Divorzio e Assegnazione della casa
Avvocato divorzista
Assegnazione della casa e Divorzio
Indice:
Assegnazione della casa nel divorzio
- Cos’è la casa familiare
- Casa e divorzio congiunto consensuale
- Casa e divorzio giudiziale
- Assegnazione senza figli
- Assegnazione con figli
- Casa in comproprietà
- Casa in affitto
- Casa in comodato
- Assegnazione già durante la separazione
- Cosa si può asportare
- Rifiuto di lasciare la casa
- Chi paga le Spese condominiali
- Se si è morosi con il condominio
- Mutuo
- Spese ordinarie e straordinarie della casa
- Vendita
- Tutela in caso di assegnazione
- Diritti e doveri del proprietario
- Diritti e doveri del comproprietario
- Benefici prima casa
- Chi paga le Tasse sulla casa
- Divisione in due della casa
- Quando si perde l’assegnazione
- Assegnazione e assegno divorzile
Divorzio e assegnazione casa (figli)
L’assegnazione della casa familiare nel divorzio è decisa in base all’interesse dei figli ed è indipendentemente dalla proprietà dell’immobile
Cosa si intende per casa familiare o casa coniugale e qual è la natura del provvedimento di assegnazione
La casa familiare (o coniugale) è il luogo dove il nucleo familiare abita stabilmente ed effettivamente, e nel quale si sviluppano la vita e le abitudini della famiglia. La residenza anagrafica, è la residenza indicata in Comune, e generalmente coincide con la casa familiare (o coniugale).
Non può essere considerata casa familiare, invece, un’abitazione nella quale si svolgono le vacanze (seconda casa).
Con l’assegnazione della casa, vengono anche dati i beni che permettono di rendere vivibile l’immobile, per esempio:
- le pertinenze (ossia la cantina, il box, il solaio ecc.);
- l’arredamento, i mobili e suppellettili.
L’assegnazione non è influenzata dalla proprietà dell’immobile perché risponde all’esigenza di tutela dell’interesse della prole a mantenere vivo l’ambiente domestico affinché sia reso meno traumatico il cambiamento di vita causato dalla rottura del nucleo familiare.
Se moglie e marito che divorziano hanno avuto dei figli, che sono ancora minorenni o non autosufficienti, il diritto ad abitare nella casa familiare spetta ai figli, e di riflesso al genitore collocatario (o, per i rari casi di affidamento esclusivo, al genitore affidatario), ossia al genitore che vivrà con la prole. Ricordiamo che – per legge – l’affidamento da privilegiare è l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso un genitore. L’affidamento esclusivo, invece, può essere deciso solo in casi particolari.
Il coniuge rimarrà assegnatario della casa e di tutto l’arredamento fino a quando i figli vi abiteranno o saranno economicamente autosufficienti, quindi, indipendentemente dalla maggiore età raggiunta.
L’assegnazione della casa ha un valore a livello economico perché il coniuge assegnatario non dovrà spendere soldi per l’acquisto o l’affitto di un’altra casa in cui vivere. In caso di richiesta di un assegno divorzile, se ne dovrà tener conto.
Divorzio su domanda congiunta (consensuale) e assegnazione della casa coniugale – casa familiare
Quando moglie e marito decidono di divorziare consensualmente possono accordarsi in piena autonomia sull’assegnazione della casa familiare.
Anche se la coppia ha avuto dei figli il Tribunale valuterà le condizioni stabilite dai genitori nell’interesse supremo degli eventuali minori e potrebbe accogliere la richiesta di trasferire i figli in un’altra casa prevedendo l’assegnazione dell’abitazione familiare al coniuge non collocatario.
Se la coppia non ha avuto figli, invece, l’accoro tra le parti è decisivo per ottenere l’assegnazione a favore, per esempio, del coniuge non proprietario.
È bene precisare, infatti, che se la coppia non ha avuto figli in una procedura giudiziale molto difficilmente il Tribunale assegnerebbe la casa al coniuge non proprietario.
Divorzio giudiziale e assegnazione della casa coniugale – familiare
Nello svolgimento di un divorzio giudiziale, sul provvedimento di assegnazione della casa familiare influisce molto la presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
L’assegnazione dell’abitazione coniugale, infatti, ha lo scopo di tutelare l’interesse morale e spirituale della prole per mantenere vivo l’ambiente domestico, affinché sia meno traumatico il cambiamento di vita causato dalla fine del matrimonio dei genitori.
