Separazione, calcolo dell’assegno di mantenimiento del coniuge (moglie o marito)
Avvocato Separazione | Studio Legale Marzorati
L’assegno di mantenimento del coniuge (moglie marito) separato più debole è una forma di assistenza materiale tra moglie e maritoin quanto la separazione non scioglie il matrimonio ma si limita ad attenuarne alcuni effetti. Se il richiedente possiede determinati requisiti, il calcolo dell’assegno viene effettuato sulla base della condizione economica dei coniugi.
Quali sono le modalità di versamento dell’assegno di mantenimento
Per poter ricevere l’assegno di mantenimento, salvo diversi accordi raggiunti dalla coppia, il coniuge deve svolgere espressa domandain sede di separazione giudiziale la quale non deve essere addebitabile al richiedente.
Il Giudice deve accertare che il coniuge che chiede l’assegno non abbia redditi propriche gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o, quantomeno, che non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Il Tribunale deve riscontrare la disparità economicatra i due coniugi, non favorendo – tuttavia – situazioni parassitarie.
Diversamente durante una separazione consensuale basta l’accordotra i coniugi sul versamento e, generalmente, il Tribunale non opera alcuna indagine in relazione all’equità dell’importo.
Quali sono le modalità di versamento dell’assegno di mantenimento
L’assegno di mantenimentopuò essere versato con cadenza mensile (cosiddetta periodica) ma anche in un’unica soluzione o con modalità alternative concordate tra i coniugi o stabilite – su richiesta – dal Tribunale.
Pagamenti dell’assegno con modalità alternative (mutuo, affitto, altri oneri)
Le parti al momento di decidere le modalità del versamento dell’assegno di mantenimento possono decidere (o chiedere al Tribunale) di trasferire da uno all’altro beni di particolare valore (ad esempio stabilire il passaggio di proprietà di un immobile) oppure sul mantenimento in forma specifica.
In particolare, quest’ultima forma può prevedere il pagamento da parte di un coniuge dell’affittoo del mutuoper l’abitazione dell’altro o, ancora, il provvedere ad alcune spese predeterminate (utenze, spese condominiali, costi dell’auto, ecc.).
Assegno in un’unica soluzione c.d. una tantum, differenza nella separazione e nel divorzio
Nella separazione dei coniugi (moglie marito) è ammesso il mantenimento in unica soluzione (c.d. una tantum) se marito e moglie sono d’accordo. I coniugi possono accordarsi per risolvere le questioni patrimoniali con un’unica corresponsione di una somma di denaro o di beni determinati. La disciplina, però, è diversa rispetto a quella stabilita nell’ambito del giudizio di divorzio.
Un patto simile deve essere preventivamente controllato dal Giudice che omologa la separazione consensuale e, nel caso in cui sia ritenuto congruo, può essere ammesso.
Tuttavia, è bene precisare che l’una tantumin fase di separazione non sarà immodificabile come quello previsto in sede di divorzioperché il coniuge beneficiario potrà chiedere una modifica delle condizioni di separazione, nel caso di variazione del suo stato economico o dell’altro coniuge e, inoltre, potrà ottenere la rinegoziazione di tutti gli accordi al momento del divorzio.
Le parti, quindi, devono essere opportunamente consigliate sulla convenienza di giungere ad una simile scelta perché potrebbero erroneamente pensare di definire in maniera non modificabile la loro situazionepatrimoniale. Dovrà essere svolta un’attenta disamina delle condizioni economiche per comprendere l’effettiva convenienza di un trasferimento in unica soluzione al fine di evitare di trovarsi impreparati in prospettiva futura.
La corresponsione dell’assegno di mantenimento in unica soluzione non è prevedibile durante una separazione giudiziale perché deve essere frutto dell’accordo tra i coniugi e, pertanto, può essere introdotto solo nella procedura consensuale.
Separazione quali sono gli elementi indicativi della capacità di reddito
Generalmente sono considerati rilevanti, il possesso di redditio di patrimoniomobiliare e/o immobiliare, le capacità di lavoro effettive del coniuge richiedente, la stabile disponibilità di un’abitazione.
La comparazione dello stato economicoglobale dei coniugi, che varia da separazione a separazione, è importante essendo l’unico modo per capire se ci sia davvero lo squilibrio tra le capacità delle parti ma anche la possibilità per il richiedente di godere di redditi propri.
