ospitante, accordano diritti più ampi ai lavoratori dipendenti provenienti dall’altra parte contraente.
(6) Fatte salve le disposizioni dell’articolo 26 del presente Allegato, un lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente occupato sul territorio dell’altra parte contraente gode di tutti i diritti e vantaggi concessi ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda l’alloggio, ivi compreso l’accesso alla proprietà dell’alloggio di cui necessita.
Detto lavoratore può iscriversi, nella regione in cui è occupato, allo stesso titolo dei cittadini nazionali, negli elenchi dei richiedenti alloggio nelle località ove tali elenchi esistono, e gode dei vantaggi e precedenze che ne derivano.
La sua famiglia, rimasta nello Stato di provenienza, è considerata a tal fine come se fosse residente nella predetta regione, nei limiti in cui un’analoga presunzione valga per i lavoratori nazionali.
Art. 10 Impiego presso la pubblica amministrazione
Al cittadino di una parte contraente che esercita un’attività dipendente può essere rifiutato il diritto di occupare, presso la pubblica amministrazione, un posto legato all’esercizio della pubblica podestà e destinato a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche.
Art. 11 Collaborazione in materia di collocamento
Le parti contraenti collaborano, nell’ambito della rete EURES (European Employment Services), per quanto riguarda l’instaurazione di contatti, la compensazione dell’offerta e delle domande di lavoro e lo scambio di informazioni relative alla situazione del mercato del lavoro e alle condizioni di vita e di lavoro.
III. Autonomi
Art. 12 Disciplina del soggiorno
(1) Il cittadino di una parte contraente che desideri stabilirsi nel territorio di un’altra parte contraente per esercitarvi un’attività indipendente (in appresso denominato autonomo) riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di essersi stabilito o di volersi stabilire a tal fine.
(2) La carta di soggiorno è automaticamente rinnovabile per almeno cinque anni purché il lavoratore autonomo dimostri alle autorità nazionali competenti di esercitare un’attività economica indipendente.
(3) Per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono esigere dal lavoratore autonomo soltanto la presentazione:
a)
del documento in forza del quale è entrato nel territorio;
b)
della prova di cui ai paragrafi 1 e 2.
(4) La carta di soggiorno è valida in tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
(5) Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno.
(6) La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata alle persone di cui al paragrafo 1 per il solo fatto di non esercitare più un’attività a causa di una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio.
Art. 13 Lavoratori autonomi frontalieri
(1) Il lavoratore autonomo frontaliero è un cittadino di una parte contraente che risiede sul territorio di una parte contraente ed esercita un’attività indipendente sul territorio dell’altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana.
(2) I frontalieri autonomi non hanno bisogno di una carta di soggiorno.
Tuttavia, l’autorità competente dello Stato interessato può concedere al lavoratore autonomo frontaliero una carta speciale della durata di almeno cinque anni, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di esercitare o di voler esercitare un’attività indipendente. Esso viene rinnovato per almeno cinque anni, purché il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un’attività economica indipendente.
(3) La carta speciale è valida in tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
Art. 14 Mobilità professionale e geografica
(1) I lavoratori autonomi hanno diritto alla mobilità professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante.
(2) La mobilità professionale comprende il cambiamento di professione e il passaggio da un’attività autonoma a un’attività dipendente. La mobilità geografica comprende il cambiamento del luogo di lavoro e di soggiorno.
Art. 15 Parità di trattamento
(1) Il lavoratore autonomo riceve nel paese ospitante, per quanto riguarda l’accesso a un’attività indipendente e al suo esercizio, lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali.
(2) Le disposizioni dell’articolo 9 del presente Allegato si applicano, mutatis mutandis, ai lavoratori autonomi di cui al presente capo.
Art. 16 Esercizio della pubblica potestà
Al lavoratore autonomo può essere rifiutato il diritto di praticare un’attività legata, anche occasionalmente, all’esercizio della pubblica autorità.
IV. Prestazione di servizi
Art. 17 Prestazione di servizi
Nell’ambito di una prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 5 del presente Accordo, è vietata:
a)
qualsiasi limitazione a una prestazione di servizi transfrontaliera sul territorio di una parte contraente, che non superi 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile;
b)
qualsiasi limitazione relativa all’ingresso e al soggiorno nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 2 del presente Accordo per quanto riguarda:
i)
i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o della Svizzera prestatori di servizi e stabiliti sul territorio di una parte contraente diversa da quella del destinatario dei servizi;
ii)
i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla nazionalità, di un prestatore di servizi integrati nel mercato regolare del lavoro di una parte contraente e che sono distaccati per la prestazione di un servizio sul territorio di un’altra parte contraente, fatte salve le disposizioni dell’articolo 1.
Art. 18
Le disposizioni di cui all’articolo 17 del presente Allegato si applicano a società costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro della Comunità europea o della Svizzera e che abbiano sede sociale, amministrazione centrale o sede principale sul territorio di una parte contraente.
Art. 19
Il prestatore di servizi che ha il diritto di, o è stato autorizzato a, fornire un servizio può esercitare, per l’esecuzione della sua prestazione, a titolo temporaneo, la propria attività nello Stato in cui la prestazione è fornita alle stesse condizioni che lo Stato in questione impone ai suoi cittadini, conformemente alle disposizioni del presente Allegato e degli allegati II e III.
Art. 20
(1) Alle persone di cui all’articolo 17, lettera b), del presente Allegato che hanno il diritto di prestare un servizio, non occorre un documento di soggiorno per soggiorni di durata inferiore o uguale a 90 giorni. Il soggiorno è coperto dai documenti di cui all’articolo 1, in forza dei quali dette persone sono entrate nel territorio.
(2) Le persone di cui all’articolo 17, lettera b), del presente Allegato che hanno il diritto di prestare un servizio di durata superiore a 90 giorni, o che siano state autorizzate a prestare un servizio, ricevono, per comprovare tale diritto, un documento di soggiorno della stessa durata della prestazione.
(3) Il diritto di soggiorno si estende a tutto il territorio della Svizzera o dello Stato membro della Comunità europea interessato.
(4) Per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono richiedere alle persone di cui all’articolo 17, lettera b), del presente Allegato soltanto:
a)
il documento in forza del quale sono entrate nel loro territorio;
b)
la prova che esse effettuano o desiderano effettuare una prestazione di servizi.
Art. 21
(1) La durata complessiva di una prestazione di servizi di cui all’articolo 17, lettera a) del presente Allegato – che si tratti di una prestazione ininterrotta o di prestazioni successive -, non può superare 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano né l’adempimento degli obblighi legali del prestatore di servizi nei confronti dell’obbligo di garanzia verso il destinatario di servizi, né casi di forza maggiore.
Art. 22
(1) Le disposizioni degli articoli 17 e 19 del presente Allegato non si applicano alle attività legate anche occasionalmente, in tale parte contraente, all’esercizio della pubblica autorità nella parte contraente interessata.
(2) Le disposizioni degli articoli 17 e 19, del presente Allegato nonché le misure adottate ai sensi di tali disposizioni, non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono l’applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione ai lavoratori distaccati nell’ambito di una prestazione di servizi. Conformemente all’articolo 16 del presente Accordo, viene fatto riferimento alla direttiva 96/71/CE del 16 dicembre 1996 (GU L 18 del 1997, pag. 1)1 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.
(3) Le disposizioni dell’articolo 17, lettera a), e dell’articolo 19 del presente Allegato non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in ciascuna parte contraente all’entrata in vigore del presente Accordo per quanto riguarda:
i)
l’attività delle agenzie di collocamento per impieghi temporanei e interinali;
ii)
i servizi finanziari la cui prestazione esige un’autorizzazione preliminare sul territorio di una parte contraente e il cui prestatore è soggetto a vigilanza prudenziale da parte delle autorità pubbliche di detta parte contraente.
(4) Le disposizioni dell’articolo 17, lettera a) e dell’articolo 19 del presente Allegato non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ciascuna parte contraente per quanto riguarda le prestazioni di servizi di durata inferiore o uguale a 90 giorni di lavoro effettivo, giustificate da seri motivi di interesse generale.
1 Secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Acc.
Art. 23 Destinatario di servizi
(1) Al destinatario di servizi di cui all’articolo 5, paragrafo 3 del presente Accordo non occorre una carta di soggiorno qualora la durata del soggiorno sia inferiore o uguale a tre mesi. Per soggiorni di durata superiore a tre mesi, il destinatario di servizi riceve una carta di soggiorno della stessa durata della prestazione. Egli può essere escluso dall’assistenza sociale durante il soggiorno.
(2) La carta di soggiorno è valida in tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
V. Persone che non esercitano un’attività economica
Art. 24 Disciplina del soggiorno
(1) Il cittadino di una parte contraente che non esercita un’attività economica nello Stato in cui risiede e che non beneficia di un diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni del presente Accordo, riceve una carta di soggiorno la cui validità ha una durata di almeno cinque anni, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di disporre per sé e per i membri della propria famiglia:
a)
di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all’assistenza sociale durante il soggiorno;
b)
di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi1.
Qualora lo ritengano necessario, le parti contraenti possono esigere che la validità della carta di soggiorno sia riconfermata al termine dei primi due anni di soggiorno.
(2) Sono considerati sufficienti i mezzi finanziari necessari superiori all’importo al di sotto del quale i cittadini nazionali, tenuto conto della loro situazione personale ed eventualmente di quella dei membri della loro famiglia, hanno diritto a prestazioni d’assistenza. Qualora tale condizione non possa essere applicata, i mezzi finanziari del richiedente vengono considerati sufficienti quando sono superiori al livello della pensione minima di previdenza sociale versata dallo Stato ospitante.
(3) Coloro che abbiano avuto un impiego di durata inferiore a un anno sul territorio di una parte contraente possono soggiornarvi purché soddisfino le condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo. I sussidi di disoccupazione a cui essi hanno diritto conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale, integrata se del caso dalle disposizioni dell’allegato II, vanno considerati mezzi finanziari ai sensi del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 2 del presente articolo.
(4) Una carta di soggiorno la cui validità è limitata alla durata della formazione oppure a un anno se la durata della formazione è superiore ad un anno, è rilasciato allo studente che non gode di un diritto di soggiorno sul territorio dell’altra parte contraente in base ad un’altra disposizione del presente Accordo e che assicuri all’autorità nazionale interessata con un dichiarazione o, a sua scelta, con qualsiasi altro mezzo almeno equivalente, di disporre di risorse affinché egli stesso, il coniuge e i loro figli a carico non debbano ricorrere durante il soggiorno all’assistenza sociale dello Stato ospitante, e a condizione che lo studente sia iscritto in un istituto riconosciuto per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale e disponga di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Il presente Accordo non disciplina né l’accesso alla formazione professionale, né l’aiuto concesso per il loro mantenimento agli studenti di cui al presente articolo.