Se la coppia ha figli, quindi, il Tribunale avrà il compito di esaminare le richieste di moglie e marito e di valutare le eventuali prove per definire la decisione che garantisca le esigenze dei figli. Nella maggior parte dei casi l’assegnazione spetterà al genitore con il quale i bambini vivranno prevalentemente.
Dobbiamo tenere presente che questo provvedimento non dipende dalla proprietà dell’immobile e che il coniuge rimarrà assegnatario della casa e di tutto l’arredamento fino a quando i figli vi abiteranno o saranno economicamente autosufficienti (anche oltre la maggiore età).
Se la coppia non ha figli, il Giudice istruttore mantiene comunque il compito di analizzare le prove e le domande avanzate da moglie e marito, ma tenderà a dare maggiore importanza al rispetto del diritto di proprietà, facendo in modo che l’effettivo intestatario della casa ci possa andare ad abitare esclusivamente.
Nel caso in cui la casa fosse di proprietà di entrambi, invece, il Tribunale potrebbe invitare le parti ad una vendita al fine di dividere la somma ottenuta, oppure optare per l’assegnazione al coniuge economicamente più in difficoltà ma per un tempo determinato (quest’ultima è un’opzione applicata sempre meno nei Tribunali).
Divorzio della coppia senza figli: come funziona l’assegnazione della casa familiare di proprietà di un solo coniuge
L’assegnazione della casa familiare non è un diritto proprio del coniuge.
Se la coppia non ha avuto figli ed affronta un divorzio contenzioso è difficile che il Tribunale assegni l’immobile al coniuge che non sia proprietario.
L’assegnazione della casa coniugale della coppia senza figli può essere favorita se una delle parti dimostra di non avere mezzi sufficienti per garantirsi un alloggio adeguato: in questi casi, soprattutto in un divorzio giudiziale, l’assegnazione assume a tutti gli effetti un valore economico da valutarsi ai fini della determinazione dell’eventuale assegno di mantenimento.
In un divorzio consensuale, invece, viene lasciato più spazio a moglie e marito di accordarsi su chi dei due potrà continuare a vivere nell’abitazione familiare. Se il proprietario, quindi, volesse concedere il diritto all’ex, il Tribunale accoglierebbe la condizione stabilita.
Coppia con figli che divorzia: come funziona l’assegnazione della casa familiare di proprietà di un solo coniuge
L’assegnazione della casa familiare è uno degli aspetti più delicati da affrontare durante il procedimento di divorzio e dipende prevalentemente dalla necessità di rispettare le esigenze figli minori, maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap.
Il Giudice deve vagliare le domande delle parti ed esaminare le eventuali prove per capire come tutelare di più e meglio le esigenze della prole. Nella maggior parte dei casi l’assegnazione spetterà al genitore con il quale i bambini vivranno prevalentemente.
La decisione del Giudice non dipende dalla proprietà dell’immobile e permetterà all’assegnatario di restare a vivere nella casa fino a quando i figli vi abiteranno o saranno economicamente autosufficienti (anche oltre la maggiore età).
Moglie e marito possono tentare di giungere ad un diverso accordo nel caso di un divorzio consensuale, laddove dovessero decidere di far spostare i bambini in un’altra casa e prevedere l’assegnazione dell’immobile di famiglia al coniuge proprietario.
Davanti ad una proposta di questo tipo il Tribunale, se e soltanto se l’interesse dei minori fosse comunque realizzato, potrebbe accogliere le condizioni oggetto del ricorso.
Quando l’immobile è di proprietà di entrambi, invece, le parti ed il loro Avvocati devono trovare la soluzione migliore per il caso concreto, per esempio vendere l’immobile per dividere la somma in base alle quote di proprietà, oppure liquidare la quota all’altro coniuge o ancora optare per un’assegnazione al comproprietario che ha meno possibilità economiche.
Assegnazione della casa familiare in comproprietà nel divorzio
Quando una coppia divorzia, le sorti della casa familiare di proprietà di entrambi variano a seconda che i coniugi abbiano figli oppure no.
Quando la coppia ha figli la casa viene – solitamente – assegnata al coniuge con il quale vengono prevalentemente collocati i figli e l’altro comproprietario non potrà più abitarvi.
