Divorzio: come si ottiene il divorzio breve, quali sono i tempi e i diritti
Avvocato Divorzista | Studio Legale Marzorati
Divorzio
Divorzio: La Guida al divorzio “breve”
Divorzio – Indice
- Il divorzio
- Il divorzio “breve”
- Differenza tra cessazione degli effetti e scioglimento
- Conseguenze patrimoniali
- Doveri ex coniuge divorziato
- Calcolo assegno mantenimento per moglie
- Conseguenze su comunione o separazione dei beni
- Affidamento e collocazione, differenza
- Mantenimento dei figli
- Spese straordinarie per i figli
- Assegnazione della casa
- Divorzio con figli
- Divorzio senza figli
- Dove chiedere il divorzio, Tribunale competente
- Divorzio consensuale e giudiziale, differenza
- Divorzio congiunto consensuale
- Contenuto dell’accordo consensuale
- Divorzio giudiziale
- Divorzio con Negoziazione assistita
- Tempi della Negoziazione assistita
- Separazione e divorzio, differenza
- Effetti personali del divorzio
- Coniuge separato superstite e divorziato superstite
- Sentenza di divorzio
- Sentenza parziale di divorzio
- Non concedere il divorzio?
- Riconciliazione
- Modifica condizioni di divorzio
- Documenti per divorzio congiunto consensuale e giudiziale
- Assistenza e consulenza legale
- I team di professionisti nel divorzio
Il Divorzio
Con il divorzio i coniugi (marito e moglie) pongono definitivamente fine al matrimonio. La domanda può essere proposta da sola a separazione legale già avvenuta oppure contestualmente alla separazione per essere trattata da un solo giudice in un’unica causa.
Il divorzio può essere:
- divorzio giudiziale, quando un coniuge – attraverso un avvocato – fa causa all’altro, perché generalmente vi è disaccordo sugli aspetti economici (assegno divorzile al coniuge o di mantenimento per i figli) o sui figli (affidamento, collocazione, assegnazione della casa, diritto di visita), o perché uno dei due non vuole concedere all’altro il divorzio. È quindi un procedimento giudiziario con il quale si chiede che sia il Tribunale a decidere con una sentenza (durante la causa è comunque sempre possibile trovare un accordo, trasformando il divorzio da giudiziale a consensuale). La causa di divorzio si svolge in Tribunale.
- divorzio consensuale (c.d. divorzio congiunto), quando i coniugi hanno già trovato un accordo su tutte le condizioni, possono fare domanda congiunta di divorzio (consensuale).
È possibile divorziarsi in:
- in Tribunale dove viene fissata un’unica udienza. È obbligatori la presenza di un avvocato (i coniugi, se lo desiderano, possono farsi assistere da un solo avvocato di comune fiducia oppure ognuno può avere il proprio);
- in uno Studio Legale senza andare in Tribunale (divorzio con negoziazione assistita dell’avvocato);
- in certi casi, in Comune dal Sindaco. È un “divorzio senza avvocato” perché in Comune l’assistenza dell’avvocato è facoltativa.
Tuttavia, non ci si può divorziare in Comune:
- se ci sono figli minorenni, o figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap o incapaci;
- se si vuole fare un trasferimento patrimoniale (trasferimento della casa coniugale, di un immobile, di un conto corrente bancario cointestato, di azioni, di un’automobile ecc.): in tutti questi casi bisogna andare davanti al Tribunale con un avvocato oppure chiedere il divorzio in uno Studio Legale (negoziazione assistita dall’avvocato).
Separazione e divorzio con un unico ricorso dallo stesso Giudice con Avvocato matrimonialista
La separazione e il divorzio si possono chiedere insieme, veloci, con un unico atto e l’assistenza di un avvocato, preferibilmente un avvocato matrimonialista/divorzista. La separazione non è stata abolita: non esiste ancora un “divorzio senza separazione”, ma le tempistiche per ottenere prima la separazione e poi il divorzio sono più rapide.
I due ricorsi possono essere effettuati insieme. Per avere direttamente il divorzio immediato basterà fare una domanda cumulativa. Infatti, entro 90 giorni viene fissata l’udienza di separazione dove i coniugi devono comparire davanti al Giudice. I 90 giorni partono dal deposito del ricorso in Tribunale da parte dell’avvocato. Per, poi, ottenere il divorzio bisognerà aspettare altri 6 mesi, in caso di separazione consensuale, oppure 12 mesi in caso di separazione giudiziale (quando si è fatto causa). Il divorzio insieme alla separazione, lo si può chiedere con la richiesta cumulativa in un unico ricorso.
Alla prima udienza il Giudice deve avere tutte le domande e le richieste di prova. L’Avvocato, quindi, dovrà inserire negli atti fin dal principio, in maniera dettagliata e completa, tutti i fatti più rilevanti e, soprattutto, tutti i mezzi di prova (documenti, ricevute, foto, testimoni ecc.).
