Coronavirus: diritto di visita e di spostamento
Quando è consentito, vietato e sconsigliato per i genitori separati, divorziati o con figli nati al di fuori del matrimonio.
Studio Legale Marzorati | Avvocato Milano
Molti genitori separati, divorziati (ma anche non sposati e che si sono lasciati dopo una convivenza di fatto more uxorio) si sono domandati se le norme contro il Coronavirus consentono, o meno, di spostarsi liberamente circolando in automobile, mezzi pubblici o in treno per andare a vedere, o prelevare, i figli minori dall’altro genitore.
In linea generale – anche in tempi di Coronavirus – il “diritto/dovere di visita” del genitore ai figli di separati/divorziati permane, e quindi non viene meno. Così, ad esempio, i figli minorenni che vivono con la mamma separata o divorziata continuano ad avere diritto di vedere il padre, secondo le modalità previste dal Tribunale.
Del resto anche nelle FAQ del sito del Governo [ www.governo.it ] è indicato:
Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?
Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.
Ciò è rafforzato dalla circostanza che i decreti del Governo non hanno sospeso i provvedimenti (sentenze, ordinanze, verbali ecc.) del Tribunale che regolamentano i “tempi di permanenza” dei figli presso ciascuno dei genitori.
Anche il Tribunale di Milano, Sez. IX Civ. con Decreto del 11/03/2020, Giudice Dott.ssa Piera Gasparini, si è espresso affermando che << le disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentono gli spostamenti finalizzati a rientri presso la “residenza o il domicilio”, sicchè alcuna “chiusura” di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti>>. Tale precedente è certamente importante, pur facendo riferimento a un caso specifico di “richiesta di rientro dei figli minori presso il domicilio”, e alla meno restrittiva normativa del DPCM 08/03/20.
Il padre, dunque, potrebbe essere indotto a pensare: se ho diritto di vedere i figli, e se vale quello che è stabilito nella sentenza o nel verbale del Tribunale, allora posso prendere la macchina:
- per andare a vederli direttamente a casa della mamma;
- per andare a prenderli, portarli a casa mia – magari tenendoli per un pernotto infrasettimanale o per il week end – per poi riportarli alla madre
oppure
- la mamma può portarmi i figli a casa e/o può venire a riprenderli
oppure
- il figlio può prendere un mezzo pubblico per venire a casa del papà e/o per ritornare a casa dalla mamma.
In realtà però non è sempre così.
Infatti, è necessario coniugare le “modalità di esercizio del diritto di visita” con:
- le disposizioni generali emergenziali del Governo in tema di Covid DPCM 11/03/20 ; DPCM 20/03/20 e DPCM 22/03/20 che hanno, come noto, la finalità di evitare gli spostamenti, facendo infatti espresso divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; in senso conforme anche l’ordinanza del 22/03/20 che ha fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un Comune diverso da quello in cui si trovano;
- le, eventuali, ordinanze più restrittive da parte dei Governatori di ciascuna Regione;
- l’interesse primario dei figli, soprattutto in tema di salute.
Nell’interesse primario dei figli, se da un lato è importante che i minori mantengano un rapporto continuativo con l’altro genitore non collocatario, dall’altro lato è necessario che i genitori usino la massima accortezza e il buon senso al fine di evitare qualsiasi potenziale situazione di contagio per loro, e soprattutto per i figli.
In assenza di situazioni di effettivo rischio e/o di potenziale contagio, non sembra che un genitore possa – di per sé solo – impedire all’altro di vedere i figli secondo le modalità previste nel provvedimento (sentenza, ordinanza, verbale). Il genitore che volesse impedire all’altro di vedere i figli dovrebbe prima ottenere dal Giudice una modifica del provvedimento stesso.
Se, quindi, sia il “diritto di visita” e sia le “modalità di esercizio del diritto di visita” parrebbero ancora valide ed operanti, tuttavia regole di prudenza impongono di cercare di limitare il più possibile la frequenza degli spostamenti, privilegiando altre modaltità e strumenti di contatto con i figli, come telefonate o videochiamate (su tutti i cellulari le videochiamate sono funzioni già presenti, oppure si possono scaricare App come Skype® e WhatsApp®).
I figli dovranno inoltre evitare i contatti con persone maggiormente esposte al rischio di Coronavirus. Sarebbe poi auspicabile che i minori evitino anche i contatti con persone immunodepresse, con patologie pregresse, o anziane quali possono essere i nonni.
I genitori quindi dovranno essere collaborativi tra loro e flessibili, potendo infatti sempre concordare modalità differenti da quelle previste nel provvedimento di separazione e divorzio. In futuro si potranno poi eventualmente prevedere dei giorni o periodi di recupero da parte del genitore che ha visto compresso i tempi di permanenza con i figli.
In caso di, eventuale, spostamento, è buona norma che anche i figli, uscendo di casa, siano dotati di mascherina (peraltro obbligatorie in alcune Regioni come la Lombardia, o in alcuni Comuni) e di guanti monouso, e che mettano in pratica tutte le consuete precauzioni, quali il lavaggio delle mani anche con soluzione igienizzante in gel.
Dovranno evitare gli spostamenti con mezzi pubblici, essendo assolutamente preferibile l’autovettura.
In caso di spostamenti, la documentazione da portare con sé, e da mostrare/consegnare in caso di controllo, potrebbe essere:
- il modulo obbligatorio di autodichiarazione per gli spostamenti, da precompilare;
- copia della sentenza/ordinanza/ verbale del Tribunale (è consigliabile avere sia una copia conforme all’originale e sia una fotocopia semplice che potrà nel caso essere consegnata);
- se i genitori dovessero concordare altri giorni, orari o modalità diverse rispetto a quelle previste nel provvedimento del Tribunale, è consigliabile uno scambio di email o di messaggi (sms, WhatsApp® ecc.) che diano la prova della finalità dello spostamento. Se non si possono stampare a casa le email o i messaggi, si potranno mostrare dal telefono al momento del controllo, chiedendo all’Agente delle Forze dell’Ordine di darne atto e acquisirli agli atti, e chiedendo se sia possibile che l’Agente scatti una foto col proprio cellulare.
È invece assolutamente vietato ogni spostamento – e quindi dovrà essere temporaneamente sospesa la visita ai figli – qualora il genitore dovesse aver contratto il Coronavirus o si trovasse in quarantena. In questo caso è previsto l’autoisolamento, senza che possa avere alcun contatto con i familiari. Ugualmente nel caso in cui il genitore venga ricoverato in Ospedale con sintomatologia o diagnosi da Covid-19.
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