Legge 15 novembre 2000 n. 364 – Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2000 – S. O. n. 203)
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO TRA LA COMUNITA’ EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL’ALTRA, SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, CON ALLEGATI, ATTO FINALE E DICHIARAZIONI, FATTO A LUSSEMBURGO IL 21 GIUGNO 1999.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 25, paragrafo 1, dell’Accordo stesso.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
ACCORDO TRA LA COMUNITA’ EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL’ALTRA SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
La Comunità europea,
il Regno del Belgio,
il Regno di Danimarca,
la Repubblica federale di Germania,
la Repubblica ellenica,
il Regno di Spagna,
la Repubblica francese
l’Irlanda
la Repubblica italiana,
il Granducato del Lussemburgo,
il Regno dei Paesi Bassi,
la Repubblica d’Austria,
la Repubblica portoghese,
la Repubblica di Finlandia,
il Regno di Svezia,
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da una parte,
e
la Confederazione svizzera, dall’altra,
in appresso denominante “parti contraenti”,
convinti che la libertà delle persone di circolare sul territorio dell’altra parte costituisca un elemento importante per lo sviluppo armonioso delle loro relazioni,
decisi ad attuare la libera circolazione delle persone tra loro basandosi sulle disposizioni applicate nella Comunità europea, hanno deciso di concludere il seguente Accordo:
I. Disposizioni di base
Articolo 1
Obiettivo
Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di:
a) conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un’attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti;
b) agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata;
c) conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un’attività economica nel paese ospitante;
d) garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali.
Articolo 2
Non discriminazione
In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un’altra parte contraente non sono oggetto, nell’applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità
Articolo 3
Diritto di ingresso
Ai cittadini di una parte contraente è garantito il diritto di ingresso nel territorio dell’altra parte contraente conformemente alle disposizioni di cui all’allegato I.
Articolo 4
Diritto di soggiorno e di accesso a un’attività economica
Il diritto di soggiorno e di accesso a un’attività economica è garantito fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 e conformemente alle disposizioni dell’allegato I.
Articolo 5
Prestazione di servizi
1) Fatti salvi altri accordi specifici tra le parti contraenti relativi alla prestazione di servizi (compreso l’Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purchè copra la prestazione di servizi), un prestatore di servizi, comprese le società conformemente alle disposizioni dell’allegato I, gode del diritto di fornire sul territorio dell’altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
2) Un promotore di servizi gode del diritto di ingresso e di soggiorno sul territorio dell’altra parte contraente:
a) se gode del diritto di fornire un servizio ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 o delle disposizioni di un Accordo di cui al paragrafo 1 ;
b) oppure, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a), se l’autorizzazione a fornire il servizio gli è stata concessa dalle autorità competenti della parte contraente interessata.
3) Le persone fisiche di uno Stato membro della Comunità europea o della Svizzera che si recano nel territorio di una parte contraente unicamente in veste di destinatari di servizi godono del diritto di ingresso e di soggiorno.
4) I diritti di cui al presente articolo sono garantiti conformemente alle disposizioni degli allegati I, II e III. Le restrizioni quantitative di cui all’articolo 10 non sono applicabili alle persone di cui al presente articolo.
Articolo 6
Diritto di soggiorno per le persone che non svolgono un’attività economica
Alle persone che non svolgono un’attività economica è garantito il diritto di soggiorno sul territorio di una parte contraente conformemente alle disposizioni dell’allegato I relative alle persone che non svolgono attività.
Articolo 7
Altri diritti
Conformemente all’allegato I, le parti contraenti disciplinano in particolare i diritti elencati qui di seguito legati alla libera circolazione delle persone:
a) il diritto alla parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda l’accesso a un’attività economica e il suo esercizio, nonchè le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro;
b) il diritto a una mobilità professionale e geografica, che consenta ai cittadini delle parti contraenti di spostarsi liberamente sul territorio dello Stato ospitante e di esercitare la professione scelta;
c) il diritto di rimanere sul territorio di una parte contraente dopo aver cessato la propria attività economica;
d) il diritto di soggiorno dei membri della famiglia qualunque sia la loro nazionalità;
e) il diritto dei membri della famiglia di esercitare un’attività economica, qualunque sia la loro nazionalità;
f) il diritto di acquistare immobili nella misura in cui ciò sia collegato all’esercizio dei diritti conferiti dal presente Accordo;
g) durante il periodo transitorio, il diritto, al termine di un’attività economica o di un soggiorno sul territorio di una parte contraente, di ritornarvi per esercitare un’attività economica, nonchè il diritto alla trasformazione di un titolo temporaneo di soggiorno in titolo permanente.
Articolo 8
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Conformemente all’allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:
a) la parità di trattamento;
b) la determinazione della normativa applicabile;
c) il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonchè per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali;
d) il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti;
e) la mutua assistenza e la cooperazione amministrativa tra le autorità e le istituzioni.
Articolo 9
Diplomi certificati e altri titoli
Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l’accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonchè la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all’allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell’esercizio di queste, nonchè di prestazione di servizi.
II. Disposizioni generali e finali
Articolo 10
Disposizioni transitorie ed evoluzione dell’Accordo
1) Durante i cinque anni successivi all’entrata in vigore dell’Accordo, la Svizzera può mantenere contingenti per quanto riguarda l’accesso a un’attività economica per le seguenti due categorie di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a limitazioni quantitative. A decorrere dall’inizio del sesto anno, cessano di applicarsi tutti i contingenti nei confronti dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
2) Le parti contraenti possono mantenere, per un periodo non superiore a due anni, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini dell’altra parte contraente, comprese le persone prestatrici di servizi di cui all’articolo 5. Entro il primo anno, il Comitato misto esamina la necessità di mantenere tali restrizioni. Esso può ridurre il periodo massimo di due anni. I prestatori di servizi liberalizzati da un Accordo specifico relativo alla prestazione di servizi tra le parti contraenti (compreso l’Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purchè copra la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro.
3) A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, e al massimo fino al termine del quinto anno, la Svizzera riserva ogni anno, nell’ambito del suoi contingenti globali, i seguenti quantitativi minimi di nuove carte di soggiorno a lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea: 15.000 carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno; 115.500 carte di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno.
4) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, le seguenti modalità vengono concordate tra le parti contraenti: se, dopo cinque anni e fino a 12 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo, il numero di nuove carte di soggiorno di una delle categorie di cui al paragrafo 1 rilasciate in un dato anno a lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea supera di oltre il 10% la media dei tre anni precedenti, la Svizzera può limitare, unilateralmente, per l’anno successivo, il numero di nuove carte di soggiorno di tale categoria per lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea alla media dei tre anni precedenti più il 5%. L’anno successivo il numero può essere limitato allo stesso livello. Fatte salve le disposizioni del comma precedente, il numero di nuove carte di soggiorno rilasciate a lavoratori dipendenti o autonomi della Comunità europea non può essere inferiore a 15.000 l’anno per le nuove carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno e a 115.500 l’anno per quelli di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno,
5) Le disposizioni transitorie dei paragrafi da 1 a 4, segnatamente quelle del paragrafo 2 relative alla priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all’entrata in vigore del presente Accordo, sono autorizzati ad esercitare un’attività economica sul territorio delle parti contraenti. Questi ultimi godono, in particolare, di una mobilità geografica e professionale. I titolari di una carta di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere contestato loro l’esaurimento dei contingenti. I titolari di una carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga della propria carta di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godranno dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone specificati nelle disposizioni di base del presente Accordo, in particolare all’articolo 7.
6) La Svizzera comunica regolarmente e tempestivamente al Comitato misto le statistiche e le informazioni utili, comprese le misure d’applicazione delle disposizioni del paragrafo 2. Ciascuna delle parti contraenti può chiedere che la situazione venga esaminata in sede di Comitato misto.
7) Ai lavoratori frontalieri non è applicabile alcun limite quantitativo.
8) Le disposizioni transitorie in materia di sicurezza sociale e di trasferimento dei contributi ai fondi per la disoccupazione sono disciplinate dal protocollo all’allegato II.
Articolo 11
Trattazione dei ricorsi
1) Le persone di cui al presente Accordo possono presentare ricorso alle autorità competenti per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo.
2) I ricorsi debbono essere trattati entro un termine ragionevole.
3) Le decisioni prese previo ricorso, o l’assenza di decisioni entro un periodo di tempo ragionevole, offrono alle persone di cui al presente Accordo la possibilità di presentare appello all’autorità giudiziaria nazionale competente.
Articolo 12
Disposizioni più favorevoli
Il presente Accordo non pregiudica eventuali disposizioni nazionali più favorevoli tanto per i cittadini delle parti contraenti quanto per i membri della loro famiglia.
Articolo 13
Standstill
Le parti contraenti si impegnano a non adottare nuove misure restrittive nel confronti dei cittadini dell’altra parte nel campo di applicazione del presente Accordo.
Articolo 14
Comitato misto
1) Viene istituito un Comitato misto, composto dai rappresentanti delle parti contraenti, responsabile della gestione e della corretta applicazione dell’Accordo. Esso formula raccomandazioni a tal fine e prende decisioni nei casi previsti dall’Accordo. Il Comitato misto si pronuncia all’unanimità.
2) In caso di gravi difficoltà di ordine economico o sociale, il Comitato misto si riunisce, su richiesta di una delle pari contraenti, al fine di esaminare le misure adeguate per porre rimedio alla situazione. Il Comitato misto può decidere le misure da adottare entro 60 giorni dalla data della richiesta. Tale termine può essere prorogato dal Comitato misto. La portata e la durata delle misure si limitano a quanto strettamente indispensabile per porre rimedio alla situazione.
Le misure prescelte devono perturbare il meno possibile il funzionamento del presente Accordo.
3) Ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo, le parti contraenti procedono regolarmente a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.
4) Il Comitato misto si riunisce in funzione della necessità e almeno una volta l’anno. Ciascuna parte può chiedere che venga indetta una riunione. Il Comitato misto si riunisce entro i 15 giorni successivi alla richiesta di cui al paragrafo 2.
5) Il Comitato misto definisce il proprio regolamento interno che contiene, oltre ad altre disposizioni, le modalità di convocazione delle riunioni, di designazione del presidente e di definizione del mandato di quest’ultimo.
6) E Comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o di esperti incaricati di assisterlo nello svolgimento delle sue mansioni.
Articolo 15
Allegati e protocolli
Gli allegati e i protocolli del presente Accordo ne costituiscono parte integrante. L’atto finale contiene le dichiarazioni.
Articolo 16
Riferimento al diritto comunitario
1) Per conseguire gli obiettivi definiti dal presento Accordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinchè nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento,
2) Nella misura in cui l’applicazione del presente Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee precedente alla data della sua firma. La giurisprudenza della Corte successiva alla firma del presente Accordo verrà comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto funzionamento dell’Accordo, il Comitato misto determina, su richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza.
Articolo 17
Evoluzione del diritto
1) Non appena una parte contraente avvia il processo d’adozione di un progetto di modifica della propria normativa interna, o non appena sopravvenga un cambiamento nella giurisprudenza degli organi le cui decisioni non sono soggette a un ricorso giurisdizionale di diritto interno in un settore disciplinato dal presente Accordo, la parte contraente in questione ne informa l’altra attraverso il Comitato misto.
2) Il Comitato misto procede a uno scambio di opinioni sulle implicazioni di una siffatta modifica per il corretto finanziamento dell’Accordo.
Articolo 18
Riesame
Qualora una parte contraente desideri un riesame del presente Accordo, presenta una proposta a tal fine al Comitato misto. Le modifiche del presente Accordo entrano in vigore dopo la conclusione delle rispettive procedure interne, ad eccezione delle modifiche degli allegati II e III, che sono decise dal Comitato misto e possono entrare in vigore subito dopo la decisione.
Articolo 19
Composizione delle controversie
1) Le parti contraenti possono rivolgersi al Comitato misto per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo.
2) Il Comitato misto può comporre la controversia. Ad esso vengono fornite tutte le informazioni utili per un esame approfondito della situazione ai fini di una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato misto esamina tutte le possibilità che consentono di garantire il corretto funzionamento del presente Accordo.
Articolo 20
Relazione con gli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale
Salvo disposizione contraria contenuta nell’allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest’ultimo.
Articolo 21
Relazione con gli accordi bilaterali in materia di doppia imposizione
1) Le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicate le disposizioni degli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di doppia imposizione. In particolare, le disposizioni del presente Accordo non devono incidere sulla definizione di lavoratore frontaliero secondo gli accordi di doppia imposizione.
2) Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di operare distinzioni nell’applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa tributaria tra contribuenti la cui situazione non è comparabile, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.
3) Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di adottare o di applicare misure volte a garantire l’imposizione, il pagamento o il recupero effettivo delle imposte o a prevenire l’evasione fiscale conformemente alle disposizioni della normativa tributaria nazionale di una parte contraente o agli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o più Stati membri della Comunità europea, dall’altro, volti ad evitare la doppia imposizione, oppure di altre intese fiscali.
Articolo 22
Relazione con gli accordi bilaterali in settori diversi dalla sicurezza sociale e dalla doppia imposizione
1) Fatte salve le disposizioni degli articoli 20 e 21, il presente Accordo non incide sugli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o più Stati membri della Comunità europea, dall’altro, quale ad esempio quelli riguardanti i privati, gli operatori economici, la cooperazione transfrontaliera o il piccolo traffico frontaliero, nella misura in cui gli stessi saranno compatibili con il presente Accordo.
2) In caso di incompatibilità tra tali accordi e il presente Accordo, prevale quest’ultimo.
Articolo 23
Diritti acquisiti
In caso di denuncia o di mancato rinnovo i diritti acquisiti dai privati restano immutati. Le parti contraenti decideranno di comune Accordo sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione.
Articolo 24
Campo d’applicazione territoriale
Il presente Accordo si applica, da un lato, al territorio della Svizzera e, dall’altro, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate.
Articolo 25
Entrata in vigore e durata
1) Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica a di approvatone dei sette accordi seguenti:
Accordo sulla libera circolazione delle persone
Accordo sul trasporto aereo
Accordo sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia
Accordo sul commercio di prodotti agricoli
Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità
Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici
Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica.
2) Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per un periodo indeterminato a meno che la Comunità europea o la Svizzera non notifichino il contrario all’altra parte contraente prima che scada il periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
3) La Comunità europea e la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando la decisione all’altra parte contraente. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
4) I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3, Fatto a Lussemburgo, addì, ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca ciascun testo facente ugualmente fede.
ALLEGATO I
Libera circolazione delle persone
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ingresso e uscita
1) Le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i cittadini dell’altra parte contraente, i membri della loro famiglia ai sensi dell’articolo 3 del presente allegato, nonchè i lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 17 del presente allegato dietro semplice presentazione di una carta d’identità o di un passaporto validi.