Per chiedere il divorzio contestualmente alla domanda di separazione è necessario che l’avvocato inserisca subito in un unico atto tutte le domande relative alle due procedure ed il divorzio sarà pronunciato dallo stesso Giudice durante la causa di separazione perché viene trattato insieme alla separazione.
Per ottenere il divorzio quindi servono queste condizioni:
1) la separazione legale: basta anche semplicemente la sentenza “parziale” di separazione che viene emessa già dopo la prima udienza, senza dover attendere la conclusione della causa
2) il passaggio di 6 o 12 mesi a seconda che la separazione sia stata pronunciata a seguito di un giudizio consensuale o giudiziale. Durante questo periodo ovviamente i coniugi non si devono essere riconciliati.
Una sola udienza entro 90 giorni con già tutte le prove e i documenti
L’Avvocato deposita il ricorso ed entro 3 giorni viene fissata la prima udienza in cui i coniugi devono essere presenti personalmente. L’udienza è fissata in tempi brevi, ossia entro 90 giorni dal deposito del ricorso.
Dopo la notifica da parte del ricorrente del ricorso e del decreto di fissazione di udienza al coniuge convenuto, le parti avranno la possibilità – prima dell’udienza – di depositare ulteriori atti per precisare le loro domande e prove.
All’udienza il Giudice:
1) assumerà i provvedimenti provvisori ed urgenti (affidamento dei figli, collocazione dei figli minori, assegnazione della casa coniugale, tempi e modalità di permanenza dei figli presso l’altro genitore non collocatario, assegno mensile per i figli, eventuale assegno di mantenimento del coniuge ecc.). I provvedimenti provvisori ed urgenti sono esecutivi durante lo svolgimento della causa e sono sempre modificabili, revocabili o appellabili;
2) ammetterà le istanze istruttorie: deciderà se sentire testimoni, se far fare una Consulenza Tecnica d’Ufficio c.d. CTU per comprendere quale sia il genitore più idoneo a stare con i figli o per esaminare i redditi/guadagni delle parti anche tramite indagini fiscali alla Polizia tributaria (Guardia di Finanza) ecc..
Nella separazione e divorzio giudiziale i figli – per i provvedimenti che li riguardano – vengono sempre ascoltati dal Giudice istruttore quando hanno compiuto 12 anni ma anche di età inferiore quando hanno capacità di discernimento. Il Giudice istruttore li ascolta direttamente (c.d. ascolto diretto), generalmente alla prima udienza, e può farsi assistere da un professionista se ritiene di voler rendere meno traumatica l’esperienza per il bambino o in casi di problematiche familiari.
Perché si chiama “divorzio breve”?
Prima del 2015 per divorziarsi era necessario attendere 3 anni dalla separazione (consensuale o giudiziale), attualmente bastano:
- 6 mesi (se ci si era separati “consensualmente”);
- 1 anno (se ci si era separati “giudizialmente” attraverso una causa).
Viene quindi chiamato “divorzio breve” poiché i tempi si sono abbreviati rispetto al passato. Con la possibilità di chiedere il divorzio contestualmente alla separazione, inoltre, le tempistiche possono essere ancora ridotte data la possibilità di unificare le due cause trattandole insieme.
Qual è la differenza tra cessazione degli effetti civili del matrimonio e scioglimento del matrimonio
Sia che ci sia sposati in Comune (matrimonio civile) o in Chiesa (matrimonio religioso, c.d concordatario), la procedura per divorziare è identica e non vi è quindi alcuna differenza.
Tecnicamente – in caso di matrimonio civile in Comune – si parlerà di “scioglimento del matrimonio“, mentre – in caso di matrimonio religioso in Chiesa – si parlerà di “cessazione degli effetti civili del matrimonio” (in quanto, per lo Stato italiano si è divorziati, mentre per la Chiesa la pronuncia di divorzio non incide sul sacramento religioso del matrimonio. Per la Chiesa, per l’annullamento del matrimonio canonico bisogna invece rivolgersi al Tribunale ecclesiastico o alla Sacra Rota).