Solo in rari casi – solitamente durante un divorzio consensuale – il Tribunale potrebbe avallare la scelta dei genitori di assegnare la casa a quello che non vivrà con i figli, ma deve essere provato che l’interesse dei bambini non sia turbato (per esempio il Giudice potrebbe chiedere di ascoltarli per sapere la loro opinione su un eventuale cambiamento di casa).
Quando la coppia non ha figli deve essere trovata la soluzione migliore per il caso concreto, per esempio vendere l’immobile per dividere la somma in base alle quote di proprietà, oppure liquidare la quota all’altro coniuge o ancora optare per un’assegnazione al comproprietario che ha meno possibilità economiche.
Queste proposte sono quelle prese in considerazione più di frequente dalle parti e dai loro Avvocati in caso di divorzio consensuale ma anche dal Tribunale nell’ambito di un procedimento giudiziale.
Possiamo affermare che il Tribunale, nonostante abbia un’ampia discrezionalità, deve rispettare alcuni limiti:
- non può attribuire la proprietà della casa o un altro diritto reale ad uno dei coniugi;
- non può assegnare la casa ad entrambi;
- non può ordinare la cessione della quota di pertinenza di una delle parti all’altra.
Assegnazione della casa familiare in affitto nel divorzio: cosa succede al contratto di locazione
Quando la casa familiare in affitto viene assegnata ad uno dei coniugi durante il divorzio, il contratto deve essere intestato all’assegnatario, con una cessione (definita subentro) rispetto alla precedente intestazione (laddove non fosse già intestato all’assegnatario).
Il pagamento del canone, quindi, diventa onere esclusivo dell’assegnatario a meno che non ci sia un accordo tra le parti per suddividere la spesa.
In questo caso la somma deve essere quantificata e può incidere sulla determinazione del contributo al mantenimento dei figli e dell’eventuale assegno divorzile per il coniuge.
Dobbiamo precisare che il subentro nel contratto di affitto della casa familiare è un fatto che si verifica molto più spesso a seguito della separazione dei coniugi, che è il primo momento in cui il nucleo familiare deve iniziare ad abitare in due case differenti.
Questo significa che in sede di divorzio il problema della modifica dell’intestazione del contratto di locazione deve essere affrontato se la casa non è stata assegnata in sede di separazione oppure se viene cambiato l’assegnatario.
Assegnazione della casa familiare in comodato nel divorzio
Il comodato è un contratto con il quale una parte concede ad un’altra un bene mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo, o un uso, determinato senza il pagamento di nessun corrispettivo ma con l’obbligo di restituzione del bene.
Anche se le parti non hanno stabilito un termine entro il quale il bene deve essere restituito, quando viene concessa un’abitazione in comodato nell’ambito familiare, si ritiene che lo scopo da perseguire sia il bene del nucleo familiare o, comunque, la necessità di soddisfarne l’esigenza abitativa.
Per questo motivo il comodato non si interrompe in automatico nel momento in cui la coppia si separa o divorzia.
L’eventuale provvedimento di assegnazione della casa familiare, quindi, non modifica gli assetti della concessione del comodato che potrà essere revocato dal proprietario dell’immobile solo laddove dimostri un urgente ed imprevedibile bisogno dell’immobile.
Divorzio: cosa fare se l’assegnazione della casa familiare è stata già disposta con la separazione
Nella maggioranza dei casi l’assegnazione della casa familiare è stata già effettuata durante la separazione della coppia.
In ogni caso durante il procedimento di divorzio la richiesta di assegnazione dell’immobile deve essere formulata formalmente nelle conclusioni presentate al Tribunale dalla parte che ne ha interesse.
In caso contrario il Giudice non può procedere ad assegnare la casa d’ufficio e l’assegnazione decisa in sede di separazione perderà efficacia una volta che la sentenza di divorzio diventerà definitiva. Questo comporterà il rischio che il precedente assegnatario sia costretto a lasciare l’abitazione, soprattutto in assenza di figli o se questi non vivono più nella casa.
Assegnazione della casa dopo il divorzio: cosa si può asportare e cosa deve restare
Il coniuge che deve lasciare la casa familiare a seguito di un provvedimento di assegnazione può asportare i propri effetti personali (vestiti, oggetti personali ecc.).
L’immobile, infatti, viene assegnato comprensivo di tutto quanto l’arredamento (elettrodomestici, quadri, suppellettili ecc.) e le pertinenze (box, cantina, solaio ecc.) indipendentemente dall’effettiva proprietà del bene.