(5) La carta di soggiorno viene rinnovata automaticamente per almeno cinque anni, purché siano soddisfatte le condizioni d’ammissione. Per lo studente, la carta di soggiorno è rinnovata di anno in anno per una durata corrispondente alla durata residua della formazione.
(6) Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità del permesso di soggiorno.
(7) La carta di soggiorno è valida per tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
(8) Il diritto di soggiorno sussiste finché i beneficiari del medesimo soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.
1 In Svizzera, la copertura dell’assicurazione malattia per le persone che non hanno il domicilio nel paese deve comprendere anche prestazioni in caso d’infortunio e maternità.
VI. Acquisto di immobili
Art. 251
(1) Il cittadino di una parte contraente che gode di un diritto di soggiorno e che fissa la propria residenza principale nello Stato ospitante ha gli stessi diritti di un cittadino nazionale per quanto riguarda l’acquisto di immobili. Egli può, in qualsiasi momento, fissare la propria residenza principale nello Stato ospitante, conformemente alle norme nazionali, a prescindere dalla durata del suo impiego. La partenza dallo Stato ospitante non implica alcun obbligo di alienazione.
(2) Il cittadino di una parte contraente che gode di un diritto di soggiorno e che non fissa la propria residenza principale nello Stato ospitante ha gli stessi diritti di un cittadino nazionale per quanto riguarda l’acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un’attività economica; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando egli lasci lo Stato ospitante. Egli può essere altresì autorizzato ad acquistare una seconda casa o un’abitazione per le vacanze. Per questa categoria di cittadini, il presente Accordo non incide sulle norme vigenti in materia di investimento di capitali e il commercio di terreni non edificati e di abitazioni.
(3) Un frontaliero gode dei medesimi diritti conferiti a un cittadino nazionale per quanto riguarda l’acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un’attività economica e di una seconda casa; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando egli lasci lo Stato ospitante. Egli può essere altresì autorizzato ad acquistare un’abitazione per le vacanze. Per questa categoria di cittadini, il presente Accordo non incide sulle norme vigenti nello Stato ospitante in materia di investimento di capitali e il commercio di terreni non edificati e di abitazioni.
1 Vedi tuttavia le misure transitorie per l’acquisto di terreni e di residenze secondarie alla fine del presente allegato e quelle dell’allegato 1 del prot. del 27 mag. 2008 (RU 2009 2421).
VII. Disposizioni transitorie ed evoluzione dell’Accordo
Art. 26 Generalità
(1) Quando sono applicate le restrizioni previste all’articolo 10 del presente Accordo, le disposizioni contenute nel presente capitolo completano e sostituiscono, rispettivamente, le altre disposizioni del presente Allegato.
(2) Quando sono applicate le restrizioni previste all’articolo 10 del presente Accordo, l’esercizio di un’attività economica è soggetto al rilascio di un permesso di soggiorno e/o di lavoro.
Art. 27 Disciplina del soggiorno dei lavoratori dipendenti
(1) La carta di soggiorno di un lavoratore dipendente detentore di un contratto di lavoro di durata inferiore a un anno viene rinnovato fino a 12 mesi al massimo purché il lavoratore dipendente dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica. Una nuova carta di soggiorno viene rilasciata purché il lavoratore dipendente dimostri di poter esercitare un’attività economica e che i limiti quantitativi previsti all’articolo 10 del presente Accordo non siano raggiunti. Conformemente all’articolo 24 del presente Allegato, non vi è alcun obbligo di lasciare il paese tra un contratto di lavoro e l’altro.
(2) Durante il periodo di cui all’articolo 10, paragrafi 2, 2a, 2b, 4a, 4b e 4c del presente Accordo, una parte contraente può esigere, per rilasciare una carta di soggiorno iniziale, un contratto scritto o una proposta di contratto.
(3) a) Coloro che abbiano occupato precedentemente un posto di lavoro temporaneo sul territorio dello Stato ospitante per almeno 30 mesi hanno automaticamente il diritto di accettare un impiego di durata illimitata1, senza che possa essere contestato loro l’eventuale esaurimento del numero garantito delle carte di soggiorno.
b)
Coloro che abbiano occupato precedentemente un posto di lavoro stagionale sul territorio dello Stato ospitante della durata complessiva di almeno 50 mesi negli ultimi 15 anni, e che non soddisfino le condizioni necessarie per avere diritto a una carta di soggiorno in base alle disposizioni della lettera a) del presente paragrafo, hanno automaticamente il diritto di accettare un posto di lavoro di durata illimitata.
1 Essi non sono soggetti né alla precedenza data ai lavoratori cittadini nazionali, né al controllo del rispetto delle condizioni di lavoro e di retribuzione nel settore e nel posto.
Art. 28 Lavoratori dipendenti frontalieri
(1) Il lavoratore frontaliero dipendente è un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, esercita un’attività retribuita nelle zone frontaliere dell’altra parte contraente e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Sono considerate zone frontaliere ai sensi del presente Accordo le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e i suoi Stati limitrofi in materia di circolazione frontaliera.
(2) La carta speciale è valida per tutta la zona frontaliera dello Stato che l’ha rilasciata.
Art. 29 Diritto al ritorno dei lavoratori dipendenti
(1) Il lavoratore dipendente che, all’entrata in vigore del presente Accordo, era detentore di una carta di soggiorno della durata di almeno un anno e che ha lasciato il paese ospitante, ha diritto a un accesso privilegiato all’interno del contingente per la sua carta di soggiorno entro i sei anni successivi alla sua partenza, purché dimostri di poter esercitare un’attività economica.
(2) Il lavoratore frontaliero ha diritto ad una nuova carta speciale nei sei anni uccessivi alla fine dell’attività precedente, della durata ininterrotta di tre anni, con riserva di un controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro qualora si tratti di un dipendente, nei due anni successivi all’entrata in vigore dell’Accordo, e purché dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica.
(3) I giovani che hanno lasciato il territorio di una parte contraente dopo avervi soggiornato per almeno cinque anni prima di compiere 21 anni potranno ritornarvi entro quattro anni ed esercitare un’attività economica.
Art. 30 Mobilità geografica e professionale dei dipendenti
(1) Il lavoratore dipendente detentore di una carta di soggiorno di durata inferiore ad un anno ha diritto, nei 12 mesi successivi all’inizio dell’impiego, alla mobilità professionale e geografica. È possibile passare da un’attività dipendente ad un’attività indipendente, fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 del presente Accordo.
(2) Le carte speciali rilasciate ai lavoratori frontalieri dipendenti danno diritto alla mobilità professionale e geografica all’interno delle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi.
Art. 31 Disciplina del soggiorno dei lavoratori autonomi
Il cittadino di una parte contraente che desideri stabilirsi sul territorio di un’altra parte contraente per esercitare un’attività indipendente (in appresso denominato lavoratore autonomo) riceve una carta di soggiorno della durata di sei mesi. Egli riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni purché dimostri alle autorità nazionali competenti, prima del termine del periodo di sei mesi, di esercitare un’attività indipendente. Tale periodo di sei mesi può, all’occorrenza, essere prorogato di due mesi al massimo qualora il lavoratore possa effettivamente presentare la prova richiesta.
Art. 32 Lavoratori autonomi frontalieri
(1) Il lavoratore frontaliero autonomo è un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, esercita un’attività autonoma nelle zone frontaliere dell’altra parte contraente e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Sono considerate zone frontaliere ai sensi del presente Accordo le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e gli Stati limitrofi in materia di circolazione frontaliera.
(2) Il cittadino di una parte contraente che desideri esercitare, in qualità di lavoratore frontaliero e a titolo autonomo, un’attività nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi riceve una carta speciale preliminare della durata di sei mesi. Egli riceve una carta speciale della durata di almeno cinque anni purché dimostri alle autorità nazionali competenti, prima del termine del periodo di sei mesi, di esercitare un’attività indipendente. Tale periodo di sei mesi può essere prorogato, all’occorrenza, di due mesi al massimo qualora egli possa effettivamente presentare la prova richiesta.
(3) La carta speciale è valida per tutta la zona frontaliera dello Stato che l’ha rilasciata.
Art. 33 Diritto al ritorno dei lavoratori autonomi
(1) Il lavoratore autonomo che è stato detentore di una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni, e ha lasciato il paese ospitante, riceverà automaticamente una carta speciale entro sei anni dalla sua partenza, purché abbia già lavorato nel paese ospitante ininterrottamente per tre anni e dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica.
(2) Il lavoratore frontaliero autonomo riceverà automaticamente una nuova carta speciale entro sei anni dalla fine dell’attività precedente della durata ininterrotta di quattro anni e purché dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica.
(3) I giovani che hanno lasciato il territorio di una parte contraente dopo avervi soggiornato per almeno cinque anni prima di compiere 21 anni potranno ritornarvi entro quattro anni ed esercitare un’attività economica.
Art. 34 Mobilità geografica e professionale dei lavoratori autonomi
Le carte speciali rilasciate ai lavoratori frontalieri autonomi danno diritto alla mobilità professionale e geografica all’interno delle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi. Le carte di soggiorno (per i frontalieri: le carte speciali) preliminari della durata di sei mesi danno diritto soltanto alla mobilità geografica.