Quali sono gli effetti patrimoniali del divorzio | Diritti del coniuge (ex marito/ex moglie) dopo il divorzio
A livello patrimoniale gli effetti della sentenza di divorzio riguardano principalmente:
– la possibilità di percepire un assegno divorzile in caso di mancanza di redditi adeguati e di impossibilità oggettiva di reperirli. I criteri per determinare questo assegno sono stati oggetto, ultimamente, di svariate revisioni interpretative: si ritiene che il calcolo debba basarsi sulle condizioni e sul reddito dei coniugi, sulle ragioni della decisione e sul contributo del richiedente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio;
– in caso di coppia con figli, il coniuge collocatario, ossia il genitore che verrà designato per convivere prevalentemente con la prole, o affidatario nei casi, ormai ridotti, in cui solo un genitore sia ritenuto idoneo all’esercizio della responsabilità genitoriale, sarà assegnatario della casa familiare e diritto di abitarvi fino a quando i figli non vi vivranno più o saranno economicamente autosufficienti;
– il diritto di percepire la pensione di reversibilità, una quota del TFR del coniuge ed un assegno a carico dell’eredità;
– la perdita di tutti i diritti successori: i coniugi divorziati non sono più eredi tra loro.
Quali sono i doveri dell’ex coniuge divorziato (ex moglie divorziata/ex marito divorziato)
Per sintetizzare al massimo si potrebbe affermare che il dovere principale dell’ex coniuge divorziato è quello di rispettare le condizioni disposte dalla sentenza di divorzio, siano essere relative ad aspetti patrimoniali che personali.
I doveri matrimoniali, infatti, vengono meno con la pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L’unico obbligo che rimane in vigore, seppur in forma più leggera rispetto alla separazione ed al matrimonio, è quello di assistenza materiale che si manifesta nel dovere di versare l’assegno divorzile – o alimentare – nel caso in cui sussistano i presupposti.
Ex moglie ed ex marito, se genitori, continuano ad avere i medesimi doveri di mantenimento ed istruzione nei confronti dei figli.
Divorzio e calcolo dell’assegno per il coniuge | Divorzio e mantenimento del coniuge
Le modalità per il calcolo dell’assegno divorzile nei confronti del coniuge non sono determinate dalla legge n. 898 del 1970, la quale indica unicamente una serie di criteri che possono essere utilizzati per definirlo così da garantire il rispetto di principi costituzionali di pari dignità e solidarietà tra gli ex coniugi.
Secondo gli ultimi orientamenti interpretativi l’assegno può essere concesso quando viene accertata l’inadeguatezza dei mezzi e dei redditi di un coniuge e l’impossibilità oggettiva di procurarseli.
Parallelamente deve essere valutata in modo comparativo la condizione economica di moglie e marito per comprendere se esiste uno squilibrio anche in considerazione del contributo fornito da ciascuno alla conduzione della famiglia ed alla formazione del suo patrimonio economico, alle ragioni della decisione ed alla durata del matrimonio.
Effetti del divorzio sul regime patrimoniale dei coniugi
La legge dispone che lo scioglimento della comunione dei beni avviene con la separazione dei coniugi (precisamente all’esito dell’udienza presidenziale quando moglie e marito sono autorizzati a vivere separati).
Quindi la pronuncia di divorzio non ha nessun effetto costitutivo o modificativo sul regime patrimoniale, a meno che non sia pronunciata a seguito di una delle condizioni particolari che non prevedono la separazione (ad esempio a seguito di condanna penale di uno dei coniugi, di matrimonio non consumato o di sentenza di rettificazione di sesso).
Differenza tra affidamento e collocazione dei figli nel divorzio| Affidamento figli minori
L’affidamento è l’istituto che individua le modalità con cui i genitori che dovranno partecipare alle decisioni relative alla vita, alla crescita, all’educazione dei figli dopo la fine del loro matrimonio.
L’Ordinamento italiano privilegia il diritto dei bambini alla bigenitorialità ossia ad avere un continuo, equilibrato e proficuo rapporto con ciascuno dei genitori anche quando questi non stanno più insieme: per questo motivo è generalmente preferita una forma di affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Le casistiche di affidamento esclusivo sono ormai residuali e attengono a situazioni di grave carenza genitoriale o conflittualità con il minore.
La collocazione, invece, determina il luogo in cui la prole dovrà vivere prevalentemente che, generalmente è la casa familiare.
Normalmente il Tribunale individua uno dei due genitori con il quale i minori vivranno nella casa familiare. Per l’altro genitore, invece, verranno garantiti i cosiddetti diritti di visita (ovvero dei giorni durante i quali i minori dovranno stare insieme al genitore che non vive con loro).
La decisione per il Giudice sarà agevolata dal deposito del piano genitoriale: che ricomprenda tutte le attività che vengono svolte dal minore dettagliando gli impegni scolastici, extrascolastici, l’organizzazione del pomeriggio, l’organizzazione delle vacanze e delle visite con ciascun genitore. In questo modo il Giudice avrà la possibilità di conoscere effettivamente l’impegno che ciascun genitore garantisce all’accudimento dei figli per poter decidere nel loro interesse.
Divorzio e calcolo dell’assegno di mantenimento per i figli
I genitori al momento del divorzio devono garantire un contributo al mantenimento per i figli che si calcola, tra gli altri criteri, in base alla situazione economica di madre e padre e in proporzione alle rispettive sostanze e capacità lavorative.