La rappresentazione delle situazioni patrimonialie di tutte le attività economicamente rilevanti della coppia permetterà al Tribunale di individuare in maniera obiettiva l’ammontare dell’assegno che spetta al coniuge più debole.
Su questo punto la Corte di Cassazione, con la nota sentenza Berlusconi-Lario, ha precisato che in caso di separazione il criterio del tenore di vita debba essere ancora tenuto in considerazione.
In ultimo deve essere riscontrata la disparità economica tra moglie marito ossia deve essere dimostrato che il coniuge richiedente ha un reddito inferiore di quello che dovrebbe versare l’assegno.
Questa disamina non deve avere ad oggetto solo i redditi da lavoro ma, più in generale, tutta la consistenza patrimoniale di entrambi (proprietà immobiliari, partecipazioni societarie, azioni, obbligazioni, denaro ecc.). Deve essere tenuto in considerazione anche l’apporto conferito da ciascun coniuge alla vita familiare.
Come si calcola l’assegno di mantenimento
Non esiste una regola matematica da applicare per calcolare l’assegno. La legge stabilisce che soloil Giudice può deciderne l’entità. Esistono, tuttavia, modelli di calcolo ed interpretazioni giurisprudenziali che forniscono direttive da applicare ma il Giudice non è obbligato ad uniformarsi.
Per questo nella fase istruttoria la comparazione dello stato economico globale dei coniugi, che varia da separazione a separazione, è importante essendo l’unico modo per capire se ci sia davvero uno squilibrio tra le capacità delle parti.
La rappresentazione delle situazioni patrimoniali e di tutte le attività economicamente rilevanti della coppia permetterà al Tribunale di individuare in maniera obiettiva l’ammontare dell’assegno che spetta al coniuge più debole. Deve essere tenuto in considerazione anche l’apporto conferito da ciascun coniuge alla vita familiare.
Per questo motivo è importante chiedere assistenza legale ad uno Studio che possa non solo consigliare la parte dal punto di vista giuridico ma che possa contare su un team di Professionisti multidisciplinari, che operano su diversi livelli, anche all’estero nel caso in cui sia necessario, al fine di poter avviare indagini approfondite che chiariscano le condizioni economiche di moglie e marito.
Cos’è il tenore di vita
Il tenore di vita è a tutti gli effetti lo stile di vita della famiglia tenuto durante la durata del matrimonio. Viene generalmente individuato considerando le spesesostenute ma, anche, le abitudinidei coniugi e dei figli: a titolo esemplificativo sono considerati indicativi le vacanze, le attività svolte nel tempo libero, le scuole frequentate, gli hobbies, i budget destinati alle più svariate tipologie di acquisto.
Separazione, come incide il tenore di vita sull’assegno
Tratteggiare compiutamente il tenore di vita della famiglia è essenziale come parametro da utilizzare, tra gli altri, per individuare l’entità del contributo al mantenimentodovuto a coniuge in sede di separazione ma anche ai figli.
Cos’è il tenore di vita potenziale
Il tenore di vita potenziale della coppia corrisponde all’effettiva capacità economicae si valuta in base ai redditi ed alle altre utilità patrimoniali percepite e possedute. Esso può variare da quello reale in quanto marito e moglie, nonostante abbiano una situazione economica agiata, possono decidere di seguire uno stile di vita morigerato ed orientato al risparmio.
In questi casi l’assegno di mantenimento deve essere determinato in base alle effettive condizioni economiche e non allo stile di vita volutamente “contenuto”.
Separazione, determinazione assegno quali documenti bisogna reperire o conservare?
Non esiste un’elencazione tipica di documenti obbligatori da depositare in giudizio.
Ovviamente sarà utile poter documentare le spese della famiglia (sia quelle periodiche che quelle estemporanee) conservando fatture di acquisti, scontrini, bollette delle utenze ecc.; eventuali estratti conti correnti italiani o esteri; estratti conto titoli e documentazione attestante investimenti finanziari, azionari o obbligazionari; polizzeassicurative sulla vita o a capitalizzazione; documentazione attestante proprietà immobiliari anche all’estero o di altri beni fruibili (automobili, barche, gioielli, quadri ecc.); contratto di lavoro, buste paghe, benefits percepiti dall’azienda, partecipazioni societarie e relativi bilanci.
