Convenzione di Dublino – “Convenzione sulla determinazione dello stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli stati membri della Comunità Europea”.
Convenzione sulla determinazione dello stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli stati membri delle Comunità Europee.
Sua Maestà il Re dei Belgi
Sua Maestà la Regina di Danimarca
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania
Il Presidente della Repubblica Ellenica
Sua Maestà il Re di Spagna
Il Presidente della Repubblica francese
Il Presidente dell’Irlanda
Il Presidente della Repubblica Italiana
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi
Il Presidente della Repubblica portoghese
Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
in appresso denominati “Stati membri“.
Considerando l’obiettivo di armonizzare le politiche in materia di asilo, fissato dal Consiglio europeo di Strasburgo dell’8 e 9 dicembre 1989;
Decisi, nel rispetto della loro comune tradizione umanitaria, a garantire ai rifugiati un’adeguata protezione, come previsto dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, in appresso denominati rispettivamente “convenzione di Ginevra” e protocollo di New York;
Considerando l’obiettivo comune di uno spazio senza frontiere interne nel cui ambito, in particolare, sarà garantita la libera circolazione delle persone conformemente alle disposizioni del trattato che istituisce al Comunità economica europea, modificato dall’atto unico europeo;
Consapevoli della necessità di adottare misure per evitare che la realizzazione di questo obiettivo determini situazioni che lascino troppo a lungo un richiedente l’asilo nell’incertezza quanto all’esito della sua domanda e desiderosi di dare a ogni richiedente l’asilo la garanzia che la sua domanda sarà esaminata da uno Stato membro e di evitare che i richiedenti l’asilo siano successivamente rinviati da uno Stato membro ad un altro senza che nessuno di questi Stati si riconosca competente per l’esame della domanda di asilo.
Desiderosi di proseguire il dialogo avviato con l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati al fine di raggiungere i suddetti obiettivi;
Decisi ad attuare, per l’applicazione della presente convenzione, una stretta cooperazione con mezzi diversi e, tra questi, lo scambio di informazioni;
Hanno deciso di concludere la presente convenzione e a tal fine hanno designato:
Sua Maestà il Re dei Belgi
Sua Maestà la Regina di Danimarca
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania
Il Presidente della Repubblica ellenica
Sua Maestà il Re di Spagna
Il Presidente della Repubblica francese
Il Presidente dell’Irlanda
Il Presidente della Repubblica Italiana
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo
Sua maestà la Regina dei Paesi Bassi
Il Presidente della Repubblica portoghese
Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,
Hanno convenuto le disposizioni che seguono:
Art. 1
Ai fini della presente convenzione si intende per:
straniero chi non è cittadino di uno Stato membro;
domanda di asilo; domanda con cui uno straniero chiede ad uno Stato membro la protezione della convenzione di Ginevra invocando la qualità di rifugiato ai sensi dell’articolo 1 della summenzionata convenzione, modificata dal protocollo di New York;
richiedente l’asilo: straniero che ha presentato una domanda di asilo in merito alla quale non è ancora stata presa una decisione definitiva;
esame di una domanda di asilo: l’insieme dei provvedimenti relativi all’esame di una domanda di asilo, delle decisioni o delle sentenze ad essa afferenti, adottati dalle autorità competenti, ad eccezione delle procedure di determinazione dello Stato competente per l’esame della domanda di asilo in virtù delle disposizioni della presente convenzione;
titolo di soggiorno: qualsiasi autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro che autorizzi il soggiorno di uno straniero nel suo territorio, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciate durante l’istruzione di una domanda per ottenere un titolo di soggiorno o di una domanda di asilo;
visto d’entrata: autorizzazione o decisione di uno Stato membro per consentire il transito di uno straniero attraverso il suo territorio, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni di ingresso;
visto di transito: autorizzazione o decisione di uno Stato membro per consentire il transito di uno straniero attraverso il suo territorio o nella zona di transito di un porto o di un aeroporto, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni di transito.
La natura del visto viene valutata in relazione alle definizioni di cui al paragrafo 1, lettere f) e g).
Art. 2
Gli Stati membri riaffermano i propri obblighi ai sensi della convenzione di Ginevra, modificata dal protocollo di New York, senza alcuna limitazione geografica della sfera di applicazione di questi strumenti, e il loro impegno a cooperare coni servizi dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ai fini dell’applicazione di questi strumenti.