Nella determinazione possono avere valore il tenore di vita goduto dalla famiglia prima della disgregazione ed il tempo di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori.
Il mantenimento può avvenire in forma diretta (ovvero con il pagamento volta per volta delle spese necessarie alla prole) oppure con il versamento di un assegno periodico (generalmente mensile a favore del genitore che vive prevalentemente con i bambini).
L’obbligo di mantenere i propri figli permane indipendentemente dal raggiungimento della maggiore età, fino a quando non sono economicamente autosufficienti.
I genitori devono cercare di assicurare il rispetto di tutte le esigenze dei figli che vanno oltre le spese alimentari e riguardano anche l’abitazione, la scuola, le attività sportive, le necessità sociali e sanitarie e la predisposizione di un’organizzazione che possa garantire la realizzazione di tutti i bisogni che contribuiscono al loro sviluppo psicofisico.
Divorzio e calcolo delle spese straordinarie dei figli
Nell’assegno di mantenimento, ed ancora di più nel mantenimento diretto, vengono ricomprese le spese relative ai bisogni giornalieri nella vita del figlio (vitto, alloggio, utenze, vestiario ecc.).
Tutte le spese che esulano le attività di ogni giorno rientrano nelle cosiddette spese straordinarie che, nella maggior parte dei casi, vengono pagate extra a metà tra i genitori.
Tra queste possiamo citare le spese per le attività sportive, le spese mediche, le spese per le attività ludiche ed extrascolastiche, per i viaggi studio o le vacanze.
Generalmente questa tipologia di esborsi deve essere previamente concordata tra gli ex coniugi così da non far nascere incomprensioni o rifiuti al momento del rimborso della quota a favore di quello che ha anticipato la spesa.
Molti Tribunali ultimamente hanno individuato dei protocolli per standardizzare le modalità di accordo e di rimborso ed evitare motivi di tensione tra i genitori divorziati.
Come e quando si può ottenere l’assegnazione della casa familiare – casa coniugale nel divorzio | avvocato divorzista
La natura del provvedimento di assegnazione è legata all’esigenza di tutela dell’interesse morale e spirituale della prole a vivere nella stessa casa affinché sia reso meno traumatico il cambiamento di vita causato dalla rottura del nucleo familiare.
Il provvedimento non dipende dalla proprietà dell’immobile ma dalle esigenze della famiglia, soprattutto in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti.
Nel caso di divorzio consensuale l’autonomia dei coniugi è privilegiata, sempre con il controllo da parte del Tribunale circa la tutela dei diritti dei figli, se presenti.
Nel caso di divorzio giudiziale il Tribunale decide l’assegnazione sulla base delle risultanze istruttorie della causa e nel primario interesse dei figli se ci sono.
Se la coppia che divorzia ha avuto dei figli, che sono ancora minorenni o non autosufficienti al momento del divorzio, infatti, il diritto ad abitare nella casa familiare spetta ai figli e, di riflesso, al genitore collocatario, ossia al genitore che vivrà prevalentemente con la prole.
Procedura del divorzio con figli
La procedura del divorzio non cambia in presenza di figli. Se la coppia ha figli devono essere decise tutte le questioni a loro riferibili.
In particolare, dovrà essere deciso a quale genitore questi dovranno essere affidati e dove dovranno vivere (e conseguentemente a chi sarà assegnata la casa familiare).
Non secondario sarà stabilire quale contributo al mantenimento dovrà essere previsto dalla madre e dal padre. Il Giudice in questo caso ha ampi poteri istruttori esercitabili anche d’ufficio al fine di capire l’effettiva capacità economica dei genitori.
In caso di divorzio su domanda congiunta queste condizioni devono essere determinate concordemente dai coniugi.
In caso di divorzio giudiziale provvederà il Tribunale dopo aver assunto le prove necessarie e aver esaminato il “piango genitoriale”.
Procedura del divorzio senza figli
La procedura del divorzio non cambia in assenza di figli. Quando due coniugi non hanno figli non si dovrà provvedere a stabilire affidamento o mantenimento degli stessi.
In caso di divorzio consensuale si potrà stabilire anche l’assegnazione della casa coniugale in capo alla moglie o al marito. In caso di divorzio giudiziale difficilmente il Giudice procederà con un’assegnazione ma tenderà ad incentivarne la vendita, in caso di comproprietà, o la liberazione a favore dell’unico proprietario.