Misure transitorie realative all’acquisto di terreni e di residenze secondarie
1. Repubblica Ceca
a. La Repubblica Ceca può mantenere in vigore, per cinque anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, le norme stabilite nella legge n. 219/1995 Sb. sulla valuta estera modificata, per quanto riguarda l’acquisto di residenze secondarie da parte di cittadini svizzeri non residenti nella Repubblica Ceca e di società costituite secondo le leggi svizzere e che non sono stabilite nel territorio della Repubblica Ceca né vi hanno succursali o agenzie di rappresentanza.
b. La Repubblica Ceca può mantenere in vigore, per sette anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, le norme stabilite nella legge n. 219/1995 Sb. sulla valuta estera modificata, nella legge n. 229/1991 Sb. sul regime dei rapporti di proprietà concernenti i terreni e altri tipi di proprietà agricola, e nella legge n. 95/1999 Sb. sulle condizioni relative al trasferimento della proprietà di terreni agricoli e foreste dallo Stato ad altre entità, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e foreste da parte di cittadini svizzeri e di società costituite secondo le leggi svizzere che non sono stabilite né registrate nella Repubblica Ceca. Senza pregiudizio di un’altra disposizione del presente punto 1, un cittadino svizzero, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e di foreste, non può essere in alcun caso trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.
c. Gli agricoltori autonomi che sono cittadini svizzeri e desiderano stabilirsi e risiedere nella Repubblica Ceca non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera b o a qualsiasi procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini della Repubblica Ceca.
d. Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto nel terzo anno successivo alla data di adesione della Repubblica Ceca all’UE. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera a.
e. Nel caso in cui la Repubblica Ceca introduca condizioni per l’acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di non residenti durante il periodo transitorio, tali condizioni devono essere basate su criteri trasparenti, oggettivi, stabili e pubblici. Tali criteri sono applicati in modo non discriminatorio e senza distinzioni fra cittadini della Repubblica ceca e cittadini svizzeri.
f. Se vi sono prove sufficienti che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o il rischio di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli della Repubblica Ceca, il Comitato misto, su richiesta della Repubblica Ceca, decide in merito alla proroga, per un massimo di tre anni, del periodo transitorio.
2. Estonia
a. L’Estonia può mantenere in vigore, per sette anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, la sua legislazione esistente al momento della firma del presente protocollo relativa all’acquisto di terreni agricoli e foreste da parte di cittadini svizzeri e di società costituite secondo le leggi svizzere che non sono stabilite né registrate in Estonia, né vi hanno una succursale o un’agenzia. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e di foreste, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo. Conformemente a questa legislazione, l’Estonia ha adottato la legge sulle restrizioni all’acquisto di beni immobili e le modifiche alla legge sulla riforma agraria, entrambe in vigore dal 12 febbraio 2003.
b. I cittadini svizzeri che desiderano stabilirsi come agricoltori autonomi e risiedere in Estonia, e che vi hanno risieduto legalmente ed esercitato un’attività agricola per almeno tre anni in modo continuativo, non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera a o a qualsiasi procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini dell’Estonia.
c. Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto nel terzo anno successivo alla data di adesione dell’Estonia all’UE. A tal fine la Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata “Commissione”) presenta una relazione al Comitato misto. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera a.
d. Se vi sono prove sufficienti che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o il rischio di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli dell’Estonia il Comitato misto, su richiesta dell’Estonia, decide in merito alla proroga, per un massimo di tre anni, del periodo transitorio.
3. Cipro
Cipro può mantenere, per cinque anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, la sua legislazione in vigore al 31 dicembre 2000 riguardante l’acquisto di residenze secondarie.
In virtù della legge Cap. 109 sull’acquisto di beni immobili (da parte di stranieri) e delle leggi di modifica 52/69, 55/72 e 50/90, l’acquisto di beni immobili a Cipro da parte di non ciprioti è soggetta all’approvazione del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri ha autorizzato i funzionari distrettuali a concedere questa approvazione a suo nome. Quando il bene immobile interessato supera i 2 donum (1 donum = 1338 m2), l’approvazione può essere concessa solo ai fini seguenti:
a.
residenza primaria o secondaria di superficie non superiore a 3 donum;
b.
locali professionali o commerciali;
c.
imprese in settori considerati vantaggiosi per l’economia cipriota.
La legge sopramenzionata è stata modificata dalla legge n. 54(I)/2003 del 2003 sull’acquisto di beni immobili (da parte di stranieri) (modifica). La nuova legge non impone alcuna restrizione ai cittadini dell’UE e alle società registrate nell’UE per quanto riguarda l’acquisto di beni immobili legati a una residenza primaria e a investimenti esteri diretti, né per quanto riguarda l’acquisto di beni immobili da parte di agenti e promotori immobiliari dell’UE. Per quanto riguarda l’acquisto di residenze secondarie, la legge stabilisce che, per un periodo di cinque anni a decorrere dall’adesione di Cipro all’UE, i cittadini dell’UE che non risiedono permanentemente a Cipro e le società registrate nell’UE che non hanno la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede principale a Cipro, non possono acquistare beni immobili per usarli come residenza secondaria senza previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri, che ha delegato la sua autorità, come sopra indicato, ai funzionari distrettuali.
4. Lettonia
a. La Lettonia può mantenere in vigore, per sette anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, le norme stabilite nella legge recante modifica della legge sulla privatizzazione dei terreni nelle aree rurali (in vigore dal 14 aprile 2003), per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e foreste da parte di cittadini svizzeri e di società costituite secondo le leggi svizzere che non sono stabilite né registrate in Lettonia, né vi hanno una succursale o un’agenzia. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e di foreste, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.
b. Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto nel terzo anno successivo alla data di adesione della Lettonia all’UE. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Comitato misto. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera a.
c. Se vi sono prove sufficienti che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o il rischio di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli della Lettonia il Comitato misto, su richiesta della Lettonia, decide in merito alla proroga, per un massimo di tre anni, del periodo transitorio.
5. Lituania
a. La Lituania può mantenere in vigore, per sette anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, la sua legislazione esistente al momento della firma del presente protocollo relativa all’acquisto di terreni agricoli e foreste da parte di cittadini svizzeri e di società costituite secondo le leggi svizzere che non sono stabilite né registrate in Lituania, né vi hanno una succursale o un’agenzia. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e di foreste, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo. Conformemente a questa legislazione, i cittadini e le persone giuridiche svizzeri, così come le organizzazioni costituite in Svizzera senza lo status di persone giuridiche, ma dotate della capacità civile prevista dalla legislazione svizzera, non possono acquistare terreni agricoli e foreste prima della fine del periodo transitorio di sette anni definito nel trattato di adesione della Repubblica di Lituania all’Unione europea.
b. I cittadini svizzeri che desiderano stabilirsi come agricoltori autonomi e risiedere in Lituania, e che vi hanno risieduto legalmente ed esercitato un’attività agricola per almeno tre anni in modo continuativo, non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera a o a qualsiasi procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini della Lituania.
c. Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto nel terzo anno successivo alla data di adesione della Lituania all’UE. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Comitato misto. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera a.
d. Se vi sono prove sufficienti che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o il rischio di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli della Lituania il Comitato misto, su richiesta della Lituania, decide in merito alla proroga, per un massimo di tre anni, del periodo transitorio.
6. Ungheria
a. L’Ungheria può mantenere in vigore, per cinque anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, le disposizioni contenute nella legge LV del 1994 sui terreni agricoli modificata, per quanto riguarda l’acquisto di residenze secondarie.
b. I cittadini svizzeri che hanno risieduto legalmente in Ungheria per almeno quattro anni in modo continuativo non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera a o a qualsiasi norma e procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini dell’Ungheria. Durante il periodo transitorio l’Ungheria applica, per l’acquisto di residenze secondarie, procedure di autorizzazione basate su criteri oggettivi, stabili, trasparenti e pubblici. Tali criteri sono applicati in modo non discriminatorio e senza distinzioni tra cittadini ungheresi e cittadini svizzeri residenti in Ungheria.
c. L’Ungheria può mantenere in vigore, per sette anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, i divieti contenuti nella legge LV del 1994 sui terreni agricoli modificata, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli da parte di persone fisiche che non sono residenti o non sono cittadini ungheresi e da parte di persone giuridiche.
d. I cittadini svizzeri che desiderano stabilirsi come agricoltori autonomi e che hanno risieduto legalmente ed esercitato un’attività agricola in Ungheria per almeno tre anni in modo continuativo, non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera c o a qualsiasi norma e procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini dell’Ungheria.
e. Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto nel terzo anno successivo alla data di adesione dell’Ungheria all’UE. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Comitato misto. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera c.
f. Nel caso in cui l’Ungheria applichi procedure di autorizzazione per l’acquisto di terreni agricoli durante il periodo transitorio, tali procedure devono essere basate su criteri oggettivi, stabili, trasparenti e pubblici. Tali criteri sono applicati in modo non discriminatorio.
g. Se vi sono prove sufficienti che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o il rischio di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli dell’Ungheria il Comitato misto, su richiesta dell’Ungheria, decide in merito alla proroga, per un massimo di tre anni, del periodo transitorio.
7. Malta
L’acquisto di beni immobili nelle isole maltesi è disciplinato dalla legge sulla proprietà immobiliare (acquisto da parte di non residenti) (Cap. 246 della legislazione di Malta). Tale legge stabilisce quanto segue:
a. 1. Un cittadino svizzero può acquistare un bene immobile a Malta da usare come propria residenza (non necessariamente primaria), purché tale persona non possieda già un’altra residenza a Malta. Tali acquisti non richiedono che l’interessato abbia diritto di soggiorno a Malta, anche se sono subordinati a un permesso che (con un numero limitato di eccezioni specificate dalla legge) non può essere rifiutato se il valore del bene è superiore a un importo determinato annualmente da un indice (attualmente 30 000 lire maltesi per un appartamento e 50 000 lire maltesi per una casa).
2. Un cittadino svizzero può anche stabilire la sua residenza primaria a Malta in ogni momento conformemente alla legislazione nazionale applicabile. Il fatto di lasciare Malta non comporta alcun obbligo di cessione degli immobili acquistati a titolo di residenza primaria.
b. I cittadini svizzeri che acquistano beni immobili in speciali aree indicate dalla legge (generalmente aree che sono parte di progetti di rigenerazione urbana) non necessitano di un permesso per tali acquisti, né sono soggetti a limitazioni per quanto riguarda il numero, l’uso o il valore di detti beni.