Separazione determinazione assegno: coniuge lavoratore dipendente o autonomo
Nel caso in cui il coniuge onerato del pagamento dell’assegno sia un lavoratore dipendenteil riferimento principale potrà essere il CUD degli ultimi tre anni, ossia la dichiarazione fiscale che attesta lo stipendio percepito. La determinazione dell’assegno partirà da questo dato mensile ma dovrà comprendere anche le ulteriori eventuali possidenze economiche (immobili, locazioni, patrimonio in denaro ecc.).
Nonsi deve pensare, comunque, che questo sia l’unico dato: indipendentemente dall’entità dello stipendio mensile, infatti, un lavoratore dipendente potrebbe avere bonus, benefits, premi di produzione, stock options che hanno un notevole valore patrimoniale ma potrebbero non comparire nella mera dichiarazione fiscale.
Per questo è sempre opportuno svolgere richieste istruttorie il più completo possibile per fare in modo che la controparte non produca in giudizio documentazione parziale, che non è veritiera dell’effettivo stato patrimoniale.
Nel caso in cui il coniuge sia un lavoratore autonomo sarà ovviamente necessaria la produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. La determinazione, in questi casi, potrebbe essere effettuata sulla base di una proiezione mensile degli utili annuali.
In caso di lavoratore autonomo potrà essere più complicatoindividuare l’effettiva condizione patrimoniale nel caso in cui il coniuge svolga lavoro “in nero” o comunque non dichiari compiutamente quanto recepisca.
In questo caso un’indagine patrimoniale potrebbe essere decisiva anche se sarebbe opportuno anche far presente al Giudice l’eventuale esistenza di “presunzioni” che portano a ritenere che il quantum dichiarato fiscalmente non sia veritiero.
A titolo esemplificativo, si potrebbe far rilevare in atti l’eventuale presenza di immobili di valore o automobili e altri beni di pregiooppure si potrebbero dettagliare ingenti spese sostenute dal coniuge. Tutti questi dati sarebbero utili a far presupporre al Tribunale la sussistenza di un tenore di vita molto più elevatorispetto al dato fiscale “ufficiale”.
Rammentiamo che la valutazione deve essere svolta sull’intera entità patrimoniale.
Separazione, quali indagini si possono chiedere per individuare patrimonio coniuge (moglie marito)
Soprattutto in caso di separazioni o divorzi giudiziali (ossia quelli dove non c’è accordo tra i coniugi) per tutelare al meglio i diritti di ciascun coniuge potrebbe essere necessario effettuare indagini patrimoniali approfondite e rinvenire documentazione molto più settoriale rispetto alla semplice dichiarazione dei redditi.
Per svolgere queste indagini talvolta occorre rivolgersi a Professionisti che permettono di esaminare la situazione patrimoniale di moglie e marito e, quindi, predisporre un’idonea strategia processuale nell’ottica di ottenere il risultato auspicato in termini di assegno di mantenimento sia per il coniuge che per gli eventuali figli ma anche in termini di divisione dei beni cointestati.
Attualmente i Giudici della separazione hanno acquisito molto potere istruttorio e possono ordinare, ad esempio, depositi di documentazione(sia direttamente alla parte che a terzi, come il datore di lavoro o addirittura le banche, sia in Italia che all’estero), indagini di polizia tributaria (anche con rogatorie internazionali), consulenze tecniche contabili, accesso alle banche datidell’Agenzia delle entrate.
A cosa serve CTU contabile
La Consulenza tecnica d’ufficio contabile può essere utile al Giudice al fine di determinare la condizione economico-patrimonialedei coniugi.
Il Giudice nomina un esperto contabile(commercialista o ragioniere o revisore dei conti a seconda della necessità), per esaminare la documentazione fiscale, contabile e bancaria e riuscire a comprendere quanto sia l’attivo patrimonialedi moglie e marito.
Assegno, istanza di accesso agli atti presso Agenzia Entrate
Nell’ambito delle indaginiche possono essere svolte al Tribunale per individuare l’entità dello stato patrimoniale dei coniugi durante una separazione, rientra l’accesso agli atti presso l’Agenzia delle Entrate.
Sostanzialmente il Giudice, d’ufficio o su istanza di parte, può chiedere all’Agenzia delle entrate di concedere l’accesso alle proprie banche datiper recuperare dati economici rilevanti a fini patrimoniali. Tendenzialmente l’accesso viene effettuato dalla Polizia tributariama possono anche essere ordinati depositi documentali.