Dove si chiede il divorzio? Tribunale competente per il divorzio (e il Comune competente)
Il divorzio consensuale può essere chiesto:
- se ci sono figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti al Tribunale della loro residenza, se la coppia non ha figli il ricorso si propone nel Tribunale dell’ultima residenza comune o in quello di residenza di uno dei coniugi;
- in caso di negoziazione assistita con gli avvocati, l’avvocato manderà una email (PEC) al Pubblico Ministero (PM) del Tribunale competente secondo i criteri predetti oppure potrà depositare l’accordo su un apposito server se disponibile, per avere l’autorizzazione o il nulla osta del PM;
- nei casi consentiti per il divorzio in Comune davanti al Sindaco (non ci devono essere figli minorenni, o figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, o trasferimenti patrimoniali) al Comune dell’ultima residenza comune dei coniugi.
- Se uno dei due coniugi è residente all’estero, la domanda congiunta si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del coniuge residente in Italia.
Se entrambi i coniugi ed i figli hanno la cittadinanza italiana e sono residenti all’estero, la domanda congiunta può essere fatta in Italia in qualsiasi Tribunale.
Il divorzio giudiziale deve essere chiesto:
- se ci sono figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti al Tribunale della loro residenza altrimenti nel Tribunale di residenza del coniuge convenuto (cioè quello che viene citato in giudizio), con deposito della domanda esclusivamente al Tribunale.
- Se i figli o il coniuge convenuto sono residenti all’estero, o risultano irreperibili, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del coniuge ricorrente (cioè quello che inizia la causa), e – se anche questi è residente all’estero – in qualsiasi Tribunale in Italia.
Differenza tra divorzio consensuale e giudiziale
Il “divorzio consensuale” (detto anche “divorzio congiunto” perché fatto su domanda congiunta dai coniugi) si può chiedere quando moglie e marito hanno raggiunto l’accordo su tutte le condizioni di divorzio (affidamento dei figli, collocazione, assegno di mantenimento per i figli, assegnazione della casa familiare, eventuale assegno divorzile per la moglie ecc.). È una procedura molto snella e celere.
Il divorzio giudiziale è, invece, una vera e propria causa iniziata da uno dei due coniugi quando manca l’accordo sulle condizioni. Il divorzio giudiziale può essere chiesto in via autonoma (dopo 6 o 12 mesi dalla separazione) oppure contestualmente alla richiesta di separazione.
Moglie e marito devono costituirsi in giudizio difesi ciascuno da un avvocato e iniziare un procedimento che può durare diverso tempo, generalmente da 18 mesi a quattro anni, al termine del quale il Tribunale emette la sentenza di divorzio e decide su tutte le domande proposte dai coniugi.
Divorzio consensuale (divorzio congiunto): tempi e procedura | avvocato
Nel divorzio consensuale i coniugi trovano un accordo sulle condizioni personali e patrimoniali. Se la domanda di divorzio viene presentata in Tribunale, i coniugi assistiti congiuntamente da un avvocato oppure con due Legali diversi di fiducia devono depositare un ricorso al Tribunale competente, di solito quello dell’ultima residenza comune.
Viene fissata in Tribunale una udienza che si svolge nelle forme della trattazione scritta (quindi le parti non devono essere presenti personalmente a meno che non lo richiedano). Il Tribunale dopo aver verificato che siano stati rispettati i diritti delle parti e dei figli, se presenti, emette una sentenza con la quale generalmente ratifica le condizioni indicate dai coniugi. C’è anche un ulteriore controllo del Pubblico Ministero.
I coniugi potranno, ad esempio, decidere come regolamentare l’affidamento e la collocazione dei figli, l’assegnazione della casa familiare, il mantenimento dei figli, mantenimento del coniuge, ove ne abbia diritto, con un assegno mensile o in un’unica soluzione c.d. assegno una tantum, ecc..
Nel caso in cui non sia stato fatto durante la separazione, i coniugi potranno anche accordarsi sulla divisione dei beni (oggetti, mobili ecc.), del patrimonio finanziario (soldi sui conti correnti bancari, azioni, obbligazioni, quote ecc.) e decidere di fare trasferimenti immobiliari (per esempio la proprietà o la comproprietà di una casa che passa da un coniuge all’altro).
L’intervento del Tribunale non è sempre necessario dato che è possibile ottenere il divorzio consensuale anche tramite negoziazione assistita, con l’aiuto di due avvocati, o dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile in Comune.
Lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili raggiunti con soluzioni consensuali riducono notevolmente tempi di attesa ed i costi di assistenza legale. Per un divorzio congiunto possono essere necessari da venti giorni (negoziazione assistita dall’avvocato o in Comune dall’Ufficiale di Stato Civile) a due/tre mesi con un ricorso in Tribunale.
Contenuto dell’accordo di divorzio consensuale (divorzio congiunto)
Il contenuto dell’accordo di divorzio su domanda congiunta è oltremodo libero: le parti, in sostanza, possono definire ogni aspetto personale e patrimoniale legato alla fine della loro unione, nel rispetto dei diritti reciproci.