I coniugi possono, però, accordarsi sull’eventuale spartizione degli oggetti laddove ci sia un legame affettivo o l’appartenenza familiare di un bene.
In mancanza di accordo la parte non assegnataria può rivolgersi al Giudice per ottenere il permesso di asportare un determinato oggetto, giustificando le motivazioni che lo spingono ad avere quella pretesa.
Cosa succede se il coniuge non assegnatario si rifiuta di lasciare la casa?
Questa è una ipotesi molto rara, perché nella più parte dei casi, il coniuge non assegnatario (generalmente il padre), lascia la casa già durante la separazione. Potrebbe però capitare che durante la separazione consensuale i coniugi abbiano utilizzato una formula del tipo: “il padre si obbliga a lasciare la casa familiare, asportando i propri effetti personali, non appena avrà trovato una nuova abitazione”. Oppure potrebbe capitare che nella separazione, pur in presenza di una assegnazione alla madre, i genitori abbiano concordemente deciso (perché la nuova casa del padre è ancora in ristrutturazione, non ha trovato una nuova casa in affitto, è ancora in attesa di acquistare una nuova casa, per problemi economici ecc.) che il padre non assegnatario continui a vivere (magari in un’altra stanza) nella casa familiare. infine potrebbe capitare che durante la separazione la casa sia assegnata a un genitore, mentre nel divorzio all’altro.
Se il coniuge non assegnatario si rifiuta di lasciare la casa familiare può rischiare conseguenze penali, una su tutti l’incriminazione per mancata esecuzione dolosa di ordine del Giudice che può essere punita con la reclusione fino a tre anni oltre ad una multa.
Se l’ex continua a rimanere nella casa assegnata all’altro e assume comportamenti minatori o violenti può verificarsi anche il reato di violenza privata.
Mentre se il marito o la moglie non assegnatari entrano nell’abitazione assegnata all’altro senza il suo consenso, commette il reato di violazione di domicilio, rischiando la reclusione fino a sei anni.
Chi paga le spese condominiali ordinarie e straordinarie dopo l’assegnazione della casa nel divorzio?
L’assegnatario della casa, salvo diverso accordo, deve pagare le spese condominiali ordinarie dell’immobile.
La suddivisione delle spese straordinarie, invece, viene così effettuata:
- se l’assegnatario è comproprietario dell’immobile ci sarà una divisione delle spese condominiali straordinarie al 50% con l’altro;
- se la casa è di proprietà esclusiva di uno dei due coniugi, le spese straordinarie saranno totalmente a carico suo (le spese straordinarie, infatti, non seguono il provvedimento di assegnazione, salvo diverso accordo tra le parti.)
Divorzio e coniuge assegnatario moroso: chi paga le spese condominiali
Se l’assegnatario della casa familiare non paga le spese condominiali, il Condominio può chiedere il pagamento all’effettivo proprietario.
Quando la casa è di proprietà esclusiva del coniuge non assegnatario può essere obbligato a pagare tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie, se l’altro non paga.
Questo succede perché rimane obbligato in solido nei confronti del Condominio.
Il proprietario che ha dovuto sostenere le spese per la morosità dell’assegnatario, però, potrà rivalersi giudizialmente nei suoi confronti per ottenere la restituzione di quanto versato.
La stessa regola vale in caso di comproprietà tra i due coniugi, ovviamente per la quota di pertinenza di ciascuno.
Chi deve pagare le spese per le utenze di luce, acqua, gas, telefono, internet della casa familiare assegnata con il divorzio
L’onere di pagare le utenze dell’abitazione (luce, acqua, gas, telefono, internet) spetta all’assegnatario della casa familiare, salvo diverso accordo con l’altro coniuge nelle condizioni economiche decise nel divorzio consensuale o stabilite dalla sentenza di divorzio giudiziale.
Chi deve pagare il mutuo della casa familiare dopo l’assegnazione nel divorzio
Il divorzio e la conseguente assegnazione dell’immobile non modificano gli obblighi di pagamento delle rate del mutuo nei confronti della banca. Quindi, per la banca il pagamento deve continuare ad essere effettuato dall’intestatario o dagli intestatari del mutuo.
I coniugi, però, possono accordarsi sulle diverse modalità di pagamento delle rate (ad esempio l’assegnatario può decidere di onerarsi di parte della rata o dell’intera somma) oppure il Giudice può stabilire quale delle due parti debba sostenere la spesa, nell’ambito delle determinazioni economiche e patrimoniali della causa di divorzio giudiziale.