Non può essere imposto alcun visto d’ingressi nè obbligo equivalente, salvo per i membri della famiglia e i lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 17 del presente allegato, che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. La parte contraente interessata concede a tali persone ogni agevolazione per ottenere i visti eventualmente necessari.
2) Le parti contraenti riconoscono ai cittadini delle parti contraenti, ai membri della loro famiglia ai sensi dell’articolo 3 dei presente allegato, nonchè ai lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 17 del presente allegato, il diritto di lasciare il loro territorio dietro semplice presentazione di una carta d’identità e di un passaporto validi. Le parti contraenti non possono imporre ai cittadini dell’altra parte contraente alcun visto d’uscita nè obbligo equivalente.
Le parti contraenti rilasciano o rinnovano ai loro cittadini, in conformità della propria legislazione, una carta d’identità o un passaporto da cui risulti in particolare la loro cittadinanza.
Il passaporto deve essere valido almeno per tutte le parti contraenti e per i paesi di transito diretto fra dette parti. Se il passaporto è l’unico documento valido per uscire dal paese, la sua validità non deve essere inferiore a cinque anni.
Articolo 2
Soggiorno e attività economica
1) Fatte salve le disposizioni del periodo transitorio di cui all’articolo 10 del presente Accordo o al capo VII del presente allegato, i cittadini di una parte contraente hanno diritto di soggiornare e di esercitare un’attività economica nel territorio dell’altra parte contraente conformemente alle disposizioni previste nei capi da II a IV: Tale diritto è comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno o di una carta speciale per i frontalieri. I cittadini delle parti contraenti hanno altresì il diritto di recarsi in un’altra parte contraente o di rimanervi al termine di un impiego di durata inferiore a un anno, per cercare un impiego e soggiornarvi per un periodo ragionevole, che può essere di sei mesi, che consenta loro di informarsi in merito alle offerte di lavoro corrispondenti allo loro qualifiche professionali e di prendere, all’occorrenza le misure necessarie per essere assunti. Colore che cercano un impiego hanno il diritto di ricevere, sul territorio della parto contraente interessata, la stessa assistenza prestata dagli uffici di collocamento di tale Stato ai propri cittadini nazionali. Essi possono essere esclusi dall’assistenza sociale durante tale soggiorno.
2) I cittadini delle parti contraenti che non svolgono un’attività economica nello Stato ospitante e che non beneficiano di un diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni del presente Accordo hanno un diritto di soggiorno, purchè soddisfino le condizioni preliminari di cui al capo V. Tale diritto è comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno.
3) La carta di soggiorno o la carta speciale concesse ai cittadini delle parti contraenti vengono rilasciate e rinnovate gratuitamente o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e le tasse richiesti per il rilascio della carta d’identità ai cittadini nazionali. Le parti contraenti adottano le misure necessarie al fine di semplificare al massimo le formalità e le procedure per il rilascio di tali documenti.
4) Le parti contraenti possono imporre ai cittadini delle altre parti contraenti l’obbligo di segnalare la loro presenza sul territorio.
Articolo 3
Membri della famiglia
1) I membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso. E lavoratore dipendente devo disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori dipendenti nazionali nella regione in cui è occupato, senza discriminazioni tra i lavoratori nazionali e i lavoratori provenienti dall’altra parte contraente.
2) Sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza:
a. il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico;
b. gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico;
c. nel caso di studenti, il coniuge e i loro figli a carico.
Le parti contraenti favoriscono l’ammissione di ogni membro della famiglia che non benefici delle disposizioni del presente paragrafo, lettere a), b) e c), se è a carico o vive nel paese di provenienza sotto il tetto del cittadino di una parte contraente.
3) Per il rilascio della carta di soggiorno ai membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente, le parti contraenti possono esigere soltanto i documenti indicati qui di seguito:
a. il documento in forza del quale sono entrati nel loro territorio;
b. un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato di origine o di provenienza attestante l’esistenza del vincolo di parentela;
c. per le persone a carico, un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato d’origine o di provenienza, da cui risulti che sono a carico della persona di cui al paragrafo 1 o che convivono con essa in detto Stato.
4) La carta di soggiorno rilasciata a un membro della famiglia ha la medesima validità di quella rilasciata alla persona da cui dipende.
5) Il coniuge e i figli minori di 21 anni o a carico di una persona avente il diritto di soggiorno hanno il diritto di accedere a un’attività economica a prescindere dalla loro cittadinanza.
6) I figli di un cittadino di una parte contraente che eserciti, non eserciti, o abbia esercitato un’attività economica sul territorio dell’altra parte contraente sono ammessi a frequentare i corsi d’insegnamento generale, di apprendimento e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono.
Le parti contraenti incoraggiano le iniziative intese a permettere a questi giovani di frequentare i suddetti corsi nelle migliori condizioni.
Articolo 4
Diritto di rimanere
1) I cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno il diritto di rimanere sul territorio di un’altra parte contraente dopo aver cessato la propria attività economica.
2) Conformemente all’articolo 16 dell’Accordo, si fa riferimento al regolamento (CEE) n. 1251/70 (GU L 142 del 1970, pag. 24) (secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Accordo) e alla direttiva 75/34/CEE(GU L 14 del 1975, pag. 10) (secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Accordo).
Articolo 5
Ordine pubblico
1. I diritti conferiti dalle disposizioni del presente Accorda possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità.
2. Conformemente all’articolo 16 dell’Accordo, si fa riferimento alle direttive 64/221/CEE (GU L 56 del 1964, pag. 850) (secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Accordo), 72/94/CEE (GU L 121 del 1972, pag. 32) (1) e 75/35/CEE (GU L 14 del 1975, pag. 10) (2).
(1) secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Accordo
(2) secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Accordo
II. LAVORATORI DIPENDENTI
Articolo 6
Disciplina del soggiorno
1) Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente (in appresso denominato lavoratore dipendente) che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi consecutivi.
2) Il lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno al servizio di un datare di lavoro dello Stato ospitante riceve un carta di soggiorno della stessa durata prevista per il contratto di lavoro. Al lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata non superiore a tre mesi non occorre un carta di soggiorno.
3) Per il rilascia dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono esigere dal lavoratore soltanto la presentazione dei documenti seguenti:
a) il documento in forza del quale è entrato nel loro territorio;
b) una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro.
4) La carta di soggiorno è valida per tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
5) Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno.
6) La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato, quando lo stato di disoccupazione dipenda da una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall’ufficio del lavoro competente.
7) L’adempimento delle formalità necessarie per ottenere la carta di soggiorno non può costituire un impedimento all’immediata esecuzione dei contratti di lavoro conclusi dai richiedenti.
Articolo 7
Lavoratori dipendenti frontalieri
1) Il lavoratore dipendente frontaliero è un cittadino di una parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un’attività retribuita sul territorio dell’altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana.
2) I lavoratori frontalieri non hanno bisogno del rilascio di una carta di soggiorno.
Tuttavia, l’autorità competente dello Stato d’impiego può rilasciare al lavoratore frontaliero dipendente una carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata dell’impiego, se questa è superiore a tre mesi o inferiore a un anno. Tale carta viene rinnovata per almeno cinque anni purchè il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un’attività economica.
3) La carta speciale è valida per tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
Articolo 8
Mobilità professionale e geografica
1) I lavoratori dipendenti hanno diritto alla mobilità professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante.
2) La mobilità professionale comprende il cambiamento di datore di lavoro, di impiego, di professione e il passaggio da un’attività dipendente a un’attività autonoma. La mobilità geografica comprende il cambiamento di luogo di lavoro e di soggiorno.
Articolo 9
Parità di trattamento
1) Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente non può ricevere sul territorio dell’altra parte contraente, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello riservato ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
2) Il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia di cui all’articolo 3 del presente allegato godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipendenti nazionali e dei membri delle loro famiglie.
3) Egli fornisce altresì, allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei lavoratori dipendenti nazionali, dell’insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione.
4) Tutte le clausole di contatti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive riguardanti l’accesso all’impiego, l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori dipendenti non nazionali cittadini delle parti contraenti.
5) 11 lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente, occupato sul territorio dell’altra parte contraente, beneficia della parità di trattamento per quanto riguarda l’iscrizione alle organizzazioni sindacali e l’esercizio dei diritti sindacali, ivi compreso il diritto di voto e l’accesso ai posti amministrativi o direttivi di un’organizzazione sindacale, Egli può essere escluso dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall’esercizio di una funzione di diritto pubblico. Gode inoltre del diritto di eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell’impresa.
Queste, disposizioni non infirmano le norme legislativo o regolamentari che, nello Stato ospitante, accordano diritti più ampi ai lavoratori dipendenti provenienti dall’altra parte contraente.
6) Fatte salve le disposizioni dell’articolo 26 del presente allegato, un lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente occupato sul territorio dell’altra parte contraente gode di tutti i diritti e vantaggi concessi ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda l’alloggio, ivi compreso l’accesso alla proprietà dell’alloggio, di cui necessita
Detto lavoratore può iscriversi, nella regione in cui è occupato, allo stesso titolo dei cittadini nazionali negli elenchi dei richiedenti alloggio nelle località ove tali elenchi esistono, e gode dei vantaggi e precedenze che ne derivano.
7) La sua famiglia, rimasta nello Stato di provenienza, è considerata a tal fine come se fosse residente nella predetta regione, nei limiti in cui un’analoga presunzione valga per i lavoratori nazionali.
Articolo 10
Impiego presso la pubblica amministrazione
Al cittadino di una parte contraente che esercita un’attività dipendente può essere rifiutato il diritto di occupare, presso la pubblica amministrazione, un posto legato all’esercizio della pubblica podestà e destinato a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche.
Articolo 11
Collaborazione in materia di collocamento
Le parti contraenti collaborano, nell’ambito della rete EURES (European Employment Services), per quanto riguarda l’instaurazione di contatti, la compensatane dell’offerta e delle domande di lavoro e lo scambio di informazioni relative alla situazione del mercato del lavoro e alle condizioni di vita e di lavoro.
III. AUTONOMI
Articolo 12
Disciplina del soggiorno
1) Il cittadino di una parte contraente che desideri stabilirsi nel territorio di un’altra parte contraente per esercitarvi un’attività indipendente (in appresso denominato autonomo) riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, purchè dimostri alle autorità nazionali competenti di essersi stabilito o di volersi stabilire a tal fine.
2) La carta di soggiorno è automaticamente rinnovabile per almeno cinque anni purchè il lavoratore autonomo dimostri alle autorità nazionali competenti di esercitare un’attività economica indipendente.
3) Per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono esigere dal lavoratore autonomo soltanto la presentazione:
a) del documento in forza del quale è entrato nel territorio;
b) della prova di cui ai paragrafi 1 e 2.
4) La carta di soggiorno è valida in tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
5) Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno.
6) La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata alle persone di cui al paragrafo 1 per il solo fatto di non esercitare più un’attività a causa di una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o infortunio.
Articolo 13
Lavoratori autonomi frontalieri
1) Il lavoratore autonomo frontaliero è un cittadino di una parte contraente che risiede sul territorio di una parte contraente ed esercita un’attività indipendente sul territorio dell’altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana.
2) I frontalieri autonomi non hanno bisogno di una carta di soggiorno.
Tuttavia, l’autorità competente dello Stato interessato può concedere al lavoratore autonomo frontaliero una carta speciale della durata di almeno cinque anni purchè dimostri alle autorità nazionali competenti di esercitare o di voler esercitare un’attività indipendente. Esso viene rinnovato per almeno cinque anni, purchè il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un’attività economica indipendente.
3) La carta speciale è valida in tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
Articolo 14
Mobilità professionale e geografica
1) I lavoratori autonomi hanno diritto alla mobilità professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante.
2) La mobilità professionale comprende il cambiamento di professione e il passaggio da un’attività autonoma a un’attività dipendente. La mobilità geografica comprende il cambiamento del luogo di lavoro e di soggiorno.
Articolo 15
Parità di trattamento
1) Il lavoratore autonomo riceve nel paese ospitante, per quanto riguarda l’accesso a Un’attività indipendente e al suo esercizio, lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali
2) Le disposizioni dell’articolo 9 del presente allegato si applicano, mutatis mutandis, ai lavoratori autonomi di cui al presente capo.
Articolo 16
Esercizio della pubblica potestà
Al lavoratore autonomo può essere rifiutato il diritto di praticare un’attività legata, anche occasionalmente, all’esercizio della pubblica autorità.
IV. PRESTAZIONE DI SERVIZI
Articolo 17
Prestazione di servizi
Nell’ambito di una prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 5 del presente Accordo, è vietata:
a) qualsiasi limitazione a una prestazione di servizi transfrontaliera sul territorio di una parte contraente, che non superi 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile;
b) qualsiasi limitazione relativa all’ingresso e al soggiorno nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 2 del presente Accordo per quanto riguarda:
I) i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o della Svizzera prestatori di servizi e stabiliti sul territorio di una parte contraente diversa da quella del destinatario dei servizi;
II) i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla nazionalità, di un prestatore di servizi integrati nel mercato regolare del lavoro di una parte contraente e che sono distaccati per la prestazione di un servizio sul territorio di un’altra parte contraente, fatte salve le disposizioni dell’articolo 1.
Articolo 18
Le disposizioni di cui all’articolo 17 del presente Allegato si applicano a società costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro della Comunità europea o della Svizzera e che abbiano sede sociale, amministrazione centrale o sede principale sul territorio di una parte contraente.
Articolo 19
Il prestatore di servizi che ha il diritto di, o è stato autorizzato a, fornire un servizio può esercitare, per l’esecuzione della sua prestazione, a titolo temporaneo, la propria attività nello Stato in cui la prestazione è fornita alle stesse condizioni che lo Stato in questione impone ai suoi cittadini, conformemente alle disposizioni del presente allegato e degli allegati II e III.
Articolo 20
1) Alle persone di cui all’articolo 17, lettera b), del presente Allegato che hanno il diritto di prestare un servizio, non occorre un documento di soggiorno per soggiorni di durata inferiore o uguale a 90 giorni. Il soggiorno è coperto dai documenti di cui all’articolo 1, in forza dei quali dette persone sono entrate nel territorio.
2) Le persone di cui all’articolo 17, lettera b), dei presente Allegato che hanno il diritto di prestare un servizio di durata superiore a 90 giorni, o che siano state autorizzate a prestare un servizio, ricevono, per comprovare tale diritto, un documento di soggiorno della stessa durata della prestazione.
3) Il diritto di soggiorno si estende a tutto il territorio della Svizzera o dello Stato membro della Comunità europea interessato.