Moglie e marito possono stabilire l’entità dell’assegno divorzile, le modalità di versamento, il mantenimento e la collocazione dei figli, il trasferimento di denaro o beni da uno all’altra. Nell’ambito di una procedura congiunta è permesso alle parti di individuare anche forme di mantenimento con un assegno una tantum verso il coniuge economicamente più debole.
Con il pagamento dell’assegno divorzile una tantum, detto anche assegno tombale, i coniugi definiscono per sempre ogni aspetto patrimoniale conseguente al loro divorzio. Se il Tribunale stabilità la congruità della decisione delle parti, questa non sarà più modificabile.
Un limite importante che la legge impone agli ex coniugi è l’impossibilità di rinunciare per sempre ai diritti patrimoniali che sorgono a seguito della sentenza di divorzio che, infatti, si definiscono indisponibili.
Divorzio giudiziale: procedura e durata e sentenza parziale di divorzio
Quando i coniugi non riescono a trovare un accordo, se uno dei due vuole porre fine al matrimonio deve iniziare un procedimento contenzioso.
Con l’assistenza di un avvocato, bisogna depositare un ricorso al Tribunale competente, di solito quello della residenza dei figli, se la coppia ha figli, oppure quello del coniuge convenuto o quello dell’ultima residenza comune dei coniugi. A differenza del divorzio consensuale, quindi, quello giudiziale deve essere chiesto obbligatoriamente in Tribunale e viene pronunciato con una sentenza emessa dopo un vero e proprio giudizio.
Nella procedura giudiziale, dopo la notifica del ricorso ed il deposito dei rispettivi atti delle parti (contenenti il piango genitoriale per la disamina dell’organizzazione della vita dei figli minori) deve essere svolta un’udienza (generalmente dal Giudice istruttore) al termine della quale viene emessa un’ordinanza che disciplina provvisoriamente i rapporti patrimoniali e non patrimoniali tra i coniugi (tra cui l’eventuale assegno divorzile) oltre alle determinazioni riguardo ai figli (affidamento, collocazione, diritto di visita, mantenimento).
Può essere anche emessa, se richiesto, una “sentenza parziale di divorzio” che pronunci immediatamente lo scioglimento o la cessazione degli effettivi civili del matrimonio: in questo modo lo status degli ex coniugi ritorna “libero” e, per esempio, è possibile contrarre nuove nozze.
La causa continua davanti al Giudice Istruttore che deve valutare tutte le prove per decidere quali saranno le condizioni di divorzio con la sentenza finale.
Questi passaggi rendono la procedura molto più lunga di quella su domanda congiunta: in media possono passare anche un paio di due anni per giungere al termine di un divorzio giudiziale e, in se ci sono varie prove da assumere e verificare, queste tempistiche possono anche aumentare. La possibilità di assumere le prova una sola volta nel caso di proposizione di domanda di divorzio contestuale a quella di separazione permette di ridurre sensibilmente questi tempi.
La negoziazione assistita dell’avvocato nel divorzio
Due coniugi separati possono procedere con il divorzio anche senza recarsi in Tribunale né partecipare ad udienze. In caso di divorzio consensuale, infatti, possono avviare la procedura di negoziazione assistita con l’intervento di un avvocato per parte.
Le parti devono accordarsi su tutte le condizioni relative i loro rapporti personali e patrimoniali, comprese le questioni relative ai figli e ad un eventuale assegno divorzile per il coniuge.
L’accordo viene trasmesso alla Procura della Repubblica del Tribunale competente, di solito quello dell’ultima residenza comune delle parti, che appone un nulla osta o un’autorizzazione entro pochi giorni dal deposito.
Quali sono i tempi del divorzio con la negoziazione assistita | avvocato
Il termine per giungere ad un accordo di negoziazione assistita deve essere di massimo tre mesi, tendenzialmente prorogabili per una volta. Ovviamente nulla impedisce ai coniugi di essere anche più celeri nelle tempistiche.
Dopo aver concordato su tutte le condizioni, l’accordo si presenta alla Procura della Repubblica del Tribunale competente, di solito quello dell’ultima residenza comune delle parti, che in pochi giorni lo autorizza o vi appone il nulla osta.
Differenza tra separazione e divorzio
La separazione non fa cessare il matrimonio ma ne sospende gli effetti.
Il divorzio causa lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili (nel caso in cui è stato celebrato un matrimonio concordatario o con rito di una religione diversa da quella cattolica ma riconosciuta dallo Stato italiano).
Quali sono gli effetti personali del divorzio sui coniugi
Il divorzio fa cessare il matrimonio e gli ex coniugi riacquistano la libertà di stato.