Art. 3
Gli Stati membri si impegnano affinché la domanda di asilo di qualsiasi straniero, presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio sia esaminata.
La domanda è presa in esame da un solo Stato membro, secondo i criteri previsti dalla presente convenzione. I criteri di cui agli articoli da 4 a 8 si applicano seguendo l’ordine in cui sono presentati.
La domanda è presa in esame da detto Stato in conformità della sua legislazione nazionale e dei suoi obblighi internazionali.
Ogni Stato membro ha diritto di prendere in esame una domanda di asilo presentatagli da uno straniero, anche se detto esame non gli compete in virtù dei criteri definiti nella presente convenzione, a condizione che il richiedente l’asilo vi consenta. Lo stato membro competente secondo i succitati criteri è quindi liberato dai suoi obblighi che vengono trasferiti allo Stato membro che desidera prendere in esame la domanda di asilo. Quest’ultimo Stato informa lo Stato membro competente in conformità dei suddetti criteri, se quest’ultimo è stato adito con tale domanda.
Ogni Stato membro mantiene la possibilità, conformemente alla propria legislazione nazionale, di inviare un richiedente l’asilo in uno Stato terzo, nel rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra, modificata dal protocollo di New York.
Il procedimento per la determinazione dello Stato membro che a norma della presente convenzione è competente per l’esame della domanda di asilo ha inizio allorché una domanda di asilo viene sottoposta ad uno Stato membro per la prima volta.
Lo Stato membro al quale è presentata la domanda di asilo è tenuto alle condizioni di cui all’articolo 13 e al fine di concludere il procedimento di determinazione dello Stato competente per l’esame della domanda di asilo, ad accettare il richiedente l’asilo che si trovi in un altro Stato membro ove abbia presentato una domanda di asilo dopo aver ritirato la sua domanda durante il procedimento di determinazione dello Stato competente.
Tale obbligo cessa se il richiedente l’asilo ha lasciato nel frattempo il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o se uno Stato membro gli ha concesso un titolo di soggiorno di durata superiore a tre mesi.
Art. 4
Se ad un membro della famiglia del richiedente l’asilo è stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra, modificata dal protocollo di New York, in uno Stato membro ove risiede legalmente, questo Stato è responsabile dell’esame della domanda, purché gli interessati lo desiderino.
Membro della famiglia sono esclusivamente il coniuge del richiedente l’asilo, i figli di età inferiore ai 18 anni, non sposati, oppure il padre o la madre se il richiedente l’asilo è egli stesso minore di età inferiore ai 18 anni non sposato.
Art. 5
Se il richiedente l’asilo ha un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo è quello che ha rilasciato tale titolo.
Se il richiedente l’asilo è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo è quello che ha rilasciato il visto tranne nei seguenti casi:
se il visto è quello rilasciato su autorizzazione scritta di un altro Stato membro, l’esame della domanda di asilo compete a quest’ultimo. Allorché uno Stato membro consulta preventivamente, per ragioni essenzialmente di sicurezza, le autorità centrali di un latro Stato membro, l’accordo di quest’ultimo non costituisce un’autorizzazione scritta ai sensi della presente disposizione;
se il richiedente l’asilo, titolare di un visto di transito, presenta la sua domanda di un altro Stato membro nel quale non è soggetto all’obbligo del visto, l’esame della domanda di asilo compete a quest’ultimo Stato;
se il richiedente l’asilo, titolare di un visto di transito, presenta la sua domanda nello Stato che gli ha rilasciato detto visto e che ha ricevuto conferma scritta da parte delle autorità diplomatiche o consolari dello Stato membro di destinazione che lo straniero dispensato dall’obbligo di visto soddisfa le condizioni di ingresso vigenti in questo Stato, l’esame della domanda di asilo compete a quest’ultimo Stato.
Se il richiedente l’asilo è titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso di validità rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo è nell’ordine:
lo Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, in caso di identica durata di validità di questi titoli, lo Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più lontana;
lo Stato che rilasciato il visto con la scadenza più lontana, quando i vari visti sono di analoga natura;
quando si tratta di visti di natura diversa, lo Stato che ha rilasciato il visto di più lunga durata di validità o, in caso di identica durata di validità, lo Stato che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana. Tale disposizione non è applicabile qualora il richiedente sia titolare di uno o più visti di transito rilasciati su presentazione di un visto di entrata in un altro Stato membro. In questo caso è competente tale Stato membro.