4) Per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono richiedere alle persone di cui all’articolo 17, lettera b), del presente Allegato soltanto:
a) il documento in forza del quale sono entrate nel loro territorio;
b) la prova che esse effettuano o desiderano effettuare una prestazione di servizi.
Articolo 21
1) La durata complessiva di una prestazione di servizi di cui all’articolo 17, lettera a) del presente Allegato – che si tratti di una prestazione ininterrotta o di prestazioni successive -, non può superare 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
2) Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano nè l’adempimento degli obblighi legali del prestatore di servizi nei confronti dell’obbligo di garanzia verso il destinatario di servizi nè casi di forza maggiore.
Articolo 22
1) Le disposizioni degli articoli 17 e 19 del presento Allegato non si applicano alla attività legate anche occasionalmente, in tale parte contraente, all’esercizio della pubblica autorità nella parte contraente interessata.
2) Le disposizioni degli articoli 17 e 19, del presente Allegato nonchè le misure adottate ai sensi di tali disposizioni, non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano l’applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione ai lavoratori distaccati nell’ambito di una prestazione di servizi. Conformemente all’articolo 16 del presente Accordo, viene fatto riferimento alla direttiva 96/71/CE del 16 dicembre 1996 (GU L 18 del 1997, pag. 1) (3) relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.
3) Le disposizioni dell’articolo 17, lettera a), e dell’articolo 19 del presente Allegato non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in ciascuna parte contraente all’entrata in vigore dei presente Accordo per quanto riguarda:
I) l’attività delle agenzie di collocamento per impieghi temporanei e interinali;
II) i servizi finanziari la cui prestazione esige un’autorizzazione preliminare sul territorio di una parte contraente e il cui prestatore è soggetto a vigilanza prudenziale da parte delle autorità pubbliche di detta parte contraente.
4) Le disposizioni dell’articolo 17, lettera a) e dell’articolo 19 del presente Allegato non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ciascuna parte contraente per quanto riguarda le prestazioni di servizi di durata inferiore o uguale a 90 giorni di lavoro effettivo, giustificate da seri motivi di interesse generale.
(3) secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Accordo
Articolo 23
Destinatario di servizi
1) Al destinatario di servizi di cui all’articolo 5, paragrafo 3 del presente Accordo non occorre una carta di soggiorno qualora la durata del soggiorno sia inferiore o uguale a tre mesi. Per soggiorni di durata superiore a tre mesi il destinatario di servizi riceve una carta di soggiorno della stessa durata della prestazione. Egli può essere escluso dall’assistenza sociale durante il soggiorno.
2) La carta di soggiorno è valida in tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
V. PERSONE CHE NON ESERCITANO UN’ATTIVITA’ ECONOMICA
Articolo 24
Disciplina del soggiorno
1) Il cittadino di una parte, contraente che non esercita un’attività economica nello Stato in cui risiede e che non beneficia di un diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni del presente Accordo, riceve una carta di soggiorno la cui validità ha una durata di almeno cinque anni, purchè dimostri alle autorità nazionali competenti di disporre per sè e per i membri della propria famiglia:
a) di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all’assistenza sociale durante il soggiorno;
b) di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi. (4) Qualora lo ritengano necessario, le parti contraenti possono esigere che la validità della carta di soggiorno sia riconfermata al termine dei primi due anni di soggiorno.
2) Sono considerati sufficienti i mezzi finanziari necessari superiori all’importo al di sotto del quale i cittadini nazionali, tenuto conto della loro situazione personale ed eventualmente di quella dei membri della loro famiglia, hanno diritto a prestazioni d’assistenza. Qualora tale condizione non possa essere applicata, i mezzi finanziari del richiedente vengono considerati sufficienti quando sono superiori al livello della pensione minima a di previdenza sociale versata dallo Stato ospitante.
3) Coloro che abbiano avuto un impiego di durata inferiore a un anno sul territorio di una parte contraente possono soggiornarvi purchè soddisfino le condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo. I sussidi di disoccupazione a cui essi hanno diritto conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale, integrata se del caso dalle disposizioni dell’allegato II vanno considerati mezzi finanziari ai sensi del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 2 del presente articolo.
4) Una carta di soggiorno la cui validità è limitata alla durata della formazione oppure a un anno se la durata della formazione è superiore ad un anno, è rilasciato allo studente che non gode di un diritto di soggiorno sul territorio dell’altra parte contraente in base ad un’altra disposizione del presente Accordo e che assicuri all’autorità nazionale interessata con un dichiarazione o, a su scelta, con qualsiasi altro mezzo almeno equivalente, di disporre di risorse affinchè egli stesso, il coniuge e i loro figli a carico non debbano ricorrere durante il soggiorno all’assistenza sociale dello Stato ospitante, e a condizione che lo studente sia iscritto in un istituto riconosciuto per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale e disponga di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Il presente Accordo non disciplina nè l’accesso alla formazione professionale, nè l’aiuto concesso per il loro mantenimento agli studenti di cui al presente articolo.
5) La carta di soggiorno viene rinnovata automaticamente per almeno cinque anni, purchè siano soddisfatte le condizioni d’ammissione. Per lo studente, la carta di soggiorno è rinnovata di anno in anno per una durata corrispondente alla durata residua della formazione.
6) Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità del permesso di soggiorno.
7) La carta di soggiorno è valida per tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
8) E diritto di soggiorno sussiste finchè i beneficiari del medesimo soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.
(4) In Svizzera, la copertura dell’assicurazione malattia per le persone che non hanno il domicilio nel paese deve comprendere anche prestazioni in caso d’infortunio e maternità.
VI. ACQUISTO DI IMMOBILI
Articolo 25
1) Il cittadino di una parte contraente che gode di un diritto di soggiorno o che fissa la propria residenza principale nello Stato ospitante ha gli stessi diritti di un cittadino nazionale per quanto riguarda l’acquisto di immobili. Egli può, in qualsiasi momento, fissare la propria residenza principale nello Stato ospitante, conformemente alle norme nazionali, a prescindere dalla durata del suo impiego. La partenza dallo Stato ospitante non implica alcun obbligo di alienazione.
2) Il cittadino di una pare contraente che gode di un diritto di soggiorno e che non fissa la propria residenza principale nello Stato ospitante ha gli stessi diritti di un cittadino nazionale per quanto riguarda l’acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un’attività economica; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando egli lasci lo Stato ospitante. Egli può essere altresì autorizzato ad acquistare una seconda casa o un’abitazione per le vacanze. Per questa categoria di cittadini, il presente Accordo non incide sulle norme vigenti in materia di investimento di capitali e il commercio di terreni non edificati e di abitazioni.
3) Un frontaliero gode dei medesimi diritti conferiti a un cittadino nazionale per quanto riguarda l’acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un’attività economica e di una seconda casa; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando egli lasci lo Stato ospitante. Egli può essere altresì autorizzato ad acquistare un’abitazione per le vacanze. Per questa categoria di cittadini, il presento Accordo non incide sulle norme vigenti nello Stato ospitante in materia di investimento di capitali e il commercio di terreni non edificati e di abitazioni.
VII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED EVOLUZIONE DELL’ACCORDO
Articolo 26
Generalità
1) Quando sono applicate le restrizioni previste all’articolo 10 del presente Accordo, le disposizioni contenute nel presente capitolo completano e sostituiscono, rispettivamente, le altre disposizioni del presente allegato.
2) Quando sono applicate le restrizioni previste all’articolo 10 del presente Accordo, l’esercizio di un’attività economica è soggetto al rilascio di un permesso di soggiorno e/o di lavoro.
Articolo 27
Disciplina: del soggiorno dei lavoratori dipendenti
1) La carta di soggiorno di un lavoratore dipendente detentore di un contratto di lavoro di durata inferiore a un anno viene rinnovato fino a 12 mesi al massimo purchè il lavoratore dipendente dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica. Una nuova carta di soggiorno viene rilasciata purchè il lavoratore dipendente dimostri di poter esercitare un’attività economica e che i limiti quantitativi previsti all’articolo 10 del presente accordo non siano raggiunti. Conformemente all’articolo 24 del presente allegato, non vi è alcun obbligo di lasciare il paese tra un contratto di lavoro e l’altro.
2) Durante il periodo di cui all’articolo 10, paragrafo 2 del presente Accordo, una parte contraente può esigere, per rilasciare una carta di soggiorno iniziale, un contratto scritto o una proposta di contratto.
3) a) Coloro che abbiano occupato precedentemente un posto di lavoro temporaneo sul territorio dello Stato ospitante per almeno 30 mesi hanno automaticamente il diritto di accettare un impiego di durata illimitata (5), senza che possa essere contestato loro l’eventuale esaurimento del numero garantito delle carte di soggiorno.
b) Coloro che abbiano occupato precedentemente un posto di lavoro stagionale sul territorio dello Stato ospitante della durata complessiva di almeno 50 mesi negli ultimi 15 anni, e che non soddisfino le condizioni necessarie per avere diritto a una carta di soggiorno in base alle disposizioni della lettera a) del presente paragrafo, hanno automaticamente il diritto di accettare un posto di lavoro di durata illimitata.
(5) Essi non sono soggetti nè alla precedenza data ai lavoratori cittadini nazionali, nè al controllo del rispetto delle condizioni di lavoro e di retribuzione nel settore e nel posto.
Articolo 28
Lavoratori dipendenti frontalieri
1) Il lavoratore frontaliero dipendente è un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, esercita un’attività retribuita nelle zone frontaliere dell’altra parte contraente e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana Sono considerate zone frontaliere ai sensi del presente Accordo le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e i suoi Stati limitrofi in materia di circolazione frontaliera.
2) La carta speciale è valida per tutta la zona frontaliera dello Stato che l’ha rilasciata.
Articolo 29
Diritto al ritorno dei lavoratori dipendenti
1) Il lavoratore dipendente che, all’entrata in vigore del presente Accordo, era detentore di una carta di soggiorno della durata di almeno un anno e che ha lasciato il paese ospitante, ha diritto a un accesso privilegiato all’interno del contingente per la sua carta di soggiorno entro i sei anni successivi alla sua partenza purchè dimostri di poter esercitare un’attività economica.
2) Il lavoratore frontaliero ha diritto ad una nuova carta speciale nei sei anni successivi alla fine dell’attività precedente, della durata ininterrotta di tre anni, con riserva di un controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro qualora si tratti di un dipendente, nei due anni successivi all’entrata in vigore dell’Accordo, e purchè dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica.
3) I giovani che hanno lasciato il territorio di una parte contraente dopo avervi soggiornato per almeno cinque anni prima di compiere 21 anni potranno ritornarvi entro quatto anni ed esercitare un’attività economica.
Articolo 30
Mobilità geografica e professionale dei dipendenti
1) Il lavoratore dipendente detentore di una carta di soggiorno di durata inferiore ad un anno ha diritto, nei 12 mesi successivi all’inizio dell’impiego, alla mobilità professionale e geografica. è possibile passare da un’attività dipendente ad un’attività indipendente, fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 del presente Accordo.
2) Le carte speciali rilasciate ai lavoratori frontalieri dipendenti danno diritto alla mobilità professionale e geografica all’interno delle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi.
Articolo 31
Disciplina del soggiorno dei lavoratori autonomi
Il cittadino di una parte contraente che desideri stabilirsi sul territorio di un’altra parte contraente per esercitare un’attività indipendente (in appresso denominato lavoratore autonomo) riceve una carta di soggiorno della durata di sei mesi. Egli riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni purchè dimostri allo autorità nazionali competenti, prima del termine del periodo di sei mesi, di esercitare un’attività indipendente. Tale periodo di sei mesi può, all’occorrenza, essere prorogato di due mesi al massimo qualora il lavoratore possa effettivamente presentare la prova richiesta.
Articolo 32
Lavoratori autonomi frontalieri
1) Il lavoratore frontaliero autonomo è un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, esercita un’attività autonoma nelle zone frontaliere dell’altra parte contraente e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno e almeno una volta alla settimana. Sono considerato zone frontaliere ai sensi del presente Accordo le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e gli Stati limitrofi in materia di circolazione frontaliere
2) Il cittadino di una parte contraente che desideri esercitare, in qualità di lavoratore frontaliero e a titolo autonomo, un’attività nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi riceve una carta speciale preliminare della durata di sei mesi. Egli riceve una carta speciale della durata di almeno cinque anni purchè dimostri alle autorità nazionali competenti, prima del termine del periodo di sei mesi, di esercitare un’attività indipendente. Tale periodo di sei mesi può essere prorogato, all’occorrenza, di due mesi al massimo qualora egli possa effettivamente presentare la prova richiesta.
3) La carta speciale è valida per tutta la zona frontaliera dello Stato che l’ha rilasciata.
Articolo 33
Diritto al ritorno dei lavoratori autonomi
1) Il lavoratore autonomo che è stato detentore di una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni, e ha lasciato il paese ospitante, riceverà automaticamente una carta speciale entro sei anni dalla sua partenza purchè abbia già lavorato nel paese ospitante ininterrottamente per tre anni e dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica.
2) Il lavoratore frontaliero autonomo riceverà automaticamente una nuova carta speciale entro sei anni dalla fine dell’attività precedente della durata ininterrotta di quattro anni e purchè dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica.
3) I giovani che hanno lasciato il territorio di una parte contraente dopo avervi soggiornato per almeno cinque anni prima di compiere 21 anni potranno ritornarvi entro quattro anni ed esercitare un’attività economica.
Articolo 34
Mobilità geografica e professionale dei lavoratori autonomi
Le carte speciali rilasciate ai lavoratori frontalieri autonomi danno diritto alla mobilità professionale e geografica all’interno delle zone frontiere della Svizzera o degli Stati limitrofi. Le carte di soggiorno (per i frontalieri le carte speciali) preliminari della durata di sei mesi danno diritto soltanto alla mobilità geografica.
ALLEGATO II
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Articolo 1
(1) Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti comunitari cui è fatto riferimento in vigore al momento o della firma dell’Accordo, modificati dalla sezione A del presente allegato o regole ad essi equivalenti.
(2) I termini “Stato membro” o “Stati membri” che figurano negli atti cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, la Svizzera.
Articolo 2
(1) Ai fini dell’applicazione del presente allegato le parti contraenti prendono in considerazione gli atti comunitari cui è fatto riferimento, adattati dalla sezione B del presente allegato.
(2) Ai fini dell’applicazione del presente allegato, le parti contraenti prendono atto degli atti comunitari cui è fatto riferimento nella sezione C del presente allegato.
Articolo 3
(1) Il regime relativo all’assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori comunitari che beneficiano di un titolo di soggiorno svizzero di una durata inferiore a un anno è previsto in un protocollo annesso al presente allegato.
(2) Il protocollo costituisce parte integrante del presente allegato.