Dal punto di vista personale gli obblighi e i doveri tipici del matrimonio (ad esempio fedeltà, convivenza, assistenza morale ecc.) vengono meno.
L’unico obbligo che deve essere rispettato, seppur in forma molto calmierata rispetto alla separazione ed al matrimonio, è quello di assistenza materiale che si manifesta nel dovere di versare l’assegno divorzile – o alimentare – nel caso in cui sussistano i presupposti.
La moglie perde, inoltre, il diritto di utilizzare il cognome del marito, salvo ricevere l’autorizzazione del Tribunale in casi eccezionali.
Rimangono immutati gli obblighi ed i doveri nei confronti dei figli, ossia quello di mantenerli, istruirli ed educarli oltre che il diritto all’assistenza sanitaria dallo stesso ente mutualistico che assiste il coniuge.
Qual è la differenza tra coniuge separato superstite ed ex coniuge divorziato superstite
Nel caso in cui il coniuge separato muoia, il superstite a cui non è stata addebitata la separazione, è ancora a tutti gli effetti sposato e mantiene i diritti successori del coniuge non separato: egli, in sostanza, rimane erede del defunto come se la separazione non ci fosse stata.
Nel caso in cui a morire è un ex coniuge già divorziato, invece, il superstite non ha diritti successori salva la possibilità di poter ottenere una quota di pensione di reversibilità o di chiedere un assegno a carico dell’eredità (se titolare di assegno divorzile).
Effetti della sentenza di divorzio
La sentenza di divorzio mette fine all’unione matrimoniale (o solo agli aspetti civili di essa nel caso in cui il matrimonio fosse stato celebrato in Chiesa).
La fine del matrimonio ha effetti sia patrimoniali che personali sull’ex marito e sull’ex moglie (ad esempio conseguenze sul cognome, sui doveri di assistenza reciproca, obblighi di mantenimento ecc.)
Tra i coniugi ed i loro familiari ed eredi la sentenza produce effetto quando passa in giudicato (cioè non è più appellabile) mentre per tutte le altre persone è necessario che l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza degli ex coniugi proceda con la trascrizione del provvedimento comunicato dal Tribunale, dando pubblicità all’avvenuto divorzio.
Cos’è la sentenza parziale di divorzio
Durante il procedimento di divorzio giudiziale è possibile chiedere la pronuncia di una sentenza non definitiva che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dello stesso fin dalla prima comparizione dei coniugi.
La sentenza parziale può anche pronunciarsi sulle questioni non controverse, se ci sono, mentre la causa continua per la decisione delle questioni su cui non c’è accordo tra le parti. Questo permette, per esempio, di sposarsi nuovamente anche prima della fine della causa in Tribunale.
È possibile non concedere il divorzio?
No. Un coniuge può decidere di non aderire alla richiesta di divorziare consensualmente, ma se l’altro poi procede giudizialmente – con una causa – il Tribunale pronuncerà comunque la sentenza di divorzio. Sarà sufficiente il coniuge si rivolga ad un avvocato che incomincerà la causa contro l’altro coniuge: si parla quindi di divorzio giudiziale.
Generalmente un coniuge potrebbe non voler concedere il divorzio:
- perché vi è disaccordo sulle condizioni economiche: ad esempio, la moglie chiede un assegno divorzile mentre il marito si rifiuta, o vuole versarlo ma in misura minore rispetto a quello della separazione; oppure la madre chiede un aumento dell’assegno di mantenimento per i figli mentre il padre non è d’accordo ecc.;
- perché vi è disaccordo sull’affidamento dei figli, o sul diritto di visita per il genitore non affidatario;
- per comportamenti emulativi: ad esempio, l’ex coniuge ha trovato un nuovo compagno/compagna e vorrebbe risposarsi ma deve prima ottenere il divorzio. L’altro, per ripicca, vorrebbe invece impedire o ritardare il momento.
Bisogna inoltre evidenziare che – subito alla prima udienza – è già possibile chiedere una “sentenza parziale di divorzio “con la quale si ottiene immediatamente dal Tribunale lo “stato libero” che consente di riposarsi.
Pertanto, non è possibile impedire all’altro coniuge di divorziarsi, sarà infatti sufficiente rivolgersi ad uno studio legale: l’avvocato scriverà l’atto (che si chiama “ricorso”), lo depositerà in Tribunale e incomincerà la causa di divorzio (divorzio giudiziale).
Non è possibile ritardare – di molto – il momento del divorzio, basta infatti chiedere nella prima udienza presidenziale una “sentenza parziale” con la quale si otterrà immediatamente lo “stato libero”, mentre la causa poi proseguirà sugli aspetti economici o sui figli.