8. Polonia
a. La Polonia può mantenere in vigore, per cinque anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, la legislazione esistente al momento della firma del presente protocollo relativa all’acquisto di residenze secondarie. Conformemente a tale legislazione, un cittadino svizzero deve soddisfare le condizioni stabilite nella legge del 24 marzo 1920 sull’acquisto di beni immobili da parte di stranieri modificata (Dz.U. 1996, Nr. 54, poz. 245 con emendamenti).
b. I cittadini svizzeri che hanno risieduto legalmente in Polonia per quattro anni in modo continuativo non sono soggetti, per quanto riguarda l’acquisto di residenze secondarie, alle disposizioni di cui alla lettera a o a qualsiasi procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini della Polonia.
c. La Polonia può mantenere in vigore, per dodici anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, la sua legislazione relativa all’acquisto di terreni agricoli e foreste. In nessun caso i cittadini svizzeri o le persone giuridiche costituite secondo le leggi svizzere possono, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e di foreste, essere trattati meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo. Conformemente a tale legislazione, un cittadino svizzero deve soddisfare le condizioni stabilite nella legge del 24 marzo 1920 sull’acquisto di beni immobili da parte di stranieri modificata (Dz.U. 1996, Nr. 54, poz. 245 con emendamenti).
d. I cittadini svizzeri che desiderano stabilirsi come agricoltori autonomi e che hanno risieduto legalmente ed hanno affittato terreni in Polonia come persone fisiche o giuridiche per almeno tre anni in modo continuativo, non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera c o a qualsiasi procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini della Polonia per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e foreste a decorrere dall’adesione all’UE. Nelle province di Warmiñsko-Mazurskie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnooelaskie, Opolskie e Wielkopolskie, il periodo di residenza e di affitto indicato nella frase precedente è esteso a sette anni. Il periodo di affitto precedente l’acquisto di terreni è calcolato individualmente, per ogni cittadino svizzero che ha affittato terreni in Polonia, dalla data certificata del contratto di affitto originale. Gli agricoltori autonomi che hanno affittato terreni non come persone fisiche bensì giuridiche possono trasferire i diritti della persona giuridica derivanti dal contratto di affitto ad essi stessi in qualità di persone fisiche. Per il calcolo del periodo di affitto precedente il diritto di acquisto, si considera il periodo di affitto in qualità di persone giuridiche. I contratti di affitto di persone fisiche possono essere forniti con una data certificata retroattivamente e si considera l’intero periodo di affitto dei contratti certificati. Non vi sono limiti di tempo, per gli agricoltori autonomi, per trasformare i loro attuali contratti di affitto in contratti come persone fisiche o in contratti scritti con una data certificata. La procedura per trasformare i contratti di affitto è trasparente e non costituisce in alcun caso un nuovo ostacolo.
e. Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto nel terzo anno successivo alla data di adesione della Polonia all’UE. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Comitato misto. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera a.
f. Durante il periodo transitorio la Polonia applica una procedura di autorizzazione stabilita per legge che garantirà che la concessione di autorizzazioni per l’acquisto di beni immobili sul suo territorio sia basata su criteri trasparenti, oggettivi, stabili e pubblici. Tali criteri sono applicati in modo non discriminatorio.
9. Slovenia
a. Se, fino alla fine di un periodo di al massimo sette anni a decorrere dall’adesione della Slovenia all’UE, sorgono difficoltà che sono gravi e possono persistere sul mercato dei beni immobili, o che potrebbero comportare un serio deterioramento del mercato dei beni immobili in una data area, la Slovenia può chiedere l’autorizzazione ad adottare misure di protezione per risollevare la situazione di tale mercato.
b. Su richiesta della Slovenia il Comitato misto determina, con procedura d’urgenza, le misure di protezione che ritiene necessarie, specificando le condizioni e le modalità della loro attuazione.
c. In caso di gravi difficoltà sul mercato immobiliare e su esplicita richiesta della Slovenia, il Comitato misto delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta accompagnata dalle informazioni necessarie. Le misure così decise sono applicabili immediatamente e tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate.
d. Le misure autorizzate in virtù della lettera b possono comportare deroghe alle disposizioni del presente accordo in una misura e per i periodi strettamente necessari per raggiungere gli obiettivi di cui alla lettera a.
10. Slovacchia
a. La Slovacchia può mantenere in vigore, per sette anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, la sua legislazione relativa all’acquisto di terreni agricoli e foreste da parte di non residenti. Conformemente a tale legislazione, un non residente può acquisire diritti di proprietà su beni immobili situati nella Repubblica slovacca ad eccezione di terreni agricoli e foreste. Un non residente non può acquisire diritti di proprietà su beni immobili la cui acquisizione è limitata dalla speciale regolamentazione stabilita nella legge n. 202/1995 sulla valuta estera modificata.
b. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e di foreste, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.
c. I cittadini svizzeri che desiderano stabilirsi come agricoltori autonomi e che hanno risieduto legalmente ed esercitato un’attività agricola in Slovacchia per almeno tre anni in modo continuativo, non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera b o a qualsiasi procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini della Slovacchia.
d. Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto entro la fine del terzo anno successivo alla data di adesione. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Comitato misto. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera a.
e. Nel caso in cui la Slovacchia introduca procedure di autorizzazione per l’acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di non residenti durante il periodo transitorio, tali procedure devono essere basate su criteri trasparenti, oggettivi, stabili e pubblici. Tali criteri sono applicati in modo non discriminatorio e senza distinzioni fra cittadini della Slovacchia e della Svizzera.
f. Se vi sono prove sufficienti che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o il rischio di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli della Slovacchia, il Comitato misto, su richiesta della Slovacchia, decide in merito alla proroga, per un massimo di tre anni, del periodo transitorio.
1 Aggiornato dagli art. 2 lett. c e 5 del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE (RU 2006 995; FF 2004 5203 5863) e dall’art. 2 n. 3 del Prot. del 27 mag. 2008 (partecipazione della Bugaria e della Romania successivamente all’adesione all’UE), approvato dall’AF il 13 giu. 2008 e in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2421 2411, 2012 4479; FF 2008 1823).
Allegato II1
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Art. 1
1. Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici dell’Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato, e come da essa modificati, o regole equivalenti a tali atti.
2. I termini «Stato membro» o «Stati membri» che figurano negli atti giuridici cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono la Svizzera oltre agli Stati previsti dai pertinenti atti giuridici dell’Unione europea.
Art. 2
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, le parti contraenti tengono in debita considerazione gli atti giuridici dell’Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione B del presente allegato.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, le parti contraenti prendono atto degli atti giuridici dell’Unione europea di cui alla sezione C del presente allegato.
Art. 3
1. Disposizioni speciali relative agli accordi transitori riguardanti l’assicurazione contro la disoccupazione per i cittadini di taluni Stati membri dell’Unione europea in possesso di un titolo di soggiorno svizzero di durata inferiore a un anno, agli assegni svizzeri per i grandi invalidi e alle prestazioni previste dal regime di previdenza professionale riguardanti le pensioni di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità figurano nel protocollo annesso al presente allegato.
2. Il protocollo costituisce parte integrante del presente allegato.
Sezione A Atti giuridici cui si fa riferimento
1. Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 20042, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,
modificato da:
–
regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati3;
–
regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/20044;
–
regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/20045;
–
regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/20046.
Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:
a) all’allegato I, sezione I, è aggiunto il testo seguente:
«Svizzera
Legislazione cantonale riguardante gli anticipi sugli assegni alimentari basata sull’articolo 131, capoverso 2, e sull’articolo 293, capoverso 2, del Codice civile svizzero.»;
b) all’allegato I, sezione II, è aggiunto il testo seguente:
«Svizzera
Gli assegni di nascita e di adozione in applicazione della legislazione cantonale pertinente sulla base dell’articolo 3, capoverso 2, della legge federale sugli assegni familiari.»;
c) all’allegato II è aggiunto il testo seguente:
«Germania-Svizzera
a)
Per quanto concerne la convenzione di sicurezza sociale del 25 febbraio 19647, modificata dagli accordi completivi n. 1, del 9 settembre 19758, e n. 2, del 2 marzo 19899:
i)
il punto 9b, paragrafo 1, punti da 1 a 4, del protocollo finale (legislazione applicabile e diritto alle prestazioni di malattia in natura per i residenti dell’exclave tedesca di Büsingen);
ii)
il punto 9e, paragrafo 1, lettera b, frasi 1, 2 e 4 del protocollo finale (accesso all’assicurazione volontaria contro le malattie in Germania con un trasferimento in Germania).
b)
Per quanto concerne l’Accordo di assicurazione disoccupazione del 20 ottobre 198210, modificato dal protocollo aggiuntivo del 22 dicembre 199211:
i)
l’articolo 8, paragrafo 5. La Germania (comune di Büsingen) partecipa, per un importo pari al contributo cantonale secondo il diritto svizzero, al costo dei posti effettivi di misure relative al mercato del lavoro occupati da lavoratori soggetti a tale disposizione.
Spagna-Svizzera
Il punto 17 del protocollo finale della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 ottobre 196912 modificata dall’accordo aggiuntivo dell’11 giugno 198213; le persone assicurate nell’ambito dell’assicurazione spagnola in forza di tale disposizione sono esentate dall’affiliazione all’assicurazione malattie svizzera.
Italia-Svizzera
Articolo 9, paragrafo 1, della convenzione di sicurezza sociale del 14 dicembre 196214, modificata dall’accordo complementare del 18 dicembre 196315, l’accordo aggiuntivo n. 1, del 4 luglio 196916, il protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 197417 e l’accordo aggiuntivo n. 2, del 2 aprile 198018.»;
d) all’allegato IV è aggiunto il testo seguente:
«Svizzera»;
e) all’allegato VIII, parte 1, è aggiunto il testo seguente:
«Svizzera
Tutte le domande di rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità del regime di base (legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e legge federale sull’assicurazione contro l’invalidità) e di rendite di vecchiaia del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità).»;
f) all’allegato VIII, parte 2, è aggiunto il testo seguente:
«Svizzera
Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità).»;
g) nell’allegato IX, parte II, è aggiunto il testo seguente:
«Svizzera
Rendite per i superstiti e d’invalidità del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità).»;
h) all’allegato X è aggiunto il testo seguente:
«Svizzera
1. Le prestazioni complementari (legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari) e le prestazioni analoghe previste dalle legislazioni cantonali.
2. Le rendite per casi di rigore ai sensi dell’assicurazione per l’invalidità (articolo 28, capoverso 1bis), della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità, del 19 giugno 1959, così come modificata il 7 ottobre 1994).
3. Le prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoccupazione, previste dalle legislazioni cantonali.
4. Le rendite di invalidità straordinarie non contributive per le persone invalide (articolo 39 della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità) che non sono state soggette, prima della loro incapacità al lavoro, alla legislazione svizzera sulla base di un’attività come lavoratore subordinato o lavoratore autonomo.»;
i) nell’allegato XI è aggiunto il testo seguente:
«Svizzera
1. L’articolo 2 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti come anche l’articolo 1 della legge federale sull’assicurazione invalidità, che disciplinano l’assicurazione facoltativa per questi ambiti assicurativi per i cittadini svizzeri che risiedono in uno Stato in cui il presente accordo non si applica, si applicano alle persone che risiedono fuori dalla Svizzera e che sono cittadini degli altri Stati cui si applica il presente accordo, nonché ai rifugiati e agli apolidi residenti sul territorio di tali Stati, allorché tali persone dichiarino la loro adesione all’assicurazione facoltativa entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno in cui esse hanno cessato di essere assicurate nell’ambito dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni.