Se il richiedente l’asilo ha soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli hanno effettivamente consentito l’ingresso nel territorio di uno Stato membro, i paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fino a che lo straniero non abbia lasciato il territorio degli Stati membri.
Qualora il richiedente l’asilo sia titolare di uno o più titoli di soggiorno scaduti da più di due anni o di uno o più visti scaduti da più di sei mesi che gli hanno effettivamente consentito l’ingresso nel territorio di uno Stato membro e se lo straniero non è uscito dal territorio comune, è competente lo Stato membro in cui è presentata la domanda.
Art. 6
Se il richiedente l’asilo ha varcato irregolarmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da uno Stato non membro delle Comunità europee, la frontiera di uno Stato membro, e se il suo ingresso attraverso detta frontiera può essere provato, l’esame della domanda di asilo è di competenza di quest’ultimo Stato membro.
La competenza di detto Stato è tuttavia esclusa qualora sia provato che il richiedente l’asilo ha soggiornato nello Stato membro nel quale ha presentato la sua domanda almeno sei mesi prima della presentazione della domanda stessa, in tal caso l’esame della domanda di asilo è di competenza di quest’ultimo Stato.
Art. 7
L’esame della domanda di asilo compete allo Stato membro responsabile del controllo dell’entrata dello straniero nel territorio degli Stati membri, a meno che, dopo essere legalmente entrato in uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, lo straniero non presenti la domanda di asilo in un altro Stato membro in cui è parimenti dispensato dal visto per l’ingresso nel suo territorio. In questo caso l’esame della domanda di asilo compete a quest’ultimo Stato.
Fino all’entrata in vigore di un accordo tra gli Stati membri in materia di modalità di attraversamento dei confini esterni, lo Stato membro che autorizza un transito senza visto attraverso le zone di transito dei suoi aeroporti non è considerato responsabile del controllo dell’entrata, per viaggiatori che non escono dalla zona di transito.
Qualora la domanda di asilo sia presentata al momento del transito in un aeroporto di uno Stato membro l’esame di detta domanda compete a quest’ultimo Stato.
Art. 8
Se lo Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo non può essere designato in base agli altri criteri previsti nella presente convenzione, l’esame della domanda di asilo è di competenza del primo Stato membro al quale essa è stata presentata.
Art. 9
Ogni Stato membro, anche se non competente per l’esame in base ai criteri previsti nella presente convenzione, può esaminare per motivi umanitari, in particolare di carattere familiare o culturale, una domanda di asilo a richiesta di un altro Stato membro, a condizione tuttavia che il richiedente l’asilo lo desideri.
Se lo Stato membro interpellato accetta della richiesta, la competenza in merito viene ad esso trasferita.
Art. 10
Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo in base ai criteri previsti nella presente convenzione ha l’obbligo di:
accettare alle condizioni di cui all’art.11, il richiedente l’asilo che ha presentato domanda in un altro Stato membro;
condurre a termine l’esame della domanda di asilo;
riammettere o riprendere alle condizioni di cui all’art.13 il richiedente l’asilo la cui domanda è in esame e che si trova irregolarmente in un altro Stato membro;
riprendere alle condizioni di cui all’art.13 il richiedente l’asilo che abbia formulato una domanda di asilo in un altro Stato membro dopo aver ritirato la domanda oggetto d’esame;
riprendere alle condizioni di cui all’art.13 lo straniero di cui ha respinto la domanda e che si trova irregolarmente in un altro Stato membro.
Se uno Stato membro rilascia al richiedente l’asilo un titolo di soggiorno di durata superiore a tre mesi, gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e) gli sono trasferiti.
Gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d) si estinguono se lo straniero in questione ha lasciato il territorio degli Stati membri per un periodo non inferiore a tre mesi.
Gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere d) e e) si estinguono se lo Stato competente per l’esame della domanda di asilo ha adottato e effettivamente applicato, successivamente al ritiro o al respingimento della domanda, le misure necessarie affinché lo straniero si rechi nel suo Paese di origine o in qualsiasi altro Paese nel quale possa legalmente recarsi.