SEZIONE A: ATTI CUI E’ FATTO RIFERIMENTO
1. 371 R 1408 (1): Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità,
(1) N.B. L’acquis che è applicato dagli stati membri della Comunità europea in seno alla Comunità europea in seno alla Comunità europea al momento della firma del presente Accordo:
I principi della totalizzazione dei diritti alle indennità di disoccupazione e della loro realizzazione nello Stato dell’ultimo rapporto di lavoro si applicano indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro.
Le persone che hanno avuto un rapporto di lavoro di una durata inferiore a un anno sul territorio di uno Stato membro possono soggiornarvi alla scadenza di tale rapporto per cercarvi un posto di lavoro durante un tempo ragionevole che può essere di sei mesi e che consente loro di prendere conoscenza delle offerte corrispondenti alle loro qualifiche professionali e di prendere, se del caso, le misure necessarie per venire assunte. Esse possono, inoltre soggiornarvi dopo la fine del rapporto di lavoro se dispongono per sè e per i propri familiari di mezzi finanziari sufficienti che consentano loro di non dover fare ricorso all’assistenza sociale durante il loro soggiorno e di un’assicurazione malattia che copra l’insieme dei rischi. Le indennità di disoccupazione cui essi il diritto conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale, eventualmente completate in base alle regole della totalizzazione, sono da considerarsi alla stregua di mezzi finanziari, in tal senso. Sono considerati sufficienti i mezzi finanziari, necessari che superano l’importo al di sotto del quale i cittadini nazionali, tenuto conto della loro situazione personale ed eventualmente di quella dei loro familiari possono rivendicare prestazioni di assistenza. Qualora tale condizione non si applichi, i mezzi finanziari del richiedente sono considerati sufficienti se sono superiori al livello della pensione minima di sicurezza sociale dallo stato ospitante.
I lavoratori stagionali possono far valere i loro diritti alle indennità di disoccupazione nello Stato della loro precedente occupazione indipendentemente dal termine della stagione. Essi possono soggiornarvi allo scadere del rapporto di lavoro a patto che rispondano alle condizioni menzionate al paragrafo precedente. Se essi si mettono a disposizione nello Stato di residenza, essi beneficiano delle prestazioni di disoccupazione in tale paese conformemente alle disposizione dell’articolo 71 del regolamento 1408/71.
I lavoratori frontalieri possono mettersi a disposizione del mercato del lavoro nello Stato della loro residenza o, se vi hanno conservato legami personali e professionali tali da avervi migliori opportunità di reinserimento professionale, nello Stato del loro ultimo lavoro. Essi realizzano i propri diritti alle indennità di disoccupazione nello Stato in cui si mettono a disposizione del mercato del Lavoro.
aggiornato da:
397 R 118: Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU L 28 del 30.01.97, pag. 1) che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
397 R 1290: Regolamento (CE) a 1290/97 del Consiglio, del 27 giugno 1997 (GU L 176 del 4.7.98, pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
398 R 1223: Regolamento (CE) n. 1223/98 del Consiglio, del 4 giugno 1998 (GU L 168 del 13.6.98 pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
398 R 1606: Regolamento (CE) n. 1606/99 del Consiglio del 29 giugno 1998 (GU L 209 del 25.7.1998 pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale al lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine di estenderli ai regimi speciali per i dipendenti pubblici.
399 R 307: Regolamento (CE) n. 3071/999 del Consiglio dell’8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12.2.1999 pag. 1) recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regime di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, in vista della loro estensione agli studenti.
Ai fini dell’Accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
a) l’articolo 95bis non si applica;
b) l’articolo 95ter non si applica;
c) nell’allegato I, parte I è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Se un’istituzione svizzera è l’istituzione competente per la concessione delle prestazioni sanitarie conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento:
è considerato lavoratore subordinato ai sensi dell’articolo 1, lettera a), comma II) del regolamento qualsiasi persona che è considerata lavoratore dipendente ai sensi della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
è considerato lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 1, lettera a), comma II) del regolamento qualsiasi persona considerata lavoratore indipendente ai sensi della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
d) nell’allegato I, parte II è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Per determinare il diritto alle prestazioni in natura in applicazione del titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine “familiare” designa il congiunto, nonchè i figli di meno di 18 anni compiuti e quelli di meno di 25 anni compiuti che frequentano una scuola o compiono studi o si trovano in situazione di apprendistato.
e) nell’allegato II, parte 1 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Gli assegni familiari ai lavoratori autonomi in applicazione delle legislazioni cantonali pertinenti (Grigioni, Lucerna e San Gallo).
f) nell’allegato II, parte II è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Gli assegni per la nascita e gli assegni per l’adozione in applicazione delle legislazioni cantonali pertinenti sulle prestazioni familiari (Friburgo, Ginevra, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Sciaffusa, Svitto, Soletta, Uri, Vallese, Vaud).
g) nell’allegato II, parte III è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Senza oggetto.
h) nell’allegato II bis è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
a) Le prestazioni complementari (legge federale sulle prestazioni complementari del 19 marzo 1965) e le prestazioni analoghe previste dalle legislazioni cantonali.
b) Le rendite per casi di rigore dell’assicurazione invalidità (articolo 28, paragrafo 1 bis della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità del 19 giugno 1959 sulla versione riveduta del 7 ottobre 1994).
c) Le prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoccupazione, previste dalle legislazioni cantonali.
i) nell’allegato III, parte A è aggiunto il testo seguente:
Germania-Svizzera
a) Per quanto concerne la convenzione sulla sicurezza sociale del 25 febbraio 1964, modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 settembre 1975 e n. 2 del 2 marzo 1989
I) l’articolo 4, paragrafo 2, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo;
II) il punto 9 b, paragrafo 1, punti 2 a 4 del protocollo finale;
III) il punto 9 e, paragrafo 1, lettera b, frasi 1, 2 e 4 del protocollo finale.
b) Per quanto concerne l’Accordo di assicurazione disoccupazione del 20 ottobre 1982, modificato dal protocollo addizionale del 22 dicembre 1992,
I) l’articolo 7, paragrafo 1;
II) l’articolo 8, paragrafo 5. La Germania (comune di Busingen) partecipa, per un importo pari al contributo cantonale secondo il diritto svizzero, al costo dei posti effettivi di misure relativo al mercato del lavoro occupati da lavoratori soggetti a tale disposizione.
Austria-Svizzera
L’articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 novembre 1967 modificata dagli accordi aggiuntivi n. 1 del 17 maggio 1973, n. 2 del 30 novembre 1977, n. 3 del 14 dicembre 1987 e n. 4 dell’11 dicembre 1996, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Belgio-Svizzera
a) l’articolo 3, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
b) Il punto 4 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Danimarca-Svizzera
L’articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 gennaio 1983 modificata dagli accordi aggiuntivi n. 1 del 18 settembre 1985 e n. 2 dell’11 aprile 1996 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Spagna-Svizzera
a) L’articolo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 modificata dall’accordo aggiuntivo dell’11 giugno 1982, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
b) Il punto 17 del protocollo finale di detta convenzione; le persone assicurate nell’ambito dell’assicurazione spagnola in applicazione di tale disposizione sono esentate dall’affiliazione all’assicurazione malattie svizzera.
Finlandia-Svizzera
L’articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 giugno 1985.
Francia-Svizzera
L’articolo 3, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 luglio 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Grecia-Svizzera
L’articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 1o giugno 1973 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Italia-Svizzera
a) L’articolo 3, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall’accordo complementare del 18 dicembre 1963, l’accordo aggiuntivo n. 1 del 4 luglio 1969, il protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974 e l’accordo aggiuntivo n. 2 del 2 aprile 1980, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
b) L’articolo 9, paragrafo 1, di detta convenzione.
Lussemburgo – Svizzera
L’articolo 4, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 giugno 1967, modificata dalla convenzione complementare del 26 marzo 1976.
Paesi Bassi – Svizzera
L’articolo 4, seconda fase, della convezione sulla sicurezza sociale del 27 maggio 1970.
Portogallo-Svizzera
L’articolo 3, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale dell’11 settembre 1975, modificata dall’accordo aggiuntivo dell’11 maggio 1994, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Regno Unito-Svizzera
L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1968, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Svezia-Svizzera
L’articolo 5, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 ottobre 1978.
j) nell’allegato III, parte B, è aggiunto il testo seguente:
Germania-Svizzera
a) Per quanto concerne la convenzione sulla sicurezza sociale del 25 febbraio 1964, modificata dagli accordi completivi n. 1 del 9 settembre 1975 e n. 2 del 2 marzo 1989, l’articolo, 4 paragrafo 2 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
b) Per quanto concerne l’Accordo di assicurazione disoccupazione del 20 ottobre 1982, modificato dal protocollo aggiuntivo del 22 dicembre 1992,
I) l’articolo 7, paragrafo 1;
II) l’articolo, 8 paragrafo 5. La Germania (comune di Busingen) partecipa, per un importo pari al contributo cantonale secondo il diritto svizzero, al costo dei posti effettivi di misure relative al mercato del lavoro occupati da lavoratori soggetti a tale disposizione.
Austria-Svizzera
L’articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 novembre 1967, modificata dalle convenzioni completive n. 1 del 17 maggio 1973, n. 2 del 30 novembre 1977, n. 3 del 14 dicembre 1987 e n. 4 dell’11 dicembre 1996, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Belgio-Svizzera
a) L’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
b) Il punto 4 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Danimarca-Svizzera
L’articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 gennaio 1983, modificata dagli accordi aggiuntivi n. 1 del 18 settembre 1985 e n. 2 dell’11 aprile 1996 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Spagna-Svizzera
a) L’articolo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 modificata dalla convenzione complementare dell’11 giugno 1982, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
b) Il punto 17 del protocollo finale di detta convenzione; le persone assicurate nell’ambito dell’assicurazione spagnola in applicazione di tale disposizione sono esentate dall’affiliazione all’assicurazione malattia svizzera.
Finlandia-Svizzera
L’articolo 5, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 giugno 1985.
Francia-Svizzera
L’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 luglio 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Grecia-Svizzera
L’articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 1o giugno 1973 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Italia-Svizzera
a) L’articolo 3, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall’accordo aggiuntivo del 18 dicembre 1963, l’Accordo aggiuntivo n. 1 del 4 luglio 1969, il protocollo aggiuntivo e del 25 febbraio 1974 e l’Accordo aggiuntivo n. 2 del 2 aprile 1980, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
b) l’articolo 9, paragrafo 1, di detta convenzione.
Lussemburgo-Svizzera
L’articolo 4, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 giugno 1967, modificata dalla convenzione complementare del 26 marzo 1976.
Paesi Bassi-Svizzera
L’articolo 4, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 maggio 1970.
Portogallo-Svizzera
L’articolo 12, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale dell’11 settembre 1975, modificata dall’accordo aggiuntivo dell’11 maggio 1994 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Regno Unito-Svizzera
L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1968 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Svezia-Svizzera
L’articolo 5, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 ottobre 1978.
k) nell’allegato IV, parte A, è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Senza Oggetto.
1) nell’allegato IV, parte B, è aggiunto il testo seguente.
Svizzera
Senza oggetto.
m) nell’allegato IV, parte C, è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Tutte le domande di rendite di vecchiaia, superstiti e invalidità del regime di base nonchè di rendite di vecchiaia del regime di previdenza professionale.
n) nell’allegato IV, parte D2, è aggiunto il testo seguente:
Le rendite di superstiti e d’invalidità secondo la legge federale sulla previdenza professionale, vecchiaia, superstiti e invalidità del 25 giugno 1982.
o) nell’allegato VI è aggiunto il testo seguente:
1. L’articolo 2 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti come anche l’articolo primo della, legge federale sull’assicurazione invalidità, che disciplinano l’assicurazione facoltativa per questi ambiti assicurativi per i cittadini svizzeri che risiedono in uno Stato in cui il presente Accordo non si applica, si applicano alle persone che risiedono fuori dalla Svizzera e che sono cittadini degli altri Stati cui si applica il presente Accordo nonchè ai rifugiati e agli apolidi residenti sul territorio di tali Stati allorchè tali persone dichiarino la loro adesione all’assicurazione facoltativa entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno in cui esse hanno cessato di essere assicurate nell’ambito dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni.
2. Quando una persona cessa di essere assicurata nell’ambito dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni, essa ha diritto a continuare l’assicurazione con l’Accordo del datore di lavoro qualora essa lavori in uno Stato in cui il presente Accordo non si applica per conto di un datore di lavoro in Svizzera e qualora essa ne faccia domanda entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha cessato di essere assicurata.
3. Assicurazione obbligatoria nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione
a) Sono assicurate obbligatoriamente all’assicurazione malattia svizzera le seguenti persone che non risiedono in Svizzera:
I) le persone soggette alle disposizioni legali svizzere in virtù del titolo II del regolamento;
II) le persone per cui la Svizzera è lo Stato competente in virtù degli articoli 28, 28 bis o 29 del regolamento;
III) le persone che beneficiano delle prestazioni di disoccupazione dell’assicurazione svizzera:
IV) i familiari di tali persone o di un lavoratore che risiede in Svizzera ed è assicurato nell’ambito dell’assicurazione malattie svizzera allorchè tali familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Portogallo, Svezia, Regno Unito.
b) Le persone menzionato alla lettera a) possono, a richiesta, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria se risiedono in uno dei seguenti Stati e possono dimostrare che vi beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Finlandia, Italia e, nei casi contemplati alla lettera a) I)-III), Portogallo.
Detta richiesta dev’essere depositata entro i tre mesi successivi all’insorgere dell’obbligo di assicurarsi in Svizzera; se la richiesta è depositata dopo tale termine, l’assicurazione prende effetto sin dall’affiliazione.
4. Le persone che risiedono in Germania, Austria, Belgio o nei Paesi Bassi, ma che sono assicurate in Svizzera per le cure medico-sanitario beneficiano, in caso di soggiorno in Svizzera, dell’applicazione per analogia dell’articolo 20, prima e seconda frase del regolamento. In tal caso, l’assicuratore svizzero prende in carico la totalità dei costi fatturati.
5. Per l’applicazione degli articoli 22, 22a, 22b, 22c, 25 e 31 del regolamento l’assicuratore svizzero prende in carico la totalità dei costi fatturati.
6. Il rimborso delle prestazioni di assicurazione malattia versate dall’istituzione del luogo di residenza alle persone di cui al punto 4 avviene conformemente all’articolo 93 del regolamento (CEE) n. 574/72.
7. I periodi di assicurazione d’indennità giornaliera compiuti presso l’assicurazione di un altro Stato cui si applica il presento Accordo sono conteggiati per ridurre o togliere un’eventuale riserva sull’assicurazione di indennità giornaliera in caso di maternità o di malattia, allorchè la persona si assicura presso un assicuratore svizzero entro tre mesi dall’uscita dall’assicurazione Straniera.