La banca agirà sempre nei confronti dell’intestatario del mutuo in caso di mancato pagamento, e questi avrà la facoltà di chiedere la restituzione degli importi versati al coniuge che avrebbe dovuto sostenere il costo delle rate in base a quanto stabilito nel divorzio.
Dobbiamo precisare che il pagamento del mutuo viene solitamente valutato a livello economico nella regolamentazione del mantenimento della prole e del coniuge. Questo significa che la parte che deve pagare tutta la rata del mutuo, o una parte maggiore, potrà ottenere una diminuzione degli importi da versare a titolo di contributo al mantenimento per i figli o di assegno divorzile per il coniuge.
Divorzio: come si dividono le spese per le riparazioni ordinarie e straordinarie della casa familiare
Salvo diverso accordo tra i coniugi, l’assegnatario ha l’onere di pagare le spese di manutenzione ordinaria della casa (ad esempio il cambio delle lampadine, la riparazione della lavatrice o delle tapparelle) mentre le spese straordinarie (ad esempio il rifacimento dell’impianto idraulico o elettrico) saranno a carico dell’effettivo proprietario interamente o per metà, nel caso in cui la casa sia di entrambi.
Cosa succede se dopo il divorzio la casa familiare assegnata viene venduta
Quando durante o dopo il divorzio (ma anche dopo la separazione vale la stessa regola), viene assegnata la casa familiare, il coniuge collocatario dei figli minori, o maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap, ha diritto di continuare a vivere nell’immobile anche se questo viene venduto.
L’assegnazione, infatti, è un diritto che è indipendente dalla proprietà dell’immobile e, pertanto, è trascrivibile ed opponibile ai terzi che comprano la casa successivamente alla data del provvedimento.
Opponibile ai terzi significa che se dopo il provvedimento di assegnazione, una terza persona dovesse acquistare un diritto sull’immobile (ossia abbia comprato la casa o, per esempio, sia diventato usufruttuario), non potrà pretendere che la casa sia liberata e l’immobile continuerà ad essere abitato dal coniuge assegnatario e dai figli.
Il modo migliore per rafforzare questa tutela è quello di procedere con la trascrizione del provvedimento di assegnazione presso la conservatoria in quanto, così facendo, il diritto di abitazione del nucleo familiare vale fino all’eventuale revoca dell’assegnazione. In caso contrario solo per nove anni.
Il problema per il coniuge ed i figli nasce se l’acquisto da parte della terza persona è avvenuto prima del provvedimento di assegnazione. Ad esempio, se un creditore di uno dei proprietari iscrive un’ipoteca prima che il Tribunale disponga l’assegnazione della casa.
In questo caso il creditore ha il diritto di procedere alla vendita dell’immobile e potrà imporre al coniuge affidatario ed ai figli di lasciare libera la casa se non ha accettato per iscritto una c.d. “clausola di rispetto” del diritto di abitazione della famiglia.
Una parte di giurisprudenza ritiene che in assenza di figli il provvedimento di assegnazione non sia opponibile alla terza persona che acquista il diritto sulla casa. Su questo ci sono pareri discordanti quindi la posizione di un coniuge assegnatario senza figli potrebbe essere più a rischio.
Divorzio: tutele possibili in caso di assegnazione della casa familiare
Il consiglio più importante che possiamo dare all’ex coniuge che ha ottenuto l’assegnazione della casa familiare dopo il divorzio è di chiedere la trascrizione del provvedimento presso la conservatoria.
Trascrivere il provvedimento di assegnazione significa annotare sul registro degli immobili, detenuto dalla conservatoria, che vi è stata una decisione del Tribunale che ha stabilito che quella abitazione è stata assegnata a quella precisa persona ed ai suoi figli.
Quando la parte interessata trascrive il provvedimento di assegnazione della casa, esso protegge il diritto di abitazione della famiglia fino alla revoca, ossia fino a quando il Tribunale emette una nuova decisione con cui toglie l’assegnazione (ad esempio perché i figli, ormai grandi, sono andati via di casa).
Fino a questo momento il provvedimento sarà opponibile ai terzi: in pratica chiunque andrà ad acquistare qualsiasi diritto sulla casa (acquisto della proprietà, dell’usufrutto ecc.) non potrà chiedere alla famiglia di andare a vivere altrove.
Nel caso in cui la decisione del Tribunale non venga trascritta, invece, è opponibile ai terzi solo per nove anni.