2. Quando una persona cessa di essere assicurata nell’ambito dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni, essa ha diritto a continuare l’assicurazione con l’accordo del datore di lavoro qualora essa lavori in uno Stato in cui il presente accordo non si applica per conto di un datore di lavoro in Svizzera, e qualora essa ne faccia domanda entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha cessato di essere assicurata.
3. Assicurazione obbligatoria nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione:
a)
Le disposizioni giuridiche svizzere che disciplinano l’assicurazione malattia obbligatoria si applicano alle seguenti persone non residenti in Svizzera:
i)
le persone soggette alle disposizioni legali svizzere in forza del titolo II del regolamento;
ii)
le persone per le quali la Svizzera si fa carico dei costi delle prestazioni ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento;
iii)
le persone che beneficiano delle prestazioni di disoccupazione dell’assicurazione svizzera;
iv)
i familiari delle persone di cui ai punti i) e iii) o di un lavoratore subordinato o di un lavoratore autonomo che risiede in Svizzera ed è assicurato nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera, salvo che tali familiari risiedano in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo, Svezia o Regno Unito;
v)
i familiari delle persone di cui al punto ii) o di un pensionato che risiede in Svizzera ed è assicurato nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera, salvo che tali familiari risiedano in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia o Regno Unito.
Sono considerati familiari le persone che sono definite familiari ai sensi della legislazione dello Stato di residenza.
b)
Le persone di cui alla lettera a) possono, su richiesta, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria se e finché risiedono in uno dei seguenti Stati e possono dimostrare che vi beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Francia, Italia, Austria, e, per le persone di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, per le persone di cui alla lettera a), punto ii), Portogallo.
Detta richiesta:
aa)
dev’essere depositata entro i tre mesi successivi all’insorgenza dell’obbligo di assicurarsi in Svizzera; se, in casi giustificati, la richiesta è depositata dopo tale termine, l’esenzione prende effetto dall’inizio dell’obbligo di assicurazione;
bb)
si applica a tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato.
4. Quando una persona soggetta alle disposizioni giuridiche svizzere in forza del titolo II del regolamento è assoggettata ai fini dell’assicurazione malattia alle disposizioni giuridiche di un altro Stato che fa parte del presente accordo in applicazione del punto 3, lettera b), i costi delle prestazioni in natura in caso di infortunio non professionale sono suddivisi egualmente tra l’assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali e l’istituzione di assicurazione malattia competente dell’altro Stato, quando esiste un diritto a prestazioni da parte dei due organismi. L’assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali prende a suo carico l’integralità dei costi in caso di infortunio professionale, di incidente durante il percorso verso il luogo di lavoro o di malattia professionale, anche se esiste un diritto a prestazioni da parte di un organismo di assicurazione malattia del paese di residenza.
5. Le persone che lavorano ma non risiedono in Svizzera e che sono coperte da un’assicurazione obbligatoria nel loro Stato di residenza conformemente al punto 3, lettera b), nonché i loro familiari, beneficeranno delle disposizioni dell’articolo 19 del regolamento durante un soggiorno in Svizzera.
6. Ai fini dell’applicazione degli articoli 18, 19, 20 e 27 del regolamento in Svizzera, l’assicuratore competente prende a suo carico la totalità dei costi fatturati.
7. I periodi di assicurazione d’indennità giornaliera compiuti presso l’assicurazione di un altro Stato cui si applica il presente accordo sono conteggiati per ridurre o togliere un’eventuale riserva sull’assicurazione di indennità giornaliera in caso di maternità o di malattia, allorché la persona si assicura presso un assicuratore svizzero entro tre mesi dall’uscita dall’assicurazione straniera.
8. Quando una persona che esercita in Svizzera un’attività lucrativa autonoma o dipendente che copre i fabbisogni vitali, ha dovuto cessare la sua attività in seguito a infortunio o malattia e non è più sottoposta alla legislazione svizzera sull’assicurazione invalidità, si considera assicurata da tale assicurazione per la concessione di provvedimenti d’integrazione fino all’erogazione di una rendita di invalidità e nel periodo durante il quale essa beneficia di tali provvedimenti, purché non abbia ripreso una nuova attività al di fuori della Svizzera.».
2.
Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 200919, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,
modificato da:
–
regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/200420;
–
regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/200421;
–
regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/200422.
Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 987/2009 è così adattato:
all’allegato 1 è aggiunto il testo seguente:
«Accordo franco-svizzero, del 26 ottobre 200423, che fissa le modalità particolari di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie».
3.
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 197124, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 200825, applicabile tra la Svizzera e gli Stati membri prima dell’entrata in vigore della presente decisione, quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 o quando si tratta di casi verificatisi in passato.
4.
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 197226, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/2009 della Commissione del 9 febbraio 200927, applicabile tra la Svizzera e gli Stati membri prima dell’entrata in vigore della presente decisione, quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 o quando si tratta di casi verificatisi in passato.
5.
Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 199828, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità europea.
Sezione B Atti giuridici di cui le parti contraenti tengono debito conto
1.
Decisione A1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200929, relativa all’introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2.
Decisione A2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200930, riguardante l’interpretazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza.
3.
Decisione A3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 17 dicembre 200931, relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco ininterrotti maturati a norma del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4.
Decisione E1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200932, riguardante le disposizioni pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
5.
Decisione F1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200933, relativa all’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari.
6.
Decisione H1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200934, riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nonché l’applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale.
7.
Decisione H2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200935, riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati presso la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
8.
Decisione H3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 ottobre 200936, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
9.
Decisione H4 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 200937, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.
10.
Decisione H5 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 18 marzo 201038, concernente la cooperazione nella lotta alla frode e agli errori nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004 e (CE) del Consiglio e del regolamento n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
11.
Decisione P1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200939, relativa all’interpretazione dell’articolo 50, paragrafo 4, dell’articolo 58 e dell’articolo 87, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti.
12.
Decisione S1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200940, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia.
13.
Decisione S2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200941, riguardante le caratteristiche tecniche della tessera europea di assicurazione malattia.
14.
Decisione S3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200942, che definisce le prestazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009.
15.
Decisione S4 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 2 ottobre 200943, riguardante le procedure di rimborso relative all’applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
16.
Decisione S5 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 2 ottobre 200944, relativa all’interpretazione della nozione di «prestazioni in natura» definita all’articolo 1, lettera v bis), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di malattia o maternità di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22, all’articolo 24, paragrafo 1, agli articoli 25 e 26, all’articolo 27, paragrafi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 28 e 34 e all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 nonché alla determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 62, 63 e 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
17.
Decisione S6 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 200945, concernente l’iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009.
18.
Decisione S7 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 200946, relativa al passaggio dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 e all’applicazione delle procedure di rimborso.
19.
Decisione U1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200947, riguardante l’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico.
20.
Decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200948, riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al diritto all’indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente.
21.
Decisione U3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200949, riguardante la portata del concetto di «disoccupazione parziale» applicabile ai disoccupati di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
22.
Decisione n. E2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 3 marzo 2010, relativa all’instaurazione di una procedura di gestione delle modifiche applicabile alle coordinate degli organismi quali definiti all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e figuranti nell’elenco elettronico che è parte integrante del sistema EESSI50.
23.
Decisione E3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 19 ottobre 2011, concernente il periodo transitorio quale definito all’articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio51.
24.
Decisione H6 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 16 dicembre 2010, concernente l’applicazione dei principi riguardanti la totalizzazione dei periodi a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale52.
25.
Decisione S8 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 giugno 2011, relativa alla concessione di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale53.
26.
Decisione U4 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 13 dicembre 2011, relativa alle procedure di rimborso di cui all’articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 883/2004 e all’articolo 70 del regolamento (CE) n. 987/200954.
Sezione C Atti giuridici di cui le parti contraenti prendono atto
1.
Raccomandazione U1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200955, riguardante la legislazione applicabile a disoccupati che esercitano un’attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza.
2.
Raccomandazione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 200956, riguardante l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un’attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.
3.
Raccomandazione S1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 marzo 2012, concernente gli aspetti finanziari delle donazioni transfrontaliere di organi da viventi57.
Protocollo dell’allegato II dell’accordo
I. Assicurazione contro la disoccupazione
Le seguenti disposizioni si applicano ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica d’Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca fino al 30 aprile 2011 e ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania fino al 31 maggio 2016.
1.
Per quanto concerne l’assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori subordinati che beneficiano di un titolo di soggiorno di durata inferiore a un anno, si applica il seguente regime:
1.1
Soltanto i lavoratori che hanno versato i loro contributi in Svizzera per il periodo minimo prescritto dalla legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI)58 e che soddisfano inoltre le altre condizioni che danno diritto all’indennità di disoccupazione hanno diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione alle condizioni previste dalla legge.
1.2
Una parte dei contributi ricevuti per i lavoratori che hanno versato contributi per un periodo troppo breve per aver diritto all’indennità di disoccupazione in Svizzera in forza del punto 1.1 è retrocessa al loro Stato di origine conformemente alle modalità previste al punto 1.3 a titolo di contributo ai costi delle prestazioni versate a detti lavoratori in caso di disoccupazione completa; detti lavoratori non hanno d’altronde diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione in caso di disoccupazione completa in Svizzera. Tuttavia, essi hanno diritto alle indennità in caso di intemperie e di insolvenza del datore di lavoro. Lo Stato d’origine si fa carico delle prestazioni, in caso di disoccupazione completa, a condizione che i lavoratori si mettano a disposizione dei servizi dell’occupazione in detto Stato. I periodi di assicurazione completati in Svizzera sono conteggiati come se fossero stati completati nello Stato d’origine.
1.3
La parte dei contributi ricevuti per i lavoratori di cui al punto 1.2 è rimborsata annualmente conformemente alle seguenti disposizioni legali:
a)
Il prodotto dei contributi di detti lavoratori è calcolato, per paese, sulla base del numero annuale dei lavoratori occupati e della media dei contributi annuali versati per ciascun lavoratore (contributi del datore di lavoro e del lavoratore).
b)
Dell’importo così calcolato, una parte corrispondente alla percentuale delle indennità di disoccupazione rispetto a tutti gli altri tipi di indennità di cui al punto 1.2 è rimborsata agli Stati di origine dei lavoratori e una riserva per le prestazioni ulteriori è mantenuta dalla Svizzera59.
c)
La Svizzera trasmette annualmente il conteggio dei contributi retrocessi. Essa indica agli Stati di origine, se questi ne fanno richiesta, le basi di calcolo e l’importo delle retrocessioni. Gli Stati di origine comunicano annualmente alla Svizzera il numero dei beneficiari di prestazioni di disoccupazione secondo il punto 1.2.