Separazione, cosa succede se il coniuge intesta i beni ad altri
Quando due coniugi stanno vivendo un momento di crisi è può essere che uno dei due pensi a “occultare” alcuni beni al fine di risultare economicamente meno abbiente e poter pagare un assegno di mantenimento inferiore.
Possiamo dire che nel caso in cui queste alienazioni di intestazione siano solo “fittizie” ovvero unicamente nominali dato che la fruizione, l’uso e le utilità del bene restano a favore del coniuge, la modifica è generalmente irrilevantee il Tribunale dovrebbe considerare quel bene nella valutazione patrimoniale complessiva.
Se la moglie o il marito, invece, iniziano a dilapidare denaro oppure a liberarsi in maniera reale di beni di importanza economica rilevante sarebbe opportuno che l’altro attuasse alcune tutele.
Se la separazione non è ancora intervenutaed i coniugi sono in comunione, il coniuge non può alienare beni che ricadono nella stessa senza l’autorizzazione dell’altro che, quindi, può inibireanche giudizialmente la vendita.
Se i coniugi sono in separazione dei beni, oppure in caso in cui lo scioglimento della comunione sia già avvenuto (ad esempio perché sono già separatio si è già svolta l’udienza presidenziale), la parte che ha interesse può tutelare svolgendo azioni cautelario ipotecariea tutela del proprio credito di mantenimento, o di quello dei figli.
Separazione e assegno di mantenimento, come incidono i beni dell’impresa familiare
Nel caso in cui il coniuge che richiede l’assegno di mantenimento faccia parte dell’impresa familiare e, da questa, percepisca utilità economichela circostanza deve essere valutata ai fini della determinazionedell’assegno che, tendenzialmente, sarà ribassatadata la percezione di benefici patrimoniali da parte dell’impresa.
Aspetti fiscali: detrazioni e tassazione dell’assegno di mantenimento
Ai fini fiscali, è bene tener presente che l’assegno di mantenimento– se si tratta di un assegno periodico– è considerato al pari del reddito da lavorodipendente.
Quindi, la somma riconosciuta in fase di sentenza di separazione al coniuge che si trova nella condizione di svantaggio economico è al lordo delle tasse. Questo significa che il nettoche il coniuge beneficiario dell’assegno effettivamente percepirà sarà inferiore.
Tale calcolo dovrebbe essere consideratonel momento in cui si stabilisce la somma da chiedere.
Specularmente, il coniuge che corrisponde l’assegno all’ex può dedurlo dalle tasse.
È necessario però che si tratti di assegni periodici; le somme corrisposte una tantumnon sono infatti detraibili in fase di dichiarazione dei redditi.
Separazione, detrazione figli a carico
Gli assegni destinati al mantenimento dei figli non possono essere dedotti dal redditodel coniuge che li versa e, di conseguenza, non sono inclusi nel reddito del coniuge che li riceve.
Tutto ciò implica che, se la sentenza di separazione ha previsto un unico assegno periodico che include sia il mantenimento del coniuge sia quello dei figli, solo la parte che spetta al coniuge deve essere inclusa nella dichiarazionedei redditi. Su questa il coniuge beneficiario vi pagherà le tasse, mentre il coniuge obbligato al versamento la potrà dedurre dal suo reddito.
Le detrazioni per figli a carico possono essere indicate nelle dichiarazioni dei redditi anche al 50% afavore di ciascun coniugeoppure tutte a favore di unodei due.
Calcolo della rivalutazione ISTAT dell’assegno di mantenimento al coniuge (moglie o marito)
L’assegno di mantenimento per il coniuge deve prevedere una forma automatica di rivalutazioneannuale secondo gli indici ISTAT, ciò permette di adeguare la somma al costo della vitasenza dove ricorrere costantemente all’ausilio del Tribunale.
Tale adeguamento è obbligatorioe si deve effettuare anche se, per errore o dimenticanza, non è riportato nella sentenza di separazione o nel verbale omologato.
Calcolo rivalutazioni secondo monete estere o secondo adeguamenti diversi da ISTAT
In caso di accordo tra i coniugi, o richiesta al Tribunale, è possibile stabilire nelle condizioni di separazione un adeguamento secondo percentuali difformirispetto all’ISTAT (per esempio inflazione di un paese estero, in caso di trasferimento in quel luogo, oppure adeguamento al cambio monetario estero oppure adeguamento secondo una percentuale concordatatra le parti).