Art. 11
Se lo Stato membro al quale una domanda di asilo è stata presentata ritiene che la competenza per l’esame di detta domanda incomba ad un altro Stato membro, esso può richiedere a quest’ultimo di accettare l’interessato quanto più rapidamente possibile e comunque entro sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo.
Se la richiesta non è formulata entro sei mesi, l’esame della domanda di asilo è di competenza dello Stato al quale la domanda di asilo è stata presentata.
La richiesta deve essere corredata dei dati occorrenti alle autorità dello Stato cui è stata sottoposta la richiesta per poter riconoscere la competenza di questo Stato in base ai criteri definiti dalla presente convenzione.
La determinazione dello Stato competente in applicazione di tali criteri è effettuata sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente l’asilo ha presentato per la prima volta la sua domanda ad uno Stato membro.
Lo Stato membro ha l’obbligo di pronunciarsi in merito alla richiesta entro tre mesi dalla data di presentazione della stessa. La mancata risposta alla scadenza di tale termine equivale all’accettazione della richiesta.
Il trasferimento del richiedente l’asilo dallo Stato membro ove è stata presentata la domanda di asilo allo Stato membro competente deve avvenire al massimo un mese dopo l’accettazione della richiesta o un mese dopo la conclusione della procedura contenziosa eventualmente avviata dallo straniero contro la decisione di trasferimento qualora la procedura ha effetto sospensivo.
Le modalità specifiche per l’accettazione dell’interessato potranno essere ulteriormente precisate da disposizioni adottate in applicazione dell’articolo 18.
Art. 12
Se una domanda di asilo è presentata presso le competenti autorità di uno Stato membro da un richiedente che si trova nel territorio di un altro Stato membro, la determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo spetta allo Stato membro nel cui territorio il richiedente si trova. Detto Stato è informato senza indugio dallo Stato membro cui è stata presentata la domanda e, quindi, ai fini dell’applicazione della presente convenzione, esso è considerato come lo Stato membro presso il quale la domanda di asilo è stata presentata.
Art. 12
Se una domanda di asilo è presentata presso le competenti autorità di uno Stato membro da un richiedente che si trova nel territorio di un altro Stato membro, la determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo spetta allo Stato membro cui è stata presentata la domanda e, quindi, ai fini dell’applicazione della presente convenzione, esso è considerato come lo Stato membro presso il quale la domanda di asilo è stata presentata.
Art. 13
La riaccettazione di un richiedente l’asilo nei casi di cui all’articolo 3, paragrafo 7 e all’articolo 10 avviene secondo le seguenti modalità:
la richiesta di riaccettazione deve essere corredata dei dati occorrenti allo Stato cui detta richiesta è stata presentata per constatare la propria competenza conformemente all’art. 3, paragrafo 7 e all’art. 10;
lo Stato cui viene richiesta la riaccettazione ha l’obbligo di rispondere nel termine di otto giorni a decorrere dalla data della richiesta. Esso è tenuto a riaccettare effettivamente il richiedente l’asilo entro i più brevi termini e al massimo entro un mese dall’accettazione della ripresa a carico.
Le modalità specifiche per la riaccettazione potranno essere ulteriormente precisate da disposizioni adottate in applicazione dell’art. 18.
Art. 14
Gli Stati membri procedono a scambi reciproci riguardanti:
le disposizioni legislative o regolamentari o le prassi nazionali o applicabili in materia di asilo;
i dati statistici relativi al numero mensile di richiedenti l’asilo e alla loro ripartizione per nazionalità. essi vengono trasmessi trimestralmente tramite il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che ne assicura la diffusione agli Stati membri, alla Commissione delle Comunità europee e all’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Gli Stati membri possono procedere a reciproci scambi riguardanti:
le informazioni di carattere generale sulle nuove tendenze in materia di domande di asilo;
le informazioni di carattere generale sulla situazione nei Paesi di origine o di provenienza dei richiedenti l’asilo.
Se lo Stato membro che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 desidera che le stesse siano considerate riservate, gli altri Stati membri devono rispettare tale loro carattere.