2.
In caso di difficoltà per uno Stato membro con la fine del sistema delle retrocessioni o per la Svizzera con il sistema della totalizzazione, il Comitato misto può essere adito da una delle parti contraenti.
II. Assegni per grandi invalidi
Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), modificata l’8 ottobre 1999, sono concessi esclusivamente se la persona interessata risiede in Svizzera.
III. Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, la prestazione di uscita prevista dalla legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è versata a richiesta a un lavoratore dipendente o autonomo che intenda lasciare definitivamente la Svizzera e che non sarà più soggetto alla legislazione svizzera in forza del titolo II del regolamento, a condizione che detta persona lasci la Svizzera entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.
1 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2012 del Comitato misto del 31 mar. 2012 (RU 2012 2345). Aggiornato dall’art. 1 della Dec. n. 1/2014 del Comitato misto del 28 nov. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2015 (RU 2015 333).
2 GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; RS 0.831.109.268.1
3 GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43.
4 GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35.
5 GU L 149 dell’8.6.2012, pag. 4.
6 GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45.
7 RS 0.831.109.136.1
8 RS 0.831.109.136.121
9 RS 0.831.109.136.122
10 RS 0.837.913.6
11 RS 0.837.913.61
12 RS 0.831.109.332.2
13 RU 1983 1369
14 RS 0.831.109.454.2
15 RS 0.831.109.454.22
16 RS 0.831.109.454.21
17 RS 0.831.109.454.211
18 RS 0.831.109.454.24
19 GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1; RS 0.831.109.268.11
20 GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35.
21 GU L 149 dell’8.6.2012, pag. 4.
22 GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45.
23 Non pubblicato nella RU.
24RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831
25 GU L 177 del 4.7.2008, pag. 1.
26RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845
27 GU L 39 del 10.2.2009, pag. 29.
28 GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46.
29 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 1.
30 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 5.
31 GU C 149 dell’8.6.2010 pag. 3.
32 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 9.
33 GU C 106 del 24.4.2010, pag.11.
34 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 13.
35 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 17.
36 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 56.
37 GU C 107 del 27.4.2010, pag. 3.
38 GU C 149 dell’8.6.2010, pag. 5.
39 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 21.
40 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 23.
41 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26.
42 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 40.
43 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 52.
44 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 54.
45 GU C 107 del 27.4.2010, pag. 6.
46 GU C 107 del 27.4.2010, pag. 8.
47 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 42.
48 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 43.
49 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 45.
50 GU C 187 del 10.7.2010, pag. 5 (Scambio elettronico di informazioni della sicurezza sociale).
51 GU C 12 del 14.1.2012, pag. 6.
52 GU C 45 del 12.2.2011, pag. 5.
53 GU C 262 del 6.9.2011, pag. 6.
54 GU C 57 del 25.2.2012, pag. 4.
55 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 49.
56 GU C 106 del 24.4.2010, pag. 51.
57 GU C 240 del 10.8.2012, pag. 3.
58 Dodici mesi.
59 Contributi retrocessi per lavoratori che eserciteranno il loro diritto all’assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera dopo aver versato contributi per un periodo di almeno dodici mesi – durante soggiorni ripetuti – nell’arco di due anni.
Allegato III1
Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali
(Diplomi, certificati e altri titoli)
1. Le parti contraenti convengono di applicare tra di loro, nel campo del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, gli atti giuridici e le comunicazioni dell’Unione europea (UE) a cui si fa riferimento nella sezione A del presente allegato, conformemente all’ambito di applicazione dell’accordo.
2. Ove non diversamente specificato, il termine «Stato(i) membro(i)» figurante negli atti ai quali è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato è considerato applicarsi, oltre che agli Stati interessati dagli atti giuridici dell’UE, alla Svizzera.
3. Ai fini dell’applicazione del presente allegato, le parti contraenti tengono conto degli atti giuridici dell’UE ai quali è fatto riferimento nella sezione B del presente allegato.
Sezione A: Atti ai quali è fatto riferimento
1
a. 32005 L 0036: Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22),
modificata da:
–
direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141),
–
regolamento (CE) n. 1430/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 320 del 6.12.2007, pag. 3),
–
regolamento (CE) n. 755/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 205 dell’1.8.2008, pag. 10),
–
regolamento (CE) n. 279/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 11),
–
regolamento (UE) n. 213/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011, recante modifica degli allegati II e V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 59 del 4.3.2011, pag. 4),
–
notifica dei titoli di qualificazione in architettura (GU C 332 del 30.12.2006, pag. 35),
–
notifica dei titoli di qualificazione in architettura (GU C 148 del 24.6.2006, pag. 34),
–
notifica dei titoli di qualificazione in architettura (GU C 3 del 6.1.2006, pag. 12),
–
comunicazione della Commissione – Notifica di denominazioni di specializzazioni odontoiatriche (GU C 165 del 19.7.2007, pag. 18),
–
comunicazione della Commissione – Notifica di denominazioni di medici specialisti e medici generici (GU C 165 del 19.7.2007, pag. 13),
–
comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione di medico specialista, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista specialista, ostetrica e architetto (GU C 137 del 4.6.2008, pag. 8),
–
comunicazione – Notifica dei titoli di formazione – Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 322 del 17.12.2008, pag. 3)
–
comunicazione della Commissione – Notifica delle associazioni o degli organismi professionali che soddisfano le condizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, elencati all’allegato I della direttiva 2005/36/CE (GU C 111 del 15.5.2009, pag. 1),
–
comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 114 del 19.5.2009, pag. 1 ),
–
comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 279 del 19.11.2009, pag. 1 ),
–
comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 129 del 19.5.2010, pag. 3 ),
–
comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 337 del 14.12.2010, pag. 10 ).
–
rettifica della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 271 del 16.10.2007, pag. 18),
–
rettifica della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 93 del 4.4.2008, pag. 28).
–
regolamento (UE) n. 623/2012 della Commissione, dell’11 luglio 2012, che modifica l’allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 180 del 12.7.2012, pag. 9),
–
comunicazione della Commissione – Notifica delle associazioni o degli organismi professionali che soddisfano le condizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, elencati all’allegato I della direttiva 2005/36/CE (GU C 182 del 23.6.2011, pag. 1),
–
comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 183 del 24.6.2011, pag. 1),
–
comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 367 del 16.12.2011, pag. 5),
–
comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 244 del 14.8.2012, pag. 1),
–
comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 396 del 21.12.2012, pag. 1),
–
comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 183 del 28.6.2013, pag. 4),
–
comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 301 del 17.10.2013, pag. 1).
b.
Ai fini del presente accordo, la direttiva 2005/36/CE è così adattata:
1.
le procedure di cui ai seguenti articoli della direttiva non si applicano tra le parti contraenti:
–
articolo 3, paragrafo 2, terzo comma – procedura per l’aggiornamento dell’allegato I della direttiva,
–
articolo 11, lettera c) punto ii, ultima frase – procedura per l’aggiornamento dell’allegato II della direttiva,
–
articolo 13, paragrafo 2, terzo comma – procedura per l’aggiornamento dell’allegato III della direttiva,
–
articolo 14, paragrafo 2, secondo e terzo comma – procedura applicabile in caso di deroga dal diritto del migrante di scegliere tra una prova attitudinale o un tirocinio d’adattamento,
–
articolo 15, paragrafi 2 e 5 – procedura di adozione o di revoca di piattaforme comuni,
–
articolo 20 – procedura di modifica dell’allegato IV della direttiva,
–
articolo 21, paragrafo 6, secondo comma – procedura di aggiornamento delle conoscenze e delle competenze,
–
articolo 21, paragrafo 7 – procedura di modifica dell’allegato V della direttiva,
–
articolo 25, paragrafo 5 – procedura di aggiornamento della durata minima della specializzazione per i medici specialisti,
–
articolo 26, secondo comma – procedura per l’introduzione di nuove specializzazioni mediche,
–
articolo 31, paragrafo 2, secondo comma – procedura per l’aggiornamento della formazione di infermieri responsabili dell’assistenza generale,
–
articolo 34, paragrafo 2, secondo comma – procedura per l’aggiornamento della formazione dei dentisti,
–
articolo 35, paragrafo 2, terzo comma – procedura di aggiornamento della durata minima della specializzazione per dentisti specialisti,
–
articolo 38, paragrafo 1, secondo comma – procedura per l’aggiornamento della formazione dei veterinari,
–
articolo 40, paragrafo 1, terzo comma – procedura per l’aggiornamento della formazione delle ostetriche,
–
articolo 44, paragrafo 2, secondo comma – procedura per l’aggiornamento della formazione dei farmacisti,
–
articolo 46, paragrafo 2 – procedura per l’aggiornamento delle conoscenze e delle competenze degli architetti,
–
Articolo 61 – clausola di deroga
2.
L’articolo 56, paragrafi 3 e 4, è attuato come segue:
La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni relative alle autorità competenti designate dalla Svizzera, non appena la Svizzera abbia informato la Commissione, inviando copia al Comitato misto.
3.
L’articolo 57, secondo comma, è attuato come segue:
Il coordinatore designato dalla Svizzera informa la Commissione ed invia una copia al Comitato misto.
4.
L’articolo 63 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, della normativa adottata sulla base degli atti giuridici e delle comunicazioni di cui al punto 1a. Gli articoli 58 e 64 non si applicano.
c.
All’allegato II, punto 1, della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«in Svizzera:
–
Ottico diplomato, diplomierter Augenoptiker, opticien diplômé
Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 17 anni, di cui almeno 9 anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da quattro anni di apprendistato o tirocinio, di cui due possono essere dedicati a seguire un corso di insegnamento privato a tempo pieno, con un esame finale di formazione professionale superiore. Il titolare di tale diploma è autorizzato ad adattare lenti a contatto o a svolgere esami della vista, sia a titolo di lavoro autonomo che di lavoro dipendente.
–
Audioprotesista con attestato professionale federale, Hörgeräte-Akustiker mit eidg. Fachausweis, audioprothésiste avec brevet fédéral
Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 15 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, almeno tre anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da tre anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione, sia come lavoratore autonomo che dipendente.
–
Calzolaio ortopedico diplomato, diplomierter Orthopädie-Schuhmachermeister, bottier-orthopédiste diplômé
Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 17 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da quattro anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale. Il titolare di tale diploma può esercitare questa professione, sia come lavoratore autonomo che dipendente.