8. Tutti i lavoratori, subordinati o autonomi, che non sono assicurati in virtù della legislazione svizzera sull’assicurazione invalidità, sono considerati, per l’applicazione del titolo III capitolo 3 del regolamento, assicurati da detta assicurazione per quanto concerne l’erogazione di una rendita d’invalidità ordinaria
a) durante la durata di un anno a decorrere dall’interruzione del lavoro che ha preceduto l’invalidità, se hanno dovuto rinunciare alla loro attività lucrativa in Svizzera in seguito ad un infortunio o ad una malattia e se l’invalidità è stata constatata in tale paese; essi sono tenuti a pagare i contributi dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità come se fossero domiciliati in Svizzera;
b) per il periodo durante il quale essi beneficiano di provvedimenti di integrazione da parte dell’assicurazione invalidità dopo la cessazione della loro attività lucrativa; essi rimangono soggetti all’obbligo, di versare i contributi dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
c) nei casi in cui i punti a) e b) non si applicano,
I) se sono assicurati a titolo della legislazione sull’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti o l’invalidità di un altro Stato cui si applica il presente Accordo alla data in cui il rischio assicurato è realizzato ai sensi della legislazione svizzera sull’assicurazione invalidità; ovvero
II) se essi hanno diritto ad una pensione a titolo dell’assicurazione d’invalidità o vecchiaia di un altro Stato cui si applica il presente Accordo o se ricevono tale pensione; ovvero
III) se sono inabili al lavoro allorchè sono soggetti alla legislazione di un altro Stato cui si applica il presente Accordo ed hanno diritto al versamento di prestazioni da parte di un’assicurazione malattia o infortunio di detto Stato o se ricevono tale prestazione; ovvero
IV) se hanno diritto in caso di disoccupazione, al versamento delle prestazioni da parte dell’assicurazione di disoccupazione di un altro Stato cui si applica il presente Accordo o se ricevono tale prestazione; ovvero
V) se hanno lavorato in Svizzera come lavoratori frontalieri e, nei tre anni che hanno immediatamente preceduto la realizzazione del rischio conformemente alla legislazione svizzera, hanno versato contributi a titolo di tale legislazione durante almeno dodici mesi. 9. punto 8, lettera a) si applica per analogia per quanto concerne la concessione di provvedimenti di integrazione dell’assicurazione invalidità svizzera.
P) nell’allegato VII è aggiunto il testo seguente:
Esercizio di un’attività non salariata in Svizzera e di un’attività salariata in qualsiasi altro Stato cui si applica, il presente Accordo.
2. 372 R 0574: Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.
aggiornato da:
397 R 118: Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU L 28 del 30.1.97, pag. 1) che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostino all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
397 R 1290: Regolamento (CE) n. 1290/97 del Consiglio, del 27 giugno 1997 (GU L 176 del 4.7.98, pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, al lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
398 R 1223: Regolamento (CE) n. 1223/98 del Consiglio, del 4 giugno 1997 (GU L 168 del 13.6.98 pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regolamenti di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
398 R 1606: Regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 (GU L 209 del 25.7.1998 pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine di estenderli ai regimi speciali per i dipendenti pubblici.
399 R 307: Regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio dell’8 febbraio 1999 (GU n. L 38 del 12.2.1999 pag. 1) recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574n2 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, in vista della loro estensione agli studenti.
Ai fini dell’Accordo, le disposizioni del regolamento s’intendono adattate come in appresso:
a) nell’allegato 1 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
1. Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
2. Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna.
b) nell’allegato 2 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
1. Malattia e maternità
Assicuratore secondo la legge federale sull’assicurazione malattie, presso cui è assicurata la persona interessata.
2. Invalidità
a) Assicurazione invalidità:
I) Persone residenti in Svizzera:
Ufficio AI, del cantone di residenza
II) Persone residenti fuori della Svizzera:
Ufficio AI per gli assicurati all’estero, Ginevra
b) Previdenza professionale:
La cassa pensioni cui è affiliato l’ultimo datore di lavoro.
3. Vecchiaia e morte
a) Assicurazione vecchiaia e superstiti:
I) Persone residenti in Svizzera:
Cassa di compensazione cui sono stati versati da ultimo i contributi.
II) Persone residenti fuori della Svizzera:
Cassa Svizzera di compensazione, Ginevra
b) Previdenza professionale:
La cassa pensioni cui è affiliato l’ultimo datore di lavoro.
4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali
a) Lavoratori dipendenti:
L’assicurazione infortuni presso cui è assicurato il datore di lavoro.
b) Lavoratori indipendenti:
L’assicurazione infortuni presso cui l’interessato è assicurato su base volontaria.
5. Disoccupazione
a) In caso di disoccupazione completa:
La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal lavoratore.
In caso di disoccupazione parziale:
La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal datore di lavoro.
6. Prestazioni familiari:
a) Regime federale:
I) Lavoratori dipendenti:
Cassa cantonale di compensazione cui è affiliato il datore di lavoro.
II) Lavoratori indipendenti:
Cassa cantonale di compensazione – del cantone di residenza.
b) Regimi cantonali:
I) Lavoratori dipendenti:
Cassa di compensazione familiale cui è affiliato il datore di lavoro, ovvero lo stesso datore di lavoro.
II) Lavoratori indipendenti:
L’istituzione designata dal cantone.
c) nell’allegato 3 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
1. Malattia e maternità
Istituzione comune LaMal, Soletta.
2. Invalidità
a) Assicurazione invalidità:
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
b) Previdenza professionale:
Fondo di garanzia LPP.
3. Vecchiaia e morte
a) Assicurazione vecchiaia e superstiti:
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
b) Previdenza professionale:
Fondo di garanzia LPR.
4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna.
5. Disoccupazione:
a) In caso di disoccupazione completa:
La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal lavoratore.
b) In caso di disoccupazione parziale.
La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal datore di lavoro.
6. Prestazioni familiari
L’istituzione designata dal cantone di residenza e di soggiorno. d) nell’allegato 4 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
1. Malattia e maternità Istituzione comune LaMal, Soletta.
2. Invalidità
a) Assicurazione invalidità:
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
b) Previdenza professionale:
Fondo di garanzia LPP.
3. Vecchiaia e morte
a) Assicurazione vecchiaia e superstiti:
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
b) Previdenza professionale:
Fondo di garanzia LPP.
4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Lucerna.
5. Disoccupazione
Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna
6. Prestazioni familiari
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
e) nell’allegato 5 è aggiunto il testo seguente
Svizzera
Nulla
f) nell’allegato 6 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Pagamento diretto.
g) nell’allegato 7 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Banca nazionale svizzera, Zurigo.
h) nell’allegato 8 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Nulla.
i) nell’allegato 9 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dagli assicuratori conformemente alle disposizioni della legislazione federale sull’assicurazione malattia.
j) nell’allegato 10 è aggiunto il testo seguente: Svizzera
1. Per l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di applicazione:
a) in connessione con l’articolo 14, paragrafo 1 e l’articolo 14ter, paragrafo 1 del regolamento:
la competente Cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità;
b) in connessione con l’articolo 17 del regolamento: Ufficio federale delle assicurazioni sociali Berna.
2. Per l’applicazione dell’articolo 11 bis, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:
a) in connessione con l’articolo 14 bis, paragrafo 1, e l’articolo 14 ter, paragrafo 2 del regolamento:
la competente Cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità;
b) in connessione con l’articolo 17 del regolamento:
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
3. Per l’applicazione dell’articolo 12 bis del regolamento di applicazione:
la competente Cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.
4. Per l’applicazione dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione: Cassa federale di compensazione, Berna.
5. Per l’applicazione dell’articolo 38, paragrafo 1, dell’articolo 70, paragrafo 1, dell’articolo 82, paragrafo 2 e dell’articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
Amministrazione comunale del luogo di residenza.
6. Per l’applicazione dell’articolo 80, paragrafo 2 e dell’articolo 81 del regolamento di applicazione:
Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna.
7. Per l’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
a) in connessione con l’articolo 36 del regolamento: Istituzione comune LaMal, Soletta.
b) in connessione con l’articolo 63 del regolamento:
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna;
c) in relazione con l’articolo 70 del regolamento:
Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna.
8. Per l’applicazione dell’articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
a) in connessione con l’articolo 20, pagina 1 del regolamento di applicazione:
Istituzione comune LaMal, Soletta;
b) in connessione con l’articolo 62, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Lucerna.
k) nell’allegato 11 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Nulla.
3. 398 L 49: Direttiva 98/49 CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità europea (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46).
SEZIONE B: ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO
4.1 373 D 0919 (02): Decisione n. 74, del 22 febbraio 1973, concernente la concessione di cure mediche in caso di dimora temporanea, in applicazione degli articoli 22, paragrafo 1 a), i) del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 4).
4.2 373 D 0919 (03): Decisione n. 75, del 22 febbraio 1973, concernente l’istruttoria delle istanze di revisione presentate ai sensi dall’articolo 94, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 da parte dei titolari di pensione d’invalidità (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 5).
4.3 373 D 0919 (06): Decisione n. 78, del 22 febbraio 1973, relativa all’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 574/72 circa le modalità di applicazione delle clausole di riduzione o di sospensione (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 8).
4.4 373 D 0919 (07): Decisione n. 79, del 22 febbraio 1973, concernente l’interpretazione dell’articolo 49, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo alla totalizzazione dei periodi d’assicurazione e dei periodi assimilati in materia di assicurazione invalidità, vecchiaia, morte (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 9).
4.5 373 D 0919 (09): Decisione n. 81, del 22 febbraio 1973, concernente la totalizzatone dei periodi di assicurazione compiuti in una occupazione determinata in applicazione dell’articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 11).
4.6 373 D 0919 (11): Decisione n. 83, del 22 febbraio 1973, concernente l’interpretazione dell’articolo 68, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, e dell’articolo 82 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativi alle maggiorazioni delle prestazioni di disoccupazione per familiari a carico (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 14).
4.7 373 D 0919 (13): Decisione n. 85, del 22 febbraio 1973, concernente l’interpretazione dell’articolo 57, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell’articolo 67, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativo alla determinazione della legislazione applicabile e dell’istituzione competente per la concessione delle prestazioni di malattie professionali (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 17).
4.8 373 D 1113 (02): Decisione n. 86, del 24 settembre 1973, relativa alle modalità di funzionamento ed alla composizione della commissione dei conti presso la commissione Amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU C 96 del 13.11.1973, pag. 2) modificata da:
395 D 0512: Decisione n. 159, del 3 ottobre 1995 (GU L 294 dell’8.12.95, pag. 38).
4.9 374 D 0720 (06): Decisione n. 89, del 20 marzo 1973, concernente l’interpretazione dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo ai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o posti consolari (GU C 86 del 20.7.1974, pag. 7).
4.10 374 D 0720 (07): Decisione n. 91, del 12 luglio 1973, concernente l’interpretazione dell’articolo 46, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo alla liquidazione delle prestazioni dovuto in virtù del paragrafo 1 dello stesso articolo (GU C 86 del 20.7.1974, pag. 8).
4.11 374 D 0823 (04): Decisione n. 95, del 24 gennaio 1974, concernente l’interpretazione dell’articolo 46, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo al calcolo “pro rata temporis” delle pensioni (GU C 99 del 23.8.1974, pag. 5).
4.12 374 D 1017 (03): Decisione n. 96, del 15 marzo 1974, concernente le revisioni dei diritti alle prestazioni in applicazione dell’articolo 49, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU C 126 del 17.10.1974, pag. 23).
4.13 375 D 0705 (02): Decisione n. 99, del 13 marzo 1975, relativa all’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72, per quanto riguarda il nuovo calcolo delle prestazioni correnti (GU C 150 del 5.7.1975, pag. 2).
4.14 375 D 0705(03): Decisione n. 100, del 23 gennaio 1975, relativa al rimborso delle prestazioni in denaro erogate dall’istruzione del luogo di dimora o di residenza per conto dell’Istituzione competente, nonchè alle modalità di rimborso di dette prestazioni (GU C 150 del 5.7.1975, pag. 3).
4.15 376 D 0526(03): Decisione n. 105, del 19 dicembre 1975, concernente l’applicazione dell’articolo 50 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU C 117 del 26.5.1976, pag. 3).
4.16 378 D 0530 (02): Decisione D. 109, del 18 novembre 1977, recante modifica alla decisione n. 92, del 22 novembre 1973, relativa alla nozione di prestazioni in natura dell’assicurazione malattia-maternità di cui agli articoli 19, paragrafi 1 e 2, 22, 25, paragrafi 1, 3 e 4, 26, 28, paragrafo 1, 28 bis, 29 e 31 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e la determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, nonchè gli anticipi da versare in applicazione dell’articolo 102, paragrafo 4 del medesimo regolamento (GU C 125 del 30.5.1978, pag. 2).
4.17 383 D 0115: Decisione n. 115, del 15 dicembre 1982, concernente la concessione delle protesi, dei grandi apparecchi e delle altre prestazioni in natura di notevole importanza, di cui all’articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU C 193 del 20.7.1983, pag. 7).
4.18 383 D 0117: Decisione n. 117, del 7 luglio 1982, relativa alle condizioni di applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972 (GU C 238 del 7.9.1983, pag. 3), modificata da: 194 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea. (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1).
Ai fini dell’Accordo le disposizioni della disposizioni s’intendono adattate come in appresso:
Nell’articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
4.19 383 D 1112 (02): Decisione n. 118, del 20 aprile 1983, relativa alle condizioni di applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (GU C 306 del 12.11.1983 pag. 2), modificata da: 194 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU n. C 241 del 29,8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1).
Ai fini dell’Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:
Nell’articolo 2, paragrafo 4, è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
4.20 383 D 1102 (03): Decisione il 119, del 24 febbraio 1983, concernente l’interpretazione degli articoli 76 e 79, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonchè dell’articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativi al cumulo di diritti a prestazioni o assegni familiari (GU n. C 295 del 2.11. 1983, pag. 3).
4.21 383 D 0121: Decisione n. 121, del 21 aprile 1983, concernente l’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativo alla concessione di protesi, grandi apparecchi ed altre prestazioni in natura di grande importanza (GU n. C 193 del 20.7.1983, pag. 10).
4.22 386 D 0126: Decisione n. 126, del 17 ottobre 1985, relativa all’applicazione degli articoli 14, paragrafo 1, lettera a), 14bis, paragrafo 1, lettera a) 14ter, paragrafo 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. C 141 del 76.1986, pag. 3).
4.23 387 D XXX: Decisione n. 132, del 23 aprile 1987, concernente l’interpretazione dell’articolo 40, paragrafo 3, lettera a), punto II) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (GU C 271 del 9.10.1987, pag. 3).