Art. 15
Ogni Stato membro comunica a qualsiasi Stato membro che ne faccia domanda le informazioni di carattere personale necessarie per:
determinare lo Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo;
l’esame della domanda di asilo;
esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
Dette informazioni possono riguardare esclusivamente:
i dati personali del richiedente ed eventualmente dei membri della sua famiglia (cognome, nome – eventualmente cognome precedente – soprannomi o pseudonimi, nazionalità – attuale e precedente – data e luogo di nascita);
i documenti d’identità e di viaggio (dati, durata di validità, data di rilascio, autorità che li ha rilasciati, luogo del rilascio, ecc.);
gli altri elementi necessari per l’identificazione del richiedente;
i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;
i documenti di soggiorno o i visti rilasciati da uno Stato membro;
il luogo in cui è stata presentata la domanda;
la data dell’eventuale presentazione di una precedente domanda di asilo, la data di presentazione della domanda attuale, lo stato della procedura e l’eventuale decisione adottata.
Uno Stato membro può inoltre chiedere ad un altro Stato membro di comunicare i motivi invocati dal richiedente l’asilo a sostegno della sua domanda e, se del caso, i motivi della decisione presa nei suoi confronti. Spetta allo Stato membro richiesto giudicare se può o meno dare seguito alla richiesta presentatagli. Comunque la comunicazione di dette informazioni è subordinata all’assenso del richiedente l’asilo.
Lo scambio di informazioni si fa su richiesta di uno Stato membro e può aver luogo esclusivamente tra le autorità la cui designazione, da parte di ogni Stato membro, è comunicata al Comitato di cui all’articolo 18.
Le informazioni fornite possono essere utilizzate soltanto ai fini previsti al paragrafo 1. In ogni Stato membro queste informazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità e giurisdizioni aventi il compito di:
determinare lo stato competente per l’esame della domanda di asilo;
esaminare la domanda di asilo;
dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
Lo Stato membro che trasmette i dati ne cura l’esattezza e l’attualità.
Qualora risulti che i dati forniti da detto Stato membro sono inesatti o non avrebbero dovuto essere trasmessi, gli Stati membri destinatari ne sono immediatamente informati. Essi debbono rettificare tali dati o eliminarli.
Il richiedente l’asilo ha diritto a farsi comunicare, su richiesta, i dati trasmessi che, lo riguardano, fintantoché sono disponibili.
Se egli constata che tali dati sono inesatti o non avrebbero dovuto essere trasmessi, egli ha il diritto ad ottenere che essi vengano rettificati o eliminati. Questo diritto è esercitato alle condizioni previste al paragrafo 6.
La trasmissione e la ricezione delle informazioni scambiate è oggetto di annotazione in ogni Stato membro interessato.
Questi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario ai fini per cui essi sono stati scambiati. la necessità di conservarli deve essere valutata al momento opportuno dallo Stato membro interessato.
In ogni caso alle informazioni comunicate è accordata almeno la stessa protezione di quella che lo Stato destinatario riserva a informazioni di tipo analogo.
Se i dati non sono trattati automaticamente, ma in altra maniera, ogni Stato membro prende misure appropriate per garantire l’osservanza del presente articolo mediante controlli efficaci. Se uno Stato membro dispone di un servizio del tipo di quello menzionato al paragrafo 12 esso può incaricare tale servizio di assumere i compiti di controllo.
Se uno o più Stati membri desiderano informatizzare il trattamento di tutti o di parte dei dati di cui ci paragrafi 2 e 3, l’informatizzazione è ammessa soltanto se gli Stati interessati hanno adottato una legislazione applicabile a tale trattamento che attui i principi della convenzione di Strasburgo del 28 febbraio 1981 per la protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, e se hanno affidato ad un’istanza nazionale adeguata il controllo indipendente del trattamento e l’uso dei dati trasmessi conformemente alla presente convenzione.
Art. 16
Ogni Stato membro può presentare al comitato di cui all’articolo 18 progetti di revisione della presente convenzione, aventi lo scopo di eliminare le difficoltà riscontrate nella sua attuazione.
Se si rileva necessaria una revisione o una modifica della presente convenzione in funzione della realizzazione delle finalità dell’articolo 8 A del trattato che istituisce la Comunità economica europea, collegata in particolare all’instaurazione di una politica di asilo armonizzata e di una politica comune in materia di visti, lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio delle Comunità europee organizza una riunione del Comitato di cui all’articolo 18.
Le revisioni o le modifiche della presente convenzione sono adottate dal Comitato di cui all’articolo 18. Esse entrano in vigore conformemente all’articolo 22.