–
Odontotecnico, maestro, diplomierter Zahntechnikermeister, technicien dentiste, maître
Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 18 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da cinque anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale superiore. Il titolare di tale diploma può esercitare questa professione, sia come lavoratore autonomo che dipendente.
–
Ortopedista diplomato, diplomierter Orthopädist, orthopédiste diplômé
Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 18 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da cinque anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale superiore. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione, sia come lavoratore autonomo che dipendente.»
d.
All’allegato II, punto 4, della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«in Svizzera:
–
Guida alpina con attestato professionale federale, Bergführer mit eidg. Fachausweis, guide de montagne avec brevet fédéral
Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 13 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di formazione professionale sotto la supervisione di personale qualificato, comprensiva di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione a titolo indipendente.
–
Maestro di sport sulla neve con attestato professionale federale, Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis, professeur de sports de neige avec brevet fédéral.
Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 15 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, oppure un’esperienza professionale di quattro anni, seguiti da due anni di corsi di studio e di esperienza a titolo di apprendistato e da un esame professionale finale. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione a titolo indipendente.»
e.
Nell’allegato V, punto 5.1.1., della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«
Paese
Titolo di formazione
Ente che rilascia il titolo di formazione
Certificato che accompagna il titolo di formazione
Data di riferimento
Svizzera
Diploma federale di medico
Eidgenössisches Arztdiplom
Diplôme fédéral de médecin
Dipartimento federale dell’interno
Eidgenössisches Departement des Innern
Département fédéral de l’intérieur
1°giugno 2002
»
f.
Nell’allegato V, punto 5.1.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«
Paese
Titolo di formazione
Ente che rilascia il titolo di formazione
Data di riferimento
Svizzera
Diploma di medico specialista
Diplom als Facharzt
Diplôme de médecin spécialiste
Dipartimento federale dell’interno e Federazione dei medici svizzeri
Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
Département fédéral de l’intérieur et Fédération des médecins suisses
1° giugno 2002
»
g.
Nell’allegato V, punto 5.1.3., della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«
Paese
Denominazione
Anestesia
Durata minima della specializzazione: 3 anni
Svizzera
Anestesiologia
Anästhesiologie
Anesthésiologie
Chirurgia generale
Durata minima della specializzazione: 5 anni
Svizzera
Chirurgia
Chirurgie
Chirurgie
Neurochirurgia
Durata minima della specializzazione: 5 anni
Svizzera
Neurochirurgia
Neurochirurgie
Neurochirurgie
Ostetricia e ginecologia
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Ginecologia e ostetricia
Gynäkologie und Geburtshilfe
Gynécologie et obstétrique
Medicina interna generale
Durata minima della specializzazione: 5 anni
Svizzera
Medicina interna generale
Allgemeine Innere Medizin
Médecine interne générale
Oftalmologia
Durata minima della specializzazione: 3 anni
Svizzera
Oftalmologia
Ophthalmologie
Ophtalmologie
Otorinolaringoiatria
Durata minima della specializzazione: 3 anni
Svizzera
Otorinolaringoiatria
Oto-Rhino-Laryngologie
Oto-rhino-laryngologie
Pediatria
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Pediatria
Kinder- und Jugendmedizin
Pédiatrie
Malattie dell’apparato respiratorio
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Pneumologia
Pneumologie
Pneumologie
Urologia
Durata minima della specializzazione: 5 anni
Svizzera
Urologia
Urologie
Urologie
Ortopedia
Durata minima della specializzazione: 5 anni
Svizzera
Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates
Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur
Anatomia patologica
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Patologia
Pathologie
Pathologie
Neurologia
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Neurologia
Neurologie
Neurologie
Psichiatria
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Psichiatria e psicoterapia
Psychiatrie und Psychotherapie
Psychiatrie et psychothérapie
Radiologia
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Radiologia
Radiologie
Radiologie
Radioterapia
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Radio-oncologia/radioterapia
Radio-Onkologie/Strahlentherapie
Radio-oncologie/radiothérapie
Chirurgia plastica
Durata minima della specializzazione: 5 anni
Svizzera
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie
Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique
Chirurgia toracica
Durata minima della specializzazione: 5 anni
Svizzera
Chirurgia del cuore e dei vasi toracici
Herz- und thorakale Gefässchirurgie
Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique
Chirurgia pediatrica
Durata minima della specializzazione: 5 anni
Svizzera
Chirurgia pediatrica
Kinderchirurgie
Chirurgie pédiatrique
Cardiologia
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Cardiologia
Kardiologie
Cardiologie
Gastroenterologia
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Gastroenterologia
Gastroenterologie
Gastroentérologie
Reumatologia
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Reumatologia
Rheumatologie
Rhumatologie
Ematologia generale
Durata minima della specializzazione: 3 anni
Svizzera
Ematologia
Hämatologie
Hématologie
Endocrinologia
Durata minima della specializzazione: 3 anni
Svizzera
Endocrinologia-diabetologia
Endokrinologie-Diabetologie
Endocrinologie-diabétologie
Fisioterapia
Durata minima della specializzazione: 3 anni
Svizzera
Medicina fisica e riabilitazione
Physikalische Medizin und Rehabilitation
Médecine physique et réadaptation
Dermatologia e venerologia
Durata minima della specializzazione: 3 anni
Svizzera
Dermatologia e venerologia
Dermatologie und Venerologie
Dermatologie et vénéréologie
Medicina tropicale
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Medicina tropicale e medicina di viaggio
Tropen- und Reisemedizin
Médecine tropicale et médecine des voyages
Psichiatria infantile
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents
Malattie renali
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Nefrologia
Nephrologie
Néphrologie
Malattie infettive
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Malattie infettive
Infektiologie
Infectiologie
Igiene e medicina preventiva
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Prevenzione e salute pubblica
Prävention und Gesundheitswesen
Prévention et santé publique
Farmacologia
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Farmacologia e tossicologia cliniche
Klinische Pharmakologie und Toxikologie
Pharmacologie et toxicologie cliniques
Medicina del lavoro
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Medicina del lavoro
Arbeitsmedizin
Médecine du travail
Allergologia
Durata minima della specializzazione: 3 anni
Svizzera
Allergologia e immunologia clinica
Allergologie und klinische Immunologie
Allergologie et immunologie clinique
Medicina nucleare
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Medicina nucleare
Nuklearmedizin
Médecine nucléaire
Chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista)
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Chirurgia oro-maxillo-facciale
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Chirurgie orale et maxillo-faciale
Oncologia medica
Durata minima della specializzazione: 5 anni
Svizzera
Oncologia medica
Medizinische Onkologie
Oncologie médicale
Genetica medica
Durata minima della specializzazione: 4 anni
Svizzera
Genetica medica
Medizinische Genetik
Génétique médicale
»
h.
Nell’allegato V, punto 5.1.4., della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«
Paese
Titolo di formazione
Titolo professionale
Data di riferimento
Svizzera
Diploma di medico generico
Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin
Diplôme de médecin praticien
Medico generico
Praktischer Arzt
Médecin praticien
1° giugno 2002
»
i.
Nell’allegato V, punto 5.2.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«
Paese
Titolo di formazione
Ente che rilascia il titolo di formazione
Titolo professionale
Data di riferimento
Svizzera
1. Infermiera diplomata e infermiere diplomato
Diplomierte Pflegefachfrau, diplomierter Pflegefachmann
Infirmière diplômée et infirmier diplômé
Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato
Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen
Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’Etat
Infermiera, infermiere
Pflegefachfrau, Pflegefachmann
Infirmière, infirmier
1° giugno 2002
2. Bachelor of Science in cure infermieristiche
Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato
Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen
Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’Etat
Infermiera, infermiere
Pflegefachfrau, Pflegefachmann
Infirmière, infirmier
30 settembre 2011
Svizzera
3. Infermiera diplomata SSS, infermiere diplomato SSS
Diplomierte Pflegefachfrau HF, diplomierter Pflegefachmann HF
Infirmière diplômée ES, infirmier diplômé ES
Scuole specializzate superiori che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato
Höhere Fachschulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen
Ecoles supérieures qui proposent des filières de formation reconnues par l’Etat
Infermiera, infermiere
Pflegefachfrau, Pflegefachmann
Infirmière, infirmier
1° giugno 2002
»
j.
Nell’allegato V, punto 5.3.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«
Paese
Titolo di formazione
Ente che rilascia il titolo di formazione
Certificato che accompagna il titolo di formazione
Titolo professionale
Data di riferimento
Svizzera
Diploma federale di medico- dentista
Eidgenössisches Zahnarztdiplom
Diplôme fédéral de médecin- dentiste
Dipartimento federale dell’interno
Eidgenössisches Departement des Innern
Département fédéral de l’intérieur
Medico- dentista
Zahnarzt
Médecin- dentiste
1° giugno 2002
»
k.
Nell’allegato V, punto 5.3.3., della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«
Ortodonzia
Paese
Titolo di formazione
Ente che rilascia il titolo di formazione
Data di riferimento
Schweiz
Diploma di ortodontista
Diplom für Kieferorthopädie
Diplôme fédéral d’orthodontiste
Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia
Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft
Département fédéral de l’intérieur et Société Suisse d’Odonto-stomatologie
1° giugno 2002
Chirurgia odontostomatologica
Paese
Titolo di formazione
Ente che rilascia il titolo di formazione
Data di riferimento
Schweiz
Diploma di chirurgia orale
Diplom für Oralchirurgie
Diplôme fédéral de chirurgie orale
Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia
Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft
Département fédéral de l’intérieur et Société Suisse d’Odonto-stomatologie
30 aprile 2004
»
l.
Nell’allegato V, punto 5.4.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«
Paese
Titolo di formazione
Ente che rilascia il titolo di formazione
Certificato che accompagna il titolo di formazione
Data di riferimento
Svizzera
Diploma federale di veterinario
Eidgenössisches Tierarztdiplom
Diplôme fédéral de vétérinaire
Dipartimento federale dell’interno
Eidgenössisches Departement des Innern
Département fédéral de l’intérieur
1° giugno 2002
»
m.
Nell’allegato V, punto 5.5.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«
Paese
Titolo di formazione
Ente che rilascia il titolo di formazione
Titolo professionale
Data di riferimento
Svizzera
1. Levatrice diplomata
Diplomierte Hebamme
Sage-femme diplômée
Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato
Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen
Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’Etat
Levatrice
Hebamme
Sage-femme
1° giugno 2002
2. [Bachelor of Science [Name of the UAS] in Midwifery]
«Bachelor of Science HES-SO de Sage-femme» (Bachelor of Science HES-SO in Midwifery)
«Bachelor of Science BFH Hebamme» (Bachelor of Science BFH in Midwifery)
«Bachelor of Science ZFH Hebamme» (Bachelor of Science ZHAW in Midwifery)
Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato
Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen
Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’Etat
Levatrice
Hebamme
Sage-femme
1° giugno 2002
»
n.