4.24 387 D 284: Decisione n. 133, del 2 luglio 1987, concernente l’applicazione degli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (GU C 284 del 22.10.1987, pag. 3, e GU C 64 del 9.3.1988, pag. 13).
4.25 388 D XXX: Decisione n. 134, del 1o luglio 1987, concernente l’interpretazione dell’articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo alla totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale in uno o più Stati membri (GU C 64 del 9.3.1989, pag. 4).
4.26 388 D XXX: Decisione n. 135, del 1o luglio 1987, relativa alla concessione delle prestazioni in natura di cui agli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72, nonchè alla nozione di urgenza ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e di urgenza assoluta ai sensi degli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 281 del 9.3.1988, pag. 7), modificata da:
194 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell’1.1.1995, pag.1).
Ai fini dell’Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:
Nell’articolo 2, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:
800 SFR per l’istituzione del luogo di residenza svizzera
4.27 388 D 64: Decisione n. 136, del 1o luglio 19B7, relativa all’interpretazione dell’articolo 45, paragrafi 1 a 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, concernente la presa in considerazione dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni (GU C 64 del 9.3.1989, pag. 7), modificata da:
1 94 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1).
Ai fini dell’Accordo le disposizioni si intendono adattate come in appresso:
Nell’allegato è aggiunto il testo seguente
Svizzera
Nulla.
4.28 389 D 606: Decisione n. 137, del 15 dicembre 1988, relativa all’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 140 del 6.6.1989, pag. 3).
4.29 389 D XXX: Decisione n. 138, del 17 febbraio 1989, relativa all’interpretazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio nel caso di trapianto di organi o di altri interventi chirurgici che richiedono analisi di campioni biologici mentre l’interessato non si trova nello Stato membro in cui vengono effettuate le analisi (GU C 287 del 15.11.1989, pag. 3).
4.30 390 D XXXX: Decisione n. 139, del 30 giugno 1989, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di conversione di cui all’articolo 107 del regolamento (CEE) n. 574/72, da applicare per il calcolo di prestazioni e contributi (GU C 94 del 12.4.1990, pag. 3).
431 390 D XXX: Decisione n. 140, del 17 ottobre 1989, concernente il tasso di conversione da applicare, da parte dell’istituzione del luogo di residenza di un lavoratore frontaliero in stato di disoccupazione completa, all’ultima retribuzione dallo stesso percepita nello Stato competente (GU C 94 del 12.4.1990, pag. 4).
4.32 390 D XXX: Decisione n. 141, del 17 ottobre 1989, che modifica la decisione n. 127 del 17 ottobre. 1985, concernente la predisposizione degli inventari previsti dagli articoli 94, paragrafo 4 e 95, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 94 del l2.4.1990, pag. 5).
4.33 390 D XXX: Decisione IL 142, del 13 febbraio 1990, relativa all’applicazione degli articoli 73, 74 e 75 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU C 80 del 30.3.1990, pag. 7).
Ai fini dell’Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:
a) il punto 1 non si applica.
b) il punto 3 non si applica.
4.34 391 D 0140: Decisione n. 144, del 9 aprile 1990, che fissa i modelli dei formulari necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 401-E410 F) (GU L 71 del 18.3.1992, pag. 1).
4.35 391 D 0425: Decisione n. 147, dell’11 ottobre 1990, concernente l’applicazione dell’articolo 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 235 del 23.8.1991, pag. 21) modificata da:
395 D 0353: Decisione n. 155, del 6 luglio 1994, relativa ai modelli di formulari necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 401 – E 411) (GU L 209 del 5.9.1995, pag. 1).
4.36 393 D 22: Decisione n. 148, del 25 giugno 1992, concernente l’uso dell’attestato relativo alla legislazione applicabile (E 101) in caso di distacco di durata non superiore a tre mesi (GU n. L 22 del 30.1.1993, pag. 124).
4.37 393 D 825: Decisione n. 150, del 26 giugno 1992, riguardante l’applicazione degli articoli 77, 78 e 79, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b) II) del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU n. C 229 del 25.8.1993, pag. 5) modificata da:
194 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU n. C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU n. L 1 dell’1.1.1995, pag. 1).
Ai fini dell’Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:
Svizzera
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
438. 394 D 602: Decisione n. 151, del 22 aprile 1993, concernente l’applicazione dell’articolo 10bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1247/92 (GU n. L 244 del 19.9.1994, pag. 1).
Ai fini dell’Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:
Nell’allegato è aggiunto il testo seguente: Svizzera
1. Invalidità, vecchiaia e morte
a) Assicurazione invalidità
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
b) Previdenza professionale
Fondo di garanzia
2. Disoccupazione
Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna.
3. Prestazioni familiari
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
4.39 394 D 604: Decisione n. 153, del 7 ottobre 1993, relativa ai modelli dei formulari necessari per l’applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) 574/72 (E 001, E 103 – E 127) (GU L 244 del 19.9.1994, pag. 22).
4.40 394 D 605: Decisione n. 154, dell’8 febbraio 1994, sui formulari necessari per l’applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (E 301, E 302, E 303) (GU L 244 del 19.9.1994, pag. 123).
4.41 395 D 353: Decisione n. 155, del 6 luglio 1994, relativa ai modelli di formulari necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 401 – E 411) (GU L 244 del 5.9.1995, pag. 1).
4.42 395 D 419: Decisione n. 156, del 7 aprile 1995, concernente le regole di priorità in materia di diritti all’assicurazione malattia e maternità (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 41).
4.43 396 D 732: Decisione n. 159, del 27 novembre 1995, relativa ai moduli necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 201-E 215) (GU L 336 del 27.12.1996, pag. 1).
4.44 395 D 512: Decisione n. 159, del 3 ottobre 1995, che modifica la decisione n. 86, del 24 settembre 1973, relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della Commissione dei conti presso la Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU L 294 dell’8.12.1995 pag. 38).
4.45 396 D 172: Decisione n. 160, del 28 novembre 1995, concernente l’applicabilità dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto II) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo al diritto alle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori diversi dai lavoratori frontalieri che, durante la loro ultima occupazione, risiedevano o in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 31).
4.46 396 D 249: Decisione n. 161, del 15 febbraio 1996, relativa al rimborso da parte dell’istituzione competente di uno Stato membro, delle spese sostenute durante la dimora in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU L 83 del 2.4.1996, pag. 19).
4.47 396 D 554: Decisione n. 162, del 31 maggio 1996, concernente l’interpretazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 14ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativi alla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati (GU L 241 del 21.9.1996, pag. 28).
4.48 396 D 555: Decisione n. 163, del 31 maggio 1996, riguardante l’interpretazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio per le persone sotto dialisi e le persone sotto ossigenoterapia (GU L 241 del 21.9.1996, pag. 31).
4.49 397 D 533: Decisione n. 164, del 27 novembre 1996, relativa ai modelli dei formulari necessari per l’applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 14081 71 e (CEE) n. 574/72 (E 101 e E 102) (GU L 216 dell’8.8.1997, pag. 85).
4.50 397 D 823: Decisione n. 165 del 30 giugno 1997, relativa ai formulari necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 128 ed E 128B) (GU L 341 del 12.12.1997, pag. 61).
4.51 399 D 441: Decisione n. 166, del 2 ottobre 1997, della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti relativa alla modifica da apportare ai formulari E 106 ed E 109 (GU L 195 dell’11.7.1993, pag. 25).
4.52 398 D 442: Decisione n. 167, del 2 dicembre 1997, della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, che modifica la decisione n. 146 del 10 ottobre 1990 concernente l’interpretazione dell’articolo 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 195 dell’11.7.1998, pag. 35).
4.53 398 D 443: Decisione n. 168, dell’11 giugno 1998, della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti relativa alla modifica dei formulari E 121 ed E 127 e alla cancellazione del formulario E 122 (GU L 195 dell’11.7.1998, pag. 37).
4.54 398 D 444: Decisione n. 169, dell’11 giugno 1998, della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti relativa al funzionamento e alla composizione della Commissione tecnica per il trattamento dei dati della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU L 195 dell’11.7.1998, pag. 46).
4.55 398 D 565: Decisione n. 170 dell’11 giugno 1998, che modifica la decisione n. 141, del 17 ottobre 1989, sulla messa a punto degli inventari previsti dall’articolo 94, paragrafo 4, e dall’articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (GU L 275 del 10.10.1998, pag. 40).
SEZIONE C: ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO
Le parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:
5.1 Raccomandazione n. 14, del 23 gennaio 1975, riguardante il rilascio del formulario E 111 ai lavoratori distaccati all’estero (adottata dalla Commissione amministrativa nella 139a sessione del 23 gennaio 1975).
5.2 Raccomandazione n. 15, del 19 dicembre 1980, relativa alla determinazione della lingua d’emissione dei formulari necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 (adottata dalla commissione amministrativa, nella 176a sessione del 19 dicembre 1980).
5.3 385 Y l6: Raccomandazione n. 16 del 12 dicembre 1984 relativa alla conclusione di accordi nel quadro dell’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU n. C 273 del 24.10.1985, pag. 3).
5.4 385 Y 17: Raccomandazione n. 17, del 12 dicembre 1984, concernente le informazioni statistiche da fornire annualmente per la predisposizione delle relazioni della Commissione amministrativa (GU C 273 del 24.10.1985, pag. 3).
5.5 386 Y 28: Raccomandazione n. 18, del 28 febbraio 1986, relativa alla legislazione applicabile ai disoccupati che esercitano un’attività lavorativa, a orario ridotto in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (GU C 284 dell’11.11.1986, pag. 4).
5.6 392 Y 19 Raccomandazione n. 19, del 24 novembre 1992, riguardante il miglioramento della cooperazione tra Stati membri nell’applicazione della regolamentazione comunitaria (GU C 199 del 23.7.1993, pag. 11).
5.7 396 Y 592: Raccomandazione n. 20, del 31 maggio 1996, sul miglioramento della gestione e della compensazione dei crediti reciproci (GU L 259 del 12.10.1996, pag. 19)
5.8 397 Y 0304 (01): Raccomandazione n. 21 del 28 novembre 1996 relativa all’applicazione dell’articolo 69, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai disoccupati che accompagnano il loro coniuge occupato in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU C 67 del 4.3.1997, pag. 3).
5.9 380 Y 609 (03): Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri previste all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU C 139 del 9.6.1980, pag. 1).
6.0 380 Y 613 (01): Dichiarazioni della Grecia previste all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU C 143 del 13.6.1981, pag. 1).
6.1 386 Y 0338(01): Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri previste all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU C 338 del 31.12.1986, pag. 1).
6.2 C/107/87/pag. 1: Dichiarazioni degli Stati membri previste all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU C 107 del 22.4.1987, pag. 1).
6.3 C/323/80/pag. 1: Notifiche al Consiglio da parte dei governi della Repubblica federale di Germania e del Granducato del Lussemburgo in merito alla conclusione di un Accordo fra questi due governi per quanto concerne varie questioni di sicurezza sociale, in applicazione degli articoli 8, paragrafo 2 e 96 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU C 323 dell’11.12.1980, pag. 1).
6.4 L/90/87/pag. 39: Dichiarazione della Repubblica francese in applicazione dell’articolo 1, lettera j) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 90 del 2.4.19 97, pag. 39).
Protocollo addizionale all’allegato II all’Accordo tra la Confederazione svizzera da un lato e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro sulla libera circolazione delle persone
Assicurazione contro la disoccupazione
1. Per quanto Concerne l’assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori subordinati che beneficiano di un titolo di soggiorno di durata inferiore a un anno, si applica il seguente regime:
1.1. Soltanto i lavoratori che hanno versato i loro contributi in Svizzera per il periodo minimo prescritto dalla legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LACI) (7) e che soddisfano inoltre le altre condizioni che danno diritto all’indennità di disoccupazione hanno diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione alle condizioni previste dalla legge.
1.2. Una parte del prodotto dei contributi ricevuti per i lavoratori che hanno versato contributi per un periodo troppo breve per aver diritto all’indennità di disoccupazione in Svizzera conformemente al punto 1.1 è retrocessa al loro Stato di origine secondo le modalità previste al punto 1.3 a titolo di contributo ai costi delle prestazioni versate a detti lavoratori in caso di disoccupazione completa; detti lavoratori non hanno d’altronde diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione in caso di disoccupazione completa in Svizzera. Tuttavia, essi hanno diritto alle indennità in caso di intemperie e di insolvenza del datore di lavoro. Delle prestazioni in caso di disoccupazione completa si fa carico lo Stato d’origine a condizione che i lavoratori si mettano a disposizione dei servizi dell’occupazione in detto Stato. I periodi di assicurazione completati in Svizzera sono conteggiati come se fossero stati completati nello Stato d’origine.
1.3. La parte dei contributi ricevuti per i lavoratori secondo il punto 1.2 è rimborsata annualmente conformemente alle disposizioni legali menzionate qui di seguito.
a) Il prodotto dei contributi di questi lavoratori è calcolato, per paese, sulla base del numero annuale dei lavoratori occupati e della media dei contributi annuali versati per ciascun lavoratore (contributi del datore di lavoro e del lavoratore).
b) Dell’importo così calcolato, una parte corrispondente alla percentuale delle indennità di disoccupazione rispetto a tutti gli altri tipi di indennità menzionato al punto 1.2 sarà rimborsata agli Stati di origine dei lavoratori e riserva per le prestazioni ulteriori verrà mantenuta dalla Svizzera (8).
c) La Svizzera trasmette annualmente il conteggio dei contributi retrocessi. Essa indica agli Stati di origine, se questi ne fanno richiesta, la basi di calcolo e l’importo delle retrocessioni. Gli Stati di origine comunicano annualmente alla Svizzera il numero dei beneficiari di prestazioni di disoccupazione secondo il punto 1.2.
2. La retrocessione dei contributi dei lavoratori frontalieri all’assicurazione svizzera contro la disoccupazione, quale è disciplinata negli accordi bilaterali rispettivi, continua a essere applicata.
3. Il regime illustrato ai punti 1 e 2 si applica per una durata di 7 anni a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo. In caso di difficoltà per uno Stato membro al termine del periodo di 7 anni con la fine del sistema delle retrocessioni o per la Svizzera con il sistema della totalizzazione, il Comitato misto può essere adito da una delle parti contraenti.
(7) Attualmente 6 mesi, 12 mesi in caso di disoccupazione ripetuta.
(8) Contributi retrocessi per lavoratori che eserciteranno il loro diritto all’assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera dopo aver versato contribuzioni per un periodo di almeno 6 mesi – durante soggiorni ripetuti – nello spazio di due anni.