Un altro accorgimento che possiamo suggerire consiste nell’inserire una c.d. “clausola di rispetto” nell’eventuale contratto di vendita della casa familiare. Se il proprietario dell’immobile ha la necessità di vendere la casa, in questo modo, è possibile chiedere all’acquirente di garantire il diritto di abitazione all’assegnatario ed ai figli.
Una terza via, più complessa da perseguire perché più “rischiosa” per il nuovo compratore è quella di fargli sottoscrivere contratto di comodato a favore dell’assegnatario con il quale la casa rimane in consegna a quest’ultimo (con l’obbligo di restituzione) per un tempo determinato oppure fino alla fine dell’esigenza abitativa della famiglia.
Quali sono i diritti e i doveri del proprietario della casa assegnata all’altro genitore dopo il divorzio
Il proprietario esclusivo cui non viene assegnata la casa familiare mantiene di fatto il diritto di proprietà sull’immobili ma perde, ovviamente, il diritto di poterci abitare o poterla usare.
Il proprietario continuerà ad avere il diritto di supervisionare sull’uso che l’assegnatario farà dell’immobile.
Il proprietario non assegnatario conserverà l’obbligo di pagare le spese condominiali straordinarie e quelle per la manutenzione straordinaria della casa (ad esempio il costo della ristrutturazione, oppure il rifacimento dell’impianto elettrico o idraulico).
Chi è proprietario di una casa assegnata all’ex coniuge deve anche stare attento a che quest’ultimo paghi le spese ordinarie (soprattutto quelle condominiali): salvo diversi accordi tra le parti, infatti, l’assegnatario deve pagare questa tipologia di spese ma, in caso di morosità il Condominio ha il diritto di agire nei confronti del proprietario per il recupero dei pagamenti non versati.
Il proprietario dovrà successivamente agire in giudizio per ottenere la restituzione dell’importo.
Quali sono i diritti e i doveri del comproprietario della casa assegnata all’altro genitore dopo il divorzio
Il comproprietario cui non viene assegnata la casa familiare mantiene di fatto il 50% del diritto di proprietà sull’immobili ma perde, il diritto di poterci abitare o poterla usare.
L’ex coniuge continuerà ad avere il diritto di supervisionare sull’uso che l’assegnatario farà dell’immobile.
Il comproprietario non assegnatario continua ad avere l’obbligo di pagare il 50% delle spese condominiali straordinarie e quelle per la manutenzione straordinaria della casa (ad esempio il costo della ristrutturazione, oppure il rifacimento dell’impianto elettrico o idraulico).
Per quanto riguarda le spese ordinarie, benché sia l’assegnatario a doverle pagare (salvo diverso accordo tra le parti), in caso di morosità il Condominio potrà chiedere l’intero importo dovuto al comproprietario.
L’ex coniuge comproprietario, poi, potrà fare causa all’assegnatario per ottenere la restituzione della quota pagata in sua vece.
I comproprietari, infatti, sono obbligati in solido nei confronti del Condominio.
Divorzio e assegnazione della casa: si ai benefici prima casa per il non assegnatario
Quando la casa familiare è stata acquistata da entrambi i coniugi con l’aiuto dei “benefici prima casa” e viene assegnata ad uno degli ex coniugi in seguito al divorzio, il non assegnatario può comunque comprare un altro immobile usufruendo dei medesimi benefici.
La casa assegnata all’ex coniuge, infatti, non può soddisfare i requisiti abitativi del non assegnatario che, quindi, deve ha il diritto di poter acquistare un altro immobile usufruendo delle agevolazioni statali.
Un altro aspetto molto importante sul quale i Giudici si sono pronunciati in maniera univoca, riguarda la durata del vincolo di non vendita dell’immobile familiare acquistato con le agevolazioni prima casa.
Normalmente la legge impone che la casa comprata con le agevolazioni non sia venduta per almeno 5 anni dopo l’acquisto. La giurisprudenza ha stabilito che il trasferimento ad uno dei coniugi della proprietà dell’abitazione familiare nell’ambito del procedimento divorzio (o di separazione) non costituisce una forma di vendita rilevante ai fini della decadenza dal beneficio e, quindi, non comporta la restituzione della detrazione.
La decadenza dall’agevolazione non avviene neppure se, in sede di accordi di divorzio (o separazione), viene stabilita la della casa familiare a terze persone.