Nell’allegato V, punto 5.6.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«
Paese
Titolo di formazione
Ente che rilascia il titolo di formazione
Certificato che accompagna il titolo di formazione
Data di riferimento
Svizzera
Diploma federale di farmacista
Eidgenössisches Apothekerdiplom
Diplôme fédéral de pharmacien
Dipartimento federale dell’interno
Eidgenössisches Departement des Innern
Département fédéral de l’intérieur
1° giugno 2002
»
o.
Nell’allegato V, punto 5.7.1., della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«
Paese
Titolo di formazione
Ente che rilascia il titolo di formazione
Certificato che accompagna il titolo di formazione
Anno accademico di riferimento
Svizzera
Diploma di architettura (Arch. Dipl. USI)
Accademia di Architettura dell’Università della Svizzera Italiana
1996-1997
Master of Arts BFH/HES-SO en architecture, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture
Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) insieme alla Berner Fachhochschule (BFH)
–
2007-2008
Master of Arts BFH/ HES-SO in Architektur, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture
Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) insieme alla Berner Fachhochschule (BFH)
2007-2008
Master of Arts FHNW in Architektur
Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW
–
2007-2008
Master of Arts FHZ in Architektur
Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)
–
2007-2008
Master of Arts ZFH in Architektur
Zürcher Fachhochschule (ZFH), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen
–
2007-2008
Master of Science MSc in Architecture,
Architecte (arch. dipl. EPF)
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
2007-2008
Master of Science ETH in Architektur, «MSc ETH Arch»
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
2007-2008
»
p.
Nell’allegato VI della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«
Paese
Titolo di formazione
Anno accademico di riferimento
Svizzera
1. arch. dipl. PF
Dipl. Arch. ETH,
arch. dipl. EPF,
2004-2005
2.
Architecte diplômé EAUG
2004-2005
3. Architetto REG A
Architekt REG A
Architecte REG A
2004-2005
»
2
a. 377 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17),
modificata da:
–
1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 91),
–
1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160),
–
Decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell’Unione europea, del 1º gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1),
–
1 2003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
–
Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).
b.
Ai fini del presente accordo, la direttiva 77/249/CEE è così modificata:
1)
all’articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:
«Svizzera:
Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech
Avocat
Avvocato».
2)
L’articolo 8 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi adottate sulla base della direttiva 77/249/CEE.
3
a. 398 L 0005: Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio della professione di avvocato su base permanente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36),
modificata da:
–
1 2003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
–
Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).
b.
Ai fini del presente accordo, la direttiva 98/5/CE è così modificata:
1)
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è aggiunto il testo seguente:
«Svizzera:
Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech
Avocat
Avvocato».
2)
Gli articoli 16 e 17 non si applicano. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi adottate sulla base della direttiva 98/5/CE.
3)
L’articolo 14 è così attuato:
La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni relative alle autorità competenti designate dalla Svizzera, non appena la Svizzera abbia informato la Commissione, inviando copia al Comitato misto.
4
a. 374 L 0556: Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1).
b.
Ai fini del presente accordo, la direttiva 74/556/CEE è così modificata:
1)
all’articolo 4, il paragrafo 3 è così modificato:
La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni relative alle autorità competenti designate dalla Svizzera, non appena la Svizzera abbia informato la Commissione, inviando copia al Comitato misto.
2)
L’articolo 7 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi adottate sulla base della direttiva 74/556/CEE.
5
a. 374 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 5),
modificata da:
–
Decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell’Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1),
–
1 2003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
–
Direttiva 2006/101/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE sulla libera prestazione dei servizi, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 238).
b.
Ai fini del presente accordo, la direttiva 74/557/CEE è così modificata:
1)
in Svizzera:
Tutti i prodotti e le sostanze tossiche di cui alla legge sui prodotti tossici (Raccolta sistematica del diritto federale (RS 813.1) e in particolare quelli di cui alle ordinanze relative (RS 813) e a quelle sulle sostanze tossiche per l’ambiente (RS 814.812.31, 814.812.32 e 814.812.33).
2)
All’articolo 7, il paragrafo 5 è così modificato:
La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni relative alle autorità competenti designate dalla Svizzera, non appena la Svizzera abbia informato la Commissione, inviando copia al Comitato misto.
3)
L’articolo 8 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi adottate sulla base della direttiva 74/557/CEE.
6
a. 386 L 0653: Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17).
b.
Ai fini del presente accordo, la direttiva 86/653/CEE è così modificata:
L’articolo 22 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi sulla base della direttiva 86/653/CEE.
Sezione B: Atti di cui le parti contraenti prendono atto
Le parti contraenti prendono atto del contenuto del seguente atto:
7. 389 X 0601: Raccomandazione 89/601/CEE della Commissione, dell’8 no vembre 1989, riguardante la formazione in oncologia del personale sanita rio (GU L 346 del 27.11.1989, pag. 1).
1 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera, del 30 set. 2011, approvata dall’AF il 14 dic. 2012 (RU 2011 4859, 2013 2415 3033; FF 2012 3915). La Svizzera applica senza restrizione i diritti acquisiti previsti dalla direttiva 2005/36/CE alle condizioni stabilite nella presente Dec. e nell’all. (art. 2 di detta Dec.) Aggiornato dall’art. 1 della Dec. n. 1/2015 del Comitato misto UE-Svizzera, dell’8 giu. 2015, in vigore dall’8 giu. 2015 (RU 2015 2497).
Stato 8 giugno 2015
Protocollo sulle residenze secondarie in Danimarca
Le Parti contraenti convengono che il Protocollo n. 1 del trattato che istituisce la Comunità europea, concernente l’acquisto di beni immobili in Danimarca, si applica anche al presente Accordo relativamente all’acquisto in Danimarca di residenze secondarie da parte di cittadini svizzeri.
Protocollo concernente le Isole Åland
Le Parti contraenti convengono che il Protocollo n. 2 dell’Atto di adesione della Finlandia all’Unione europea, concernente le Isole Åland, si applica anche al presente Accordo.
Atto finale
I plenipotenziari: della Confederazione Svizzera, da una parte, e del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell’Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d’Austria, della Repubb di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,£ e della Comunità europea, dall’altra,
riuniti addì 21 giugno millenovecentonovantanove a Lussemburgo per la firma dell’accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencati in appresso e acclusi al presente Atto finale:
Dichiarazione comune sulla liberalizzazione generale della prestazione di servizi
Dichiarazione comune sulle pensioni degli ex funzionari delle istituzioni delle CE che risiedono in Svizzera
Dichiarazione comune relativa all’applicazione dell’accordo
Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari
Essi hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente Atto finale:
Dichiarazione della Svizzera sul rinnovo dell’accordo,
Dichiarazione della Svizzera sulla politica in materia di migrazione e di asilo,
Dichiarazione della Svizzera sul riconoscimento dei diplomi di architetto,
Dichiarazione della CE e dei suoi Stati membri relativa agli articoli 1 e 17 dell’allegato I,
Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati.
Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove.
(Seguono le firme)
Dichiarazione comune sulla liberalizzazione generale della prestazione di servizi
Le Parti contraenti si impegnano ad avviare appena possibile negoziati per una liberalizzazione generale della prestazione di servizi in base all’«acquis comunitario».
Dichiarazione comune sulle pensioni degli ex funzionari delle istituzioni delle Comunità europee che risiedono in Svizzera
La Commissione delle Comunità europee e la Svizzera si impegnano a cercare una soluzione adeguata al problema della doppia imposizione delle pensioni degli ex funzionari delle istituzioni delle Comunità europee che risiedono in Svizzera.
Dichiarazione comune relativa all’applicazione dell’accordo
Le Parti contraenti prenderanno le disposizioni necessarie per applicare l’«acquis comunitario» ai cittadini dell’altra Parte contraente conformemente all’accordo concluso tra di esse.
Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari
La Comunità europea e la Confederazione svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l’aggiornamento del protocollo n. 23 dell’accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l’ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.
Dichiarazione della Svizzera sul rinnovo dell’accordo
La Svizzera dichiara, che durante il settimo anno di applicazione dell’accordo, si pronuncerà sul suo rinnovo in conformità delle sue procedure interne.
Dichiarazione della Svizzera sulla politica in materia di migrazione e di asilo
La Svizzera ribadisce la propria volontà di rafforzare la cooperazione con l’UE e i suoi Stati membri nel settore della politica in materia di migrazione e di asilo. In tale prospettiva essa è disposta a partecipare al sistema di coordinamento dell’UE in materia di domande d’asilo e propone l’avvio di negoziati per la conclusione di una convenzione parallela alla convenzione di Dublino (convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990).
Dichiarazione della Svizzera sul riconoscimento dei diplomi di architetto
La Svizzera proporrà al Comitato misto circolazione delle persone, immediatamente dopo la sua costituzione, di decidere l’inserimento del riconoscimento dei diplomi di architetto rilasciati dalle scuole universitarie professionali svizzere nell’allegato III dell’accordo sulla libera circolazione delle persone, conformemente alle disposizioni della direttiva 85/384/CEE del 10 giugno 1986.
Dichiarazione della CE e dei suoi Stati membri relativa agli articoli 1 e 17 dell’allegato I
La Comunità europea e i suoi Stati membri dichiarano che gli articoli 1 e 17 dell’allegato I dell’accordo non pregiudicano l’acquis comunitario riguardante le condizioni di distaccamento dei lavoratori cittadini di un paese terzo nel quadro di una prestazione transfrontaliera di servizi.
Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati
Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti:
–
Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST)
–
Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti
–
Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore
–
Comitati consultivi per le rotte aeree e per l’applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.
I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.
Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l’«acquis comunitario» o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell’articolo 100 dell’accordo SEE4.
RU 2002 1529; FF 1999 5092
1 Art. 1 cpv. 1 lett. g del DF del 8 ott. 1999 (RU 2002 1527 1528).
2 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del Prot. del 27 mag. 2008 (partecipazione della Bugaria e della Romania successivamente all’adesione all’UE), approvato dall’AF il 13 giu. 2008 e in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2421 2411, 2012 4479; FF 2008 1823).
3 RS 0.632.401.2
4 FF 1992 IV 481
Stato 8 giugno 2015
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