Art. 17
Qualora per uno Stato membro si presentino rilevanti difficoltà a seguito di un mutamento sostanziale delle circostanze nelle quali è stata conclusa la presente convenzione, detto Stato può rivolgersi al Comitato di cui all’articolo 18 affinché quest’ultimo proponga agli Stati membri misure per far fronte a questa situazione o adotti le revisioni o le modifiche che risulta necessario apportare alla presente convenzione e che entrano in vigore alle condizioni previste all’articolo 16, paragrafo 3.
Se al termine di un periodo di sei mesi la situazione di cui al paragrafo 1 persiste, il Comitato, deliberando conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, può autorizzare lo Stato membro interessato da questo mutamento a sospendere provvisoriamente l’applicazione delle disposizioni della convenzione; questa sospensione non deve ostacolare il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 8 A del trattato che istituisce la Comunità economica europea o contravvenire ad altri obblighi internazionali degli Stati membri.
Durante la sospensione di cui al paragrafo 2 il Comitato, se non ha ancora raggiunto un accordo, prosegue i suoi lavori allo scopo di rivedere le disposizioni della presente convenzione.
Art. 18
E’ istituito un Comitato composto da un rappresentante del governo di ogni Stato membro.
La Presidenza di tale Comitato spetta allo Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio delle Comunità europee.
La Commissione delle Comunità europee può assistere ai lavori del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al paragrafo 4.
Il Comitato esamina, su richiesta di uno o più Stati membri, qualsiasi problema di carattere generale relativo all’applicazione e all’interpretazione della presente convenzione.
Il Comitato adotta le misure di cui all’articolo 11, paragrafo 6 e all’articolo 13, paragrafo 2 e dà l’autorizzazione di cui all’articolo 17, paragrafo 2.
Il Comitato adotta a norma dell’articolo 16 e 17 le revisioni o le modifiche della presente convenzione.
Il Comitato adotta le sue decisioni all’unanimità, salvo quando delibera l’applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2; in quest’ultimo caso esso adotta le sue decisioni alla maggioranza di due terzi dei voti dei suoi membri.
Il Comitato stabilisce le proprie norme procedurali e può creare gruppi di lavoro.
Il segretariato del Comitato e dei gruppi di lavoro è affidato al segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee.
Art. 19
Per quanto concerne il Regno di Danimarca, le disposizioni della presente convenzione non applicabili alle isole Faeroer ed alla Groenlandia, salvo dichiarazione contraria del regno di Danimarca. Tale dichiarazione può essere fatta in qualsiasi momento mediante comunicazione al governo dell’Irlanda che ne informa i governi degli altri Stati membri.
Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni della presente convenzione sono applicabili soltanto al territorio europeo della Repubblica francese.
Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, le disposizioni della presente convenzione sono applicabili soltanto al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.
Per quanto riguarda il Regno Unito, le disposizioni della presente convenzione sono applicabili al Regno Unito stesso ed ai territori europei di cui esso assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero. Esse non sono tuttavia applicabili al Bailiwick of Jersey ed all’Isola di Man, salvo dichiarazione contraria del regno Unito. Tale dichiarazione può essere fatta in qualsiasi momento mediante comunicazione al Governo dell’Irlanda che ne informa i Governi degli altri Stati membri.
Art. 20
E’ esclusa la possibilità di formulare riserve alla presente convenzione.
Art. 21
La presente convenzione è aperta all’adesione di qualsiasi Stato che diventi membro delle Comunità europee.
Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il governo dell’Irlanda.
La presente convenzione entra in vigore per ciascuno Stato che vi aderisca il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione.
Art. 22
La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il governo dell’Irlanda.
Il governo dell’Irlanda notifica ai governi degli altri Stati membri il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di ratificazione.
La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dello Stato firmatario che espleterà per ultimo tale formalità.
Lo Stato depositario degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione informa gli Stati membri della data di entrata in vigore della presente convenzione.
Fatto a Dublino, addì quindici giugno millenovecentonovanta, a Roma, addì sette dicembre millenovecentonovanta e a Lussemburgo, addì tredici giugno millenovecentonovantuno, in esemplare unico, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, il cui testo in ciascuna di queste lingue fa ugualmente fede ed è depositato negli archivi del Governo d’Irlanda che provvederà a rimettere copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri.
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