Assegni per grandi invalidi
Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge federale per la vecchiaia e per i superstiti e dalla legge federale sull’assicurazione per l’invalidità saranno iscritti nel testo dell’allegato II all’Accordo sulla libera circolazione delle persone, all’allegato II bis del regolamento n. 1408/71, con decisione del Comitato misto, a decorrere dall’entrata in vigore della revisione di tali leggi stando alla quale tali prestazioni sono esclusivamente finanziate dai poteri pubblici.
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 2 del regolamento n. 1408/71, la prestazione di uscita prevista dalla legge federale svizzera sul libero passaggio alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 17 dicembre 1993 sarà versata a richiesta a un lavoratore dipendente o indipendente che intenda lasciare definitivamente la Svizzera e che non sarà più soggetto alla legislazione svizzera secondo le disposizioni del titolo II del regolamento, a condizione che detta persona lasci la Svizzera entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.
ALLEGATO III
RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI (DIPLOMI, CERTIFICATI E ALTRI TITOLI)
1. Le parti contraenti convengono di applicare tra di loro, nel campo del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, gli atti comunitari ai quali è fatto riferimento, come in vigore alla data della firma dell’Accordo e come modificati dalla sezione A del presente allegato o norme ad essi equivalenti.
2. Ai fini dell’applicazione del presente allegato, le parti contraenti prendono atto degli atti comunitari ai quali è fatto riferimento nella sezione B del presente allegato.
3. Il termine “Stato(i) membro(i)” figurante negli atti al quali è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato è considerato applicarsi, oltre che agli Stati interessati dagli atti comunitari in questione, alla Svizzera.
SEZIONE A – ATTI AI QUALI E’ FATTO RIFERIMENTO
A. SISTEMA CENTRALE
1. 389 L 0048: Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 24.1.1989, p. 16).
2. 392 L 0051: Direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209 del 24.7.1992, p. 25), modificata da:
-394 L 0038: Direttiva 94/38/CE della Commissione, del 26 luglio 1994, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 217 del 23.8.1994, p. 8);
-395 L 0043: Direttiva 95/43/CE della Commissione, del 20 luglio 1995, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 184 del 3.8.1995, p. 21);
-95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea;
-397 L 0038: Direttiva 97/38/CE della Commissione, del 20 giugno 1997, che modifica l’allegato C della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE del Consiglio (GU L 184 del 3.8.1997, p. 31).
Gli elenchi svizzeri, relativi agli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE saranno Stabiliti nel quadro dell’applicazione del presente Accordo.
B. PROFESSIONI GIURIDICHE
3. 377 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 79 del 26.3.1977, p. 17), modificala da:
-1 79 H. Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 91);
-1 85 I : Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. l60);
-95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue: All’articolo 1, il paragrafo 2 è completato dal testo seguente: “Svizzera: Avvocato.”
4. 398 L 0005 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui à stata acquisita la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, p. 36).
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue: All’articolo 1, il paragrafo 2 è completato dal testo seguente: “Svizzera Avvocato.”
C. ATTIVITA’ MEDICHE E PARAMEDICHE
5. 381 L 1057: Direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981, che completa le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE 78/686/CEE e 78/1026/CEE concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, d’infermiere responsabile dell’assistenza generale, di dentista e di veterinario, per quanto riguarda i diritti acquisiti (GU L 385 del 31.12.1981, p. 25).
Medici
6. 393 L 0016: Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165 del 7.7.1993 p. 1), modificata da:
-95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea;
-398 L 0021: Direttiva 98/21/CE della Commissione dell’8 aprile 1998 che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 119 del 22.4.1998, p. 15);
-398 L 0063: Direttiva 98/63/CE della Commissione del 3 settembre 1998 che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, circolazione ed altri titoli (GU L 253 del 15.9.1998, p. 24);
(a) L’articolo 3 è completato dal testo seguente:
“in Svizzera: titolare del diploma federale di medico rilasciato dal Dipartimento federale dell’interno”
(b) L’articolo 5, paragrafo 2, è completato dal testo seguente:
“in Svizzera: specialista rilasciato dal Dipartimento federale dell’interno”
(c) All’articolo 5, il paragrafo 3 è completato, ai trattini sottoindicati, dalle menzioni seguenti:
anestesia e rianimazione:
“Svizzera: anestesiologia”
chirurgia generale:
“Svizzera: chirurgia”
neurochirurgia:
“Svizzera: neurochirurgia”
ginecologia e ostetricia:
“Svizzera: ginecologia e ostetricia”
medicina interna:
“Svizzera: medicina interna”
oculistica:
“Svizzera: oftalmologia”
otorinolaringoiatria:
“Svizzera: otorinolaringoiatria”
pediatria:
“Svizzera: pediatria”
fisiologia e malattie dell’apparato respiratorio
“Svizzera: pneumologia”
urologia:
“Svizzera: urologia”
ortopedia e traumatologia:
“Svizzera: chirurgia ortopedica”
anatomia patologica:
“Svizzera: patologia”
neurologia:
“Svizzera: neurologia”
psichiatria:
“Svizzera: psichiatria e psicoterapia”
(d) All’articolo 7, il paragrafo 2 è completato, ai trattini sottoindicati, dalle menzioni seguenti:
chirurgia plastica:
“Svizzera: chirurgia plastica ricostruttiva”
chirurgia toracica:
“Svizzera: chirurgia del cuore e dei vasi toracici”
chirurgia pediatrica:
“Svizzera: chirurgia pediatrica”
cardiologia:
“Svizzera: cardiologia”
gastroenterologia:
“Svizzera: gastroenterologia”
reumatologia:
“Svizzera: reumatologia”
ematologia generale:
“Svizzera: ematologia”
endocrinologia:
“Svizzera: endocrinologia-diabetologia”
fisioterapia:
“Svizzera: medicina fisica e riabilitazione”
dermatologia e venereologia:
“Svizzera: dermatologia e venereologia”
radiodiagnostica:
“Svizzera: radiologia medica/radiodiagnostica”
radioterapia:
“Svizzera: radiologia medica/radio-oncologia”
medicina tropicale:
“Svizzera: medicina tropicale”
psichiatria infantile
“Svizzera: psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza”
malattie renali:
“Svizzera: nefrologia”
(igiene-medicina preventiva):
“Svizzera: prevenzione e salute pubblica”
medicina del lavoro :
“Svizzera: medicina del lavoro:”
allergologia
“Svizzera: allergologia e immunologia clinica”
medicina nucleare:
“Svizzera: radiologia medica/medicina nucleare”
chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista):
“Svizzera: chirurgia mascello-facciale”
6.bis 96/C/216/03: Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione dei titoli professionali di medico generico pubblicato conformemente all’articolo 41 della direttiva 93/16/CEE (GU C 216, 25.7.1996)
Infermieri
7. 377 L 0452: Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell’assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 176 del 15.7.1977, p. 1), modificata da:
-1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 91);
-1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adozione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 160);
-389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 19);
-359 L 0595: Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 30 ottbre 1989 (GU L 341 del 23.11.1939, p. 30);
-390 L 0553: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, p. 73);
-95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:
a) all’articolo 1, il paragrafo 2 è completato dal testo seguente: “In Svizzera: infermiera, infermiere”
b) l’articolo 3 è completato dal testo seguente:
“p) in Svizzera: infermiera diplomata in cure generali, infermiere diplomato in cure generali rilasciato dalla Conferenza dei direttori cantonali della sanità.”
8. 377 L 0453: Direttiva 77/433/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l’attività di infermiere responsabile dell’assistenza generale (GU L 176 del 15.7.1977. p, 8), modificata da:
-389 L 0595: Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 30).
Dentisti
9. 378 L 0686: Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233 del 24.8.1978, p. 1), modificati da:
-1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 91);
-1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 160);
-389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 19);
-390 L 0659: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, p. 73);
-95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:
a) l’articolo 1 è completato dal testo seguente:
“in Svizzera: medico dentista”;
b) l’articolo 3 è completato dal testo seguente:
“p) in Svizzera: titolare del diploma federale di medico dentista rilasciato dal Dipartimento federale dell’interno”;
c) l’articolo 5, punto 1 è completato, del trattino seguente:
1. Ortodonzia
“in Svizzera: diploma di ortodontista rilasciato dal Dipartimento federale dell’interno”.
10. 378 L 0687: Direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU L 233 del 24.8.1978, p. 10), modificata da:
-95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Veterinari
11. 378 L 1026: Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 362 del 23.12.1978, p. 1), modificati da:
-1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 92);
-1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna o della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 160),
-389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1999 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 19);
-390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, p. 73);
-95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:
a) l’articolo 3 è completato dal testo seguente:
“p) in Svizzera: titolare del diploma federale di veterinario rilasciato dal Dipartimento federale dell’interno”.
12. 378 L 1027: Direttiva 78/1027/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di veterinario (GU L 362 del 23.12.1978, p. 7), modificata da:
-389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 19.)
Ostetriche
13. 380 L 0154: Direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 33 del 11.2.1980, p. 1), modificata da:
-380 L 1273: Direttiva 80/1273/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU L 375 del 31.12.1980, p. 74);
-1 85 I – Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 161);
-389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 19);
-390 L 0558: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990. p.73);
-95/1/CE, Euratom, CECA adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:
a) l’articolo 1 è completato dal testo seguente:
“in Svizzera: levatrice
b) l’articolo 3 è completato dal testo seguente:
“p) in Svizzera: levatrice diplomata
diplomi rilasciati dalla Conferenza dei direttori cantonali della sanità”.
14. 380 L 0155: Direttiva 80/155/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’accesso alle attività dell’ostetrica e al loro esercizio (GU L 33 dell’11.2.1980, p. 8), modificata da:
-389 L 0594: Direttiva. 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 19).
Farmacia
15. 385 L 0432 Direttiva 85/432/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253 del 24.9.1985, p. 34).
16. 385 L 0433: Direttiva 85/433/CEE del Consiglio del 16 settembre 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253 del 24.9.1935, p. 37), modificata da:
-385 L 084: Direttiva 85/584/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU L 372 del 31.12.1985, p. 42);
-390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, p. 73).
-95/1/CEE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:
a) l’articolo 4 è completato dal testo seguente:
“p) in Svizzera: titolare del diploma di farmacista rilasciato dal Dipartimento federale dell’interno”.
D. ARCHITETTURA
17. 385 L 0384: Direttiva 23/384/CEE del Consiglio del 20 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223 dal 21.8.1985, p. 15), modificata da:
-385 L 0614: Direttiva 85/614/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU L 376 del 31.12.1985, p. 1);
-386 L 0017: Direttiva 86/17/CEE del Consiglio, del 27 gennaio 1986 (GU L 27 del 1.2.1986, p. 71);
-390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, p. 73);
95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Ai fini dal presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:
a) l’articolo 11 è completato dal testo seguente.
“in Svizzera:
– i diplomi rilasciati da Politecnici Federali: arch. dipl. PF.
-i diplomi rilasciati dall’Ecole d’architecture de l’Universitè de Geneve: architecte diplomè EAUG,
-i certificati dalla Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG): architetto REG A”;
b) l’articolo 15 non è applicabile.
18. 98/C/217: Diplomi certificati e altri titoli di formazione nel settore dell’architettura che sono oggetto di reciproco riconoscimento tra Stati membri (aggiornamento della comunicazione 96/C 205 del 16 luglio 1996) (GU C 217 dell’11.7.1998).
E. COMMERCIO E INTERMEDIARI
Commercio all’ingrosso
19. 364 L 0222: Direttiva 64/222/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività del commercio all’ingrosso e delle attività di intermediari dal commercio, dell’industria e dell’artigianato (GU 56 del 4.4.1964, p. 857/64).
20. 364 L 0223: Direttiva 64/223/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività attinenti al commercio all’ingrosso (GU 56 del 4.4.1964, p. 863/64).
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 84).
Intermediari del commercio, dell’industria e dell’artigianato
21. 364 L 0224: Direttiva 64/224/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività di intermediari del commercio, dell’industria e dell’artigianato (GU 56 del 4.4.1964, p. 869/64), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europea del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 85);
179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 89);
-185 I : Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 155);
-95/1/CE, Euratom, CECA adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:
a) l’articolo 3 è completato dal testo seguente:
“In Svizzera, per i non salariati: agente; per i salariati: rappresentante.”
Non salariati nel commercio al minuto
22. 368 L 0363: Direttiva 68/363/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI) (GU L 260 del 21.10.1968, p. 1), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 86).
23. 368 L 0364: Direttiva 68/364/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI) (CU L 260 del 22.10.1968, p. 6).
Non salariati nel commercio all’ingrosso del carbone e intermediari nel commercio del carbone
24. 370 L 0522: Direttiva 70/522/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1970, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della prestazione di servizi per le attività non salariate nel settore del commercio all’ingrosso del carbone: e le attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITI) (GU L 267 del 10.12.1970, p. 14), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 86).
25. 370 L 0523 Direttiva 70/523/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1970, -relativa alla modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate del commercio all’ingrosso del carbone ed in quello delle attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITI) (GU L 267 del 10.12.1970, p. 18).
Commercio e distribuzione di prodotti tossici
26. 374 L 0556: Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all’attuazione delle misure transitorie nel settore della attività attinenti al commercio e alla distruzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU L 307 del 18.11.1974, p. 1).
374 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel settore delle attività non salariale e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU L 307 del 18.11.1974, p. 5), modificata, da:
-95/I/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’unione europea.
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue: l’allegato è completato dal testo seguente:
“- in Svizzera: Tutti i prodotti e le sostanze tossiche di cui all’articolo 2 della legge sui prodotti tossici (RS 814.80) e in particolare quelli figuranti nel registro delle sostanze dei prodotti tossici delle classi 1, 2, e 3, a norma dell’articolo 3 del regolamento sulle sostanze tossiche (RS 814.801).”
Attività esercitate in modo ambulante
27. 375 L 0369: Direttiva 75/369/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, relative alle misure destinate a favorire l’esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività esercitate in modo ambulante e contenente in particolare misure transitorie per tali attività (GU L 167 del 30.6.1975, p. 29).
Agenti commerciali indipendenti
28. 386 L 0653: Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 13.12.1986, p. 17).
F. INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Industrie di trasformazione
29. 364 L 0427: Direttiva 64/427/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore e delle attività non salariale di trasformazione delle classi 23 – 40 CITI (Industria e artigianato) (GU 117 del 23.7.1964, p. 1863/64), modificata da:
-369 L 0077: Direttiva 69/77/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969 (GU L 59 del 10.3.1969, p. 8).
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue: “l’articolo 5, paragrafo 3 non è applicabile.”
30. 364 L 0429: Direttiva 64/429/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23 – 40 CITI (Industria e artigianato) (GU 117 del 23.7.1964, p. 1880/64), modificata da:
-172 B. Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 83).
Industrie estrattive
31. 364 L 0428: Direttiva 64/428/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate nelle industrie estrattive (classi 11 – 19 CITI) (GU 117 del 23.7.1964, p. 1871/64), modificata da:
-172 B: Atto relativo alla condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 81).