Chi paga le tasse sulla casa assegnata dopo il divorzio
Per quanto riguarda le tasse principali sulla casa familiare assegnata dopo il divorzio, possiamo riassumere che:
- non si paga l’IMU se considerata abitazione principale (a meno che non sia qualificato come immobile di lusso). In caso contrario l’onere dell’imposta grava sul coniuge assegnatario;
- la tassa dei rifiuti è a carico del coniuge assegnatario;
- per quanto riguarda la TASI se l’ex coniuge assegnatario non è proprietario della casa deve pagare unicamente una quota, come se fosse un affittuario, mentre il proprietario deve pagare il residuo. Se l’assegnatario è anche comproprietario pagherà secondo la quota di proprietà;
- l’ex coniuge non assegnatario non deve inserire l’abitazione nella propria dichiarazione dei redditi, mentre invece deve farlo l’ex assegnatario.
È possibile la suddivisione della casa familiare in due abitazioni?
Quando la casa lo consente (per metratura, disposizione oltre che per tutte le valutazioni del caso) le parti possono decidere di creare due case così da restare ad abitare entrambi nell’ambito familiare.
Questa soluzione è generalmente incentivata in presenza di figli dato che agevola particolarmente la gestione dell’affidamento e della collocazione tra la madre ed il padre.
Quando non c’è accordo tra i coniugi, la proposta può essere avanzata al Giudice divorzio il quale valuterà l’opportunità, anche economica, della divisione e potrebbe anche ordinare di procedere indipendentemente dall’opinione dell’effettivo proprietario.
È necessario, comunque, che moglie e marito si informino molto bene ottenendo le debite autorizzazioni comunali (laddove previste) e nel rispetto del Regolamento di condominio oltre che, eventualmente, delle delibere assembleari.
Divorzio: quando il coniuge (moglie/marito) perde l’assegnazione della casa familiare (revoca)
La perdita dell’assegnazione della casa familiare (o meglio dire la revoca) può avvenire per molteplici ragioni. Le più frequenti si verificano quando:
- l’assegnatario non vi abita più stabilmente;
- i figli diventano maggiorenni, economicamente indipendenti o vanno a vivere in un luogo diverso. Il provvedimento di assegnazione, infatti, ha come scopo quello di tutelare l’interesse dei figli a mantenere un legame con l’abitazione del nucleo familiare. La revoca dell’assegnazione può essere accolta quando tale esigenza di protezione non c’è più;
- l’assegnatario inizia una stabile convivenza more uxorio, si risposa o contrae un’unione civile.
Dobbiamo precisare che non esiste un automatismo tra il verificarsi dell’ipotesi che permetterebbe la revoca del provvedimento e l’obbligo dell’ex coniuge assegnatario di lasciare la casa familiare.
La parte che ha interesse, infatti, deve introdurre in Tribunale un procedimento per le modifiche delle condizioni di divorzio, illustrando i motivi che dovrebbero portare alla revoca dell’assegnazione.
Il Tribunale valuterà la situazione concreta e, se ci saranno i presupposti, procederà cambiando il provvedimento sull’assegnazione. Fino a tale momento non si può obbligare l’ex coniuge a lasciare la casa.
Qual è il valore economico dell’assegnazione della casa familiare nel divorzio
L’assegnazione della casa familiare ha un evidente valore economico. L’ex coniuge che continua a viverci, infatti, può risparmiare sui costi per l’acquisto o l’affitto di un’altra casa, del trasloco e – più in generale – di un trasferimento.
Questo risparmio, seppure non quantificabile matematicamente, può influenzare la decisione sull’assegno divorzile: se l’assegnatario è l’ex coniuge che versa l’assegno, l’importo potrebbe essere aumentato dal Giudice in proporzione alle necessità abitative della parte economicamente più debole che ha – di fatto – bisogno di “più soldi” per trovare un alloggio dignitoso.
Viceversa, se l’assegnatario è l’ex coniuge che deve ricevere l’assegno divorzile (ad esempio perché la casa viene assegnata all’ex moglie che è anche la parte economicamente più debole), il bilanciamento potrebbe essere fatto al ribasso perché rimanendo a vivere in casa molte spese non devono essere sostenute.
Dobbiamo precisare, comunque, che non esiste un automatismo circa l’aumento o la diminuzione dell’assegno divorzile in funzione dell’assegnazione della casa familiare perché in ogni procedimento il Tribunale fa una valutazione in base alla situazione concreta.
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