Cosa succede se la coppia si riconcilia dopo il divorzio
Se il procedimento di divorzio non è ancora finito, e non è stata emessa sentenza parziale sullo status, dovrà essere abbandonato e moglie e marito dovranno ricominciare la convivenza o chiedere al Comune di residenza la cancellazione del precedente provvedimento di separazione. In caso contrario i coniugi rimarranno separati legalmente.
Se il procedimento di divorzio è terminato le parti devono unicamente celebrare nuove nozze.
Quando si può procedere alla modifica delle condizioni di divorzio
Tutte le condizioni stabilite con il divorzio, sia consensuale che giudiziale, possono essere modificate se sopraggiungono giustificati motivi. Il procedimento per modificare le condizioni può essere giudiziale o consensuale.
Nel caso di un ricorso giudiziale esso ha una durata variabile che dipende dal grado di conflittualità tra le parti e dall’eventuale accordo sui cambiamenti da introdurre.
Nel caso di un ricorso consensuale il procedimento si esaurisce in poche settimane o massimo qualche mese.
Esistono molteplici casistiche che possono causare una legittima richiesta di modifica delle condizioni di divorzio. A titolo esemplificativo possiamo citare alcuni tra i motivi più comuni quali la celebrazione di nuove nozze per uno dei due ex, la diminuzione del reddito del coniuge obbligato al versamento dell’assegno o, viceversa, un miglioramento delle condizioni patrimoniali che potrebbe spingere chi riceve l’assegno a pretendere un aumento.
Documenti per il divorzio consensuale (congiunto) o per il divorzio giudiziale
Per procedere con il divorzio sono necessari:
– copia dell’atto integrale di matrimonio da chiedere al Comune di celebrazione del matrimonio o al comune di residenza all’epoca del matrimonio;
– copia conforme all’originale della sentenza di separazione o del verbale omologato (oppure dell’accordo di negoziazione assistita o dell’accordo sottoscritto dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile);
– certificato di stato di famiglia e di residenza che possono essere anche contestuali in unico certificato. Alcuni Tribunali accettano anche l’autocertificazione;
– copia del documento di identità e del codice fiscale dei coniugi;
– dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi (in cado di procedura consensuale si potranno solo indicare i conti, le proprietà immobiliari, le partecipazioni societarie ecc.).
In caso di divorzio giudiziale si dovranno aggiungere:
– estratti conti correnti italiani o esteri, estratti conto titoli e documentazione attestante investimenti finanziari, azionari o obbligazionari;- resoconti spese;
– documentazione attestante proprietà immobiliari anche all’estero o di altri beni fruibili (automobili, barche ecc).
In base alle diverse tematiche trattate potranno essere necessari anche:
– resoconti spese;
– polizze assicurative sulla vita o a capitalizzazione;
– contratto di lavoro, buste paghe, benefits percepiti dall’azienda.
I certificati possono essere depositati in carta libera come prevede l’art. 19 della legge n.74/1987 per uso separazione o divorzio e sono esenti da imposta da bollo eccetto eventuali diritti di segreteria pari a pochi centesimi di Euro. Molti comuni li rilasciano anche on-line e hanno la stessa valenza legale di quelli cartacei. I certificati sono validi sei mesi.
Perché è importante affidarsi ad uno Studio legale specializzato in diritto di famiglia, in separazione e divorzi
Quando si deve divorziare l’assistenza legale di un avvocato esperto in diritto di famiglia può risultare importante. Ci sono, infatti, molti aspetti da valutare non solo economici e personali, ma anche processuali e probatori che saranno presi in considerazione dal Giudice per la decisione.
È consigliabile avere la consulenza di un avvocato divorzista anche nel caso di un divorzio consensuale.
Quali professionisti possono aiutare in un giudizio di divorzio
Oltre all’aiuto di uno Studio Legale specializzato in diritto di famiglia, per affrontare un procedimento di divorzio può essere utile avere a disposizione un team di Professionisti multidisciplinari, che operano su diversi livelli, anche all’estero.
Può quindi essere utile affidarsi ad uno Studio Legale specializzato anche perché avrà un proprio team di Consulenti con cui collabora. Per esempio, con l’appoggio di commercialisti e investigatori privati si potranno avviare indagini approfondite che chiariscano le reali condizioni economiche delle parti al fine di chiedere un congruo assegno di mantenimento, con l’ausilio di psicologi e psichiatri infantili, che assisteranno il cliente in causa – come Consulenti Tecnici di Parte – si potrà rappresentare durante la consulenza disposta dal Giudice (CTU) le ragioni per cui si chiede l’affido dei figli, il collocamento degli stessi, o un più ampio ed equilibrato diritto di visita, così da tutelare al meglio i propri diritti, e quelli dei propri figli.
© Avv. Andrea Marzorati – Vietata la riproduzione anche parziale (tutti i contenuti sono protetti dal diritto d’autore)