Elettricità, gas, acqua e servizi sanitari
32. 366 L 0162: Direttiva 66/162/CEE del Consiglio, del 28 febbraio 1966, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nelle attività non salariate dei settori elettricità, gas, acqua e servizi sanitari (ramo 5 CITI) (GU 42 dell’8.3.1966, p. 584/66), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alla Comunità europea del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 82).
Industrie alimentari e fabbricazione di bevande
33. 368 L 0365: Direttiva 68/365/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti alle industrie alimentari e alla fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI) (GU L 260 del 12.10.1968, p. 9), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 85).
34. 368 L 0366: Direttiva 68/366/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate delle industria alimentari e delle industrie di fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI) (GU L26D del 22.10.1968, p. 12).
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:
“l’articolo 6, paragrafo 3 non è applicabile.”
Ricerca (prospezione e trivellazione) di petrolio e gas naturale
35. 369 L 0082: Direttiva 69/82/CEE del Consiglio, del 13 marzo 1969, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nel settore della ricerca (prospezione e trivellazione) del petrolio e del gas naturale (ex classe 13 CITI) (GU L 68 del 19.3.1969, p. 4), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 82).
G. ATTIVITà AUSILIARIE DEI TRASPORTI
36. 382 L 0470 Direttiva 82/470/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1982, relativa a misure destinate a favorire l’esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI), nonchè dei depositari (gruppo 720 CITI) (GU L 213 del 21.7.1982, p. 1), modificata da:
-1 85 I : Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 156);
-95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:
a) l’articolo 3 è completato dal testo seguente:
“Svizzera
A. Spedizioniere
Dichiarante di dogana
B. Agente di viaggio
C. Agente di deposito
D. Perito in automobili
Verificatore dei pesi e delle misure”
H. INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA
37. 363 L 0607: Direttiva 63/607/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1963 ai fini dell’applicazione delle disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione di servizi in materia di cinematografia (GU 159 del 2.11.1963).
38. 365 L 0264: Seconda direttiva 65/264/CEE del Consiglio, del 13 maggio 1965, relativa all’applicazione delle disposizioni dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alle libertà di stabilimento ed alla libera prestazioni di servizi in materia di cinematografia (GU 85 del 19.5.1965, p. 1437/65). modificata da:
-172 B. Atto relativo alle condizioni d’adesione agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27-3.1972, p. 14).
39. 368 L 0369: Direttiva 68/369/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, concernente l’attuazione della libertà di stabilimento per le attività non salariate della distribuzione dei film (GU L 260 del 22.10.1968, p. 22), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 dal 27.3.1972, p. 82).
40. 370 L 0451: Direttiva 70/451/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, concernente l’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi del settore della delle attività non salariate di produzione di film (GU L 218 del 3.10.1970, p. 37), modificata da:
-172 B.- Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 88).
I. ALTRI SETTORI
Servizi forniti alle imprese nel settore degli affari immobiliari e in altri settori
41. 367 L 0043: Direttiva 67/43/CEE del Consiglio, del 12 gennaio 1967, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariato attinenti:
1. al settore degli “Affari immobiliari (escluso 6401)” (Gruppo ex 640 CITI)
2. al settore di taluni “Servizi forniti alle imprese non classificati altrove” (Gruppo 839 CITI) (GU 10 del 19.1.1957), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 82).
-179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 89);
-1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 156);
-95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:
a) all’articolo 2, il paragrafo 3 è completato dal testo seguente:
“In Svizzera:
– agente immobiliare,
– amministratore di stabili,
– fiduciario immobiliare.”
Settore dei servizi personali
42. 368 L 0367; Direttiva 68/367/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI):
1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITI),
2. alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CITI) (GU L 260 del 29.10.1968, p. 16), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 86).
43. 368 L 0368: Direttiva 68/368/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitoria nel settore delle attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI)
1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITI),
2. alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CITI) (GU L 260 del 29.10.1968, p. 19).
Attività varie
44. 375 L 0368: Direttiva 75/368/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente misure destinate a favorire l’esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per quanto riguarda varie attività (ex 01-classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività (GU L 167 del 30.6.1975, p. 22).
Parrucchieri
45. 382 L 0489: Direttiva 82/489/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri (GU L 218 del 27.7.1982, p. 24).
J. AGRICOLTURA
46. 363 L 0261: Direttiva 63/261/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, che fissa le modalità per l’attuazione nel settore agricolo della libertà di stabilimento nel territorio di uno Stato membro dei cittadini degli altri paesi della Comunità che abbiano lavorato come salariati agricoli in detto Stato membro per due anni consecutivi (GU 62 del 20.4.1963, p. 1323/63), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesioni alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 14).
47. 363 L 0262: Direttiva 63/262/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle aziende agricole abbandonate o incolte da più di due anni (GU 62 del 20.4.1963, p. 1326/63), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 14).
48. 365 L 0001: Direttiva 65/1/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1964, che fissa le modalità di realizzazione della libera prestazione dei servizi nelle attività dell’agricoltura e dell’ortofrutticoltura (GU 1 del 8.1.1965, p. 1/65), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e degli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 79).
49. 367 L 0530: Direttiva 67/530/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di trasferirsi da un’azienda agricola all’altra (GU 190 del 10.8.1967, p. 1), modificata da:
-171 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 79).
50. 367 L 0531: Direttiva 67/531/CEE – del Consiglio, del 25 maggio l967, relativa all’applicazione della legislazione degli Stati Membri, in materia di contratti agrari, agli agricoltori cittadini degli altri Stati Membri (GU 190 del 10.8.1967, p. 3), modificata da:
-171 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 80).
51. 367 L 0532: Direttiva 67/532/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa alla libertà, per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle cooperative (GU 190 del 10.8.1967, p. 5), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 80).
52. 367 L 0654: Direttiva 67/654/CEE del Consiglio, del 24 ottobre 1967, che fissa le modalità di realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività non salariate della silvicoltura e dello sfruttamento forestale (GU 263 del 30.10.1967, p. 6), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 80).
53. 368 L 0192: Direttiva 68/192/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato Membro stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di credito (GU L 93 del 17.4.1968, p. 13), modificata da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 80).
54. 368 L 0415: Direttiva 68/415/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato Membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di aiuto (GU L 308 del 23.12.1963, p. 17).
55. 371 L 0018: Direttiva 71/18/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1970, che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle attività non salariate connesse con l’agricoltura e con l’ortofrutticoltura (GU L 8 del 11.1.1971, p. 24), modificate da:
-172 B: Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati – Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 80).
K. VARIE
56. 385 D 0368: Decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee (GU L 199 del 31.7.1985, p. 56).
SEZIONE B – ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO
Le parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:
In generale
57. C/81/74/p.1: Comunicazione della Commissione concernente i certificati, le dichiarazioni e le attestazioni previste dalle direttive adottate fino al 1o giugno 1973 dal Consiglio in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, riguardanti l’onorabilità, l’assenza di fallimento, il tipo e la durata delle attività esercitate nei paesi d’origine (GU C 81 del 13.7.1974, p. 1).
58. 374 Y 0820(01): Risoluzione del Consiglio, del 6 giugno 1974, per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli (GU C 98 del 20.8.1974, p. 1).
Sistema generale
59. 389 L 0048: Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa alla direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 24.1989, p. 23).
Medici
60. 375 X 0366: Raccomandazione 75/366/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975; riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di medico rilasciato in un paese terzo (GU L 167 del 30.6.1975, p. 20).
61. 375 X 0367: Raccomandazione 73/367/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativa alla formazione clinica del medico (GU L 167 del 30.6.1975, p. 21).
62. 375 Y 0701(01): Dichiarazioni del Consiglio, in occasione dell’adozione dei testi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi medici nella Comunità (GU C 146 del 1.7.1975 p. 1).
63. 386 X 0458; Raccomandazione 86/458/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di medico generico rilasciato in uno Stato terzo (GU L 267 del 30.6.1975, p.30).
64. 389 X 0601; Raccomandazione 89/601/CEE della Commissione, dell’8 novembre 1989, riguardante la formazione in oncologia del personale sanitario (GU L 346 del 27.11.1989, p.1).
Dentisti
65. 378 Y 0824(01): Dichiarazione relativa alla direttiva concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di dentista (GU C 202 del 24.11.1978, p. 1).
Medicina veterinaria
66. 378 X 1029: Raccomandazione 78/1029/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di veterinario rilasciato in un paese terzo (GU L 362 del 23.12.1978, p. 12).
67. 378 Y 1223(01): Dichiarazioni concernenti la direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU C 308 del 23.12.1978, p. 1).
Farmacia
68. 385 X 0435: Raccomandazione 85/435/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di farmacista rilasciato in uno Stato terzo (GU L 253 del 24.9.1985, p. 45).
Architettura
69. 385 X 0386: Raccomandazione 85/386/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, riguardante i titolari di un diploma nel settore dell’architettura rilasciato in un paese terzo (GU L 223 del 21.8.1985, p. 28).
Commercio all’ingrosso
70. 365 X 0077: Raccomandazione 65/77/CEE della Commissione, del 12 gennaio 1965, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l’esercizio della professione nel paese di provenienza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 64/222/CEE del Consiglio (GU 24 del 11.2.1965, p. 413/65).
Industria e artigianato
71. 365 X 0076: Raccomandazione 65/76/CEE della Commissione, del 12 gennaio 1965, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l’esercizio della professione nel paese di provenienza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 64/427/CEE del Consiglio (GU 24 del 11.2.1965, p. 410/65).
72. 369 X 0174: Raccomandazione 69/174/CEE della Commissione, del 22 maggio 1969, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l’esercizio della professione nel paese di provenienza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 68/366/CEE del Consiglio (GU L 146 del 18.6.1969, p. 4).
PROTOCOLLO SULLE RESIDENZE SECONDARIE IN DANIMARCA
Le Parti contraenti convengono che il Protocollo n. 1 del trattato che istituisce la Comunità europea, concernente l’acquisto di beni immobili in Danimarca, si applica anche al presente Accordo relativamente all’acquisto in Danimarca di residenze secondarie da parte di cittadini svizzeri.
PROTOCOLLO CONCERNENTE LE ISOLE ALAND
“Le Parti contraenti convengono che il Protocollo n. 2 dell’Atto di adesione della Finlandia all’Unione europea, concernente le Isole Aland, si applica anche al presente Accordo.
ATTO FINALE
I plenipotenziari:
del REGNO DEL BELGIO,
del REGNO DI DANIMARCA,
della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
della REPUBBLICA ELLENICA,
del REGNO DI SPAGNA,
della REPUBBLICA FRANCESE,
dell’IRLANDA,
della REPUBBLICA ITALIANA,
del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
del REGNO DEI PAESI BASSI,
della REPUBBLICA D’AUSTRIA,
della REPUBBLICA PORTOGHESE,
della REPUBBLICA DI FINLANDIA,
del REGNO DI SVEZIA,
del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
della COMUNITA’ EUROPEA,
da una parte,
e
della CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
dall’altra,
riuniti addì 21.06.1999 a Lussemburgo per la firma dell’accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencati in appresso e acclusi al presente Atto finale:
Dichiarazione comune sulla liberalizzazione generale della prestazione di servizi
Dichiarazione comune sulle pensioni degli ex funzionari delle istituzioni delle CE che risiedono in Svizzera
Dichiarazione comune relativa all’applicazione dell’accordo
Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari
Essi hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente Atto finale:
Dichiarazione della Svizzera sul rinnovo dell’accordo,
Dichiarazione della Svizzera sulla politica in materia di migrazione e di asilo.
Dichiarazione della Svizzera sul riconoscimento dei diplomi di architetto
Dichiarazione della CE e dei suoi Stati membri relativa agli articoli 1 e 17 dell’allegato I
Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLA LIBERALIZZAZIONE GENERALE DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Le Parti contraenti si impegnano ad avviare appena possibile negoziati per una liberalizzazione generale della prestazione di servizi.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLE PENSIONI DEGLI EX FUNZIONARI DELLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITA’ EUROPEE CHE RISIEDONO IN SVIZZERA
La Commissione delle Comunità europee e la Svizzera si impegnano a cercare una soluzione adeguata al problema della doppia imposizione delle pensioni degli ex funzionari delle istituzioni delle Comunità europee che risiedono in Svizzera.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO IN MERITO A FUTURI NEGOZIATI SUPPLEMENTARI
Le Parti contraenti prenderanno le disposizioni necessarie per applicare l'”acquis comunitario” ai cittadini dell’altra Parte contraente conformemente all’accordo concluso tra di esse.
DICHIARAZIONE COMUNE IN MERITO A FUTURI NEGOZIATI SUPPLEMENTARI
La Comunità europea e la Confederazione svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l’azionamento del protocollo n. 2 dell’accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l’ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.
DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA SUL RINNOVO DELL’ACCORDO
La Svizzera dichiara, che durante il settimo anno di applicazione dell’accordo, si pronuncerà sul suo rinnovo in conformità delle sue procedure interne.
DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA SULLA POLITICA IN MATERIA DI MIGRAZIONE E DI ASILO
La Svizzera ribadisce la propria volontà di rafforzare la cooperazione con l’UE e i suoi Stati membri nel settore della politica in materia di migrazione e di asilo. In tale prospettiva essa è disposta a partecipare al sistema di coordinamento dell’US in materia di domande d’asilo e propone l’avvio di negoziati per la conclusione di una convenzione parallela alla convenzione di Dublino (convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmati a Dublino il 15 giugno 1990).
DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA SUL RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI DI ARCHITETTO
La Svizzera proporrà al Comitato Misto circolazione delle persone, immediatamente dopo la sua costituzione, di decidere l’inserimento del riconoscimento dei diplomi di architetto rilasciati dalle scuole universitarie professionali svizzere nell’allegato dell’accordo sulla libera circolazione delle persone, conformemente alle disposizioni della direttiva 85/384/CEE del 10 giugno 1986.
DICHIARAZIONE DELLA CE E DEI SUOI STATI MEMBRI RELATIVA AGLI ARTICOLI 1 E 17 DELL’ALLEGATO I
La Comunità europea e i suoi Stati membri dichiarano che gli articoli 1 e 17 dell’allegato I dell’accordo non pregiudicano l’acquis comunitario riguardante le condizioni di distaccamento dei lavoratori, cittadini di un paese terzo nel quadro di una prestazione transfrontaliera di servizi.
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SVIZZERA AI COMITATI
Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti
– Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST)
– Commissione: amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti
– Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore
– Comitati consultivi per le rotte aeree e per l’applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.
I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.
Per quanto riguarda gli altri Comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l’acquis comunitaria o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell’articolo 100 dell’accordo SEE.
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