Mentre l’adeguamento in base agli indici ISTAT è previsto dalla legge gli altri tipi di adeguamento devono essere specificati nelle condizionidi separazione così come nella sentenzaperché, in mancanza, si rischia di non avere i necessari strumenti per eseguire il provvedimento in caso di inadempimento del genitore.
Separazione, modifica dell’assegno di mantenimento del coniuge (moglie o marito)
Tutte le condizioni stabilite nella sentenza di separazione giudiziale possono subire una modifica nel caso in cui sopraggiungano giustificati motivi. Il procedimento per modificare le condizioni ha una durata variabile che dipende dal grado di conflittualità tra moglie e marito e dall’eventuale accordo sui cambiamenti da introdurre.
In termini giuridici questa caratteristica si identifica con la clausola rebus sic stantibus che letteralmente significa “finché le cose stanno così” e permette di comprendere come in ambito familiare nessuna decisione possa ritenersi definitiva laddove ci siano dei cambiamenti rispetto alla situazione presente al momento della separazione.
Aumentare, ridurre o eliminare l’assegno di mantenimento del coniuge (moglie o marito)
Aumentare, ridurre o eliminare l’assegno di mantenimento può essere frutto dell’accordotra i coniugi oppure di una causa giudiziale, nella quale deve essere provata la modifica essenzialedi una delle condizioni che ha portato il Tribunale a riconoscere l’assegno.
Uno dei giustificati motivi tipici che eliminail diritto a percepire l’assegno di mantenimento dopo la separazione è l’inizio di una convivenza more uxorio del coniuge beneficiario.
Altra situazione tipo che può portare a modifiche sostanziali dell’assegno, in senso di riduzionedello stesso, è il peggioramento delle condizioni economichedel coniuge obbligato (ad esempio perché perde il lavoro, perché subisce una perdita patrimoniale, perché inizia una convivenza more uxorio o ha un figlio da parte di un’altra persona ecc.).
Se il coniuge obbligato riesce a dimostrare l’impossibilità di pagarequalsiasi contributo, può anche ottenere l’eliminazionedell’assegno.
Di pari passo, il miglioramentodelle condizioni economiche del coniuge che riceveil pagamento può portare ad una riduzione dell’importo o all’eliminazione dello stesso: alcuni casi tipici possono essere il beneficiario che trova un lavoroo che riduce alcune spese fisse che influivano sulle sue spese mensili (ad esempio perché esaurisce il pagamento di un mutuo).
L’aumentodell’assegno si può ottenere in caso di peggioramentodelle condizioni economiche del beneficiario(ad esempio perché perde il lavoro) o di notevole miglioramento di quelle dell’obbligato.
È bene precisare che in tutti questi casi deve essere data la provadel cambiamentodelle condizioni.
Pagamento parziale o mancato pagamento dell’assegno di mantenimento per il coniuge (moglie o marito) o per i figli
Quando il coniuge obbligato non paga l’assegno di mantenimento per l’altro coniuge o per i figli, è possibile immediatamente agire per il recuperodella somma tramite una lettera di messa in mora e, successivamente, un precetto ed un’esecuzione sui beni dell’obbligato(a titolo esemplificativo pignoramento dello stipendio, del conto corrente, della casa o di beni mobili e immobili).
È molto importante agire con tempestività perché il diritto si prescrive in cinque annidall’ultimo pagamento effettuato.
Mancato pagamento della rivalutazione ISTAT dell’assegno di mantenimento per il coniuge (moglie o marito) o per i figli
Anche in caso di mancato aggiornamentodell’assegno secondo la rivalutazione ISTAT si può agire nello stesso modo elencato nel paragrafo precedente.
Prescrizione del diritto e interruzione della prescrizione-lettera di messa in mora
Il diritto di ottenere il pagamento di un assegno di mantenimento periodico non pagato, si prescrive in 5 annia decorrere da ciascuna scadenza.
La norma richiede che si invii una lettera di messa in moraper “avvertire” il soggetto obbligato al pagamento che, in mancanza di un adempimento circa le mensilità pregresse non pagate, si ha intenzione di agire giudizialmente.
La lettera deve essere mandata da un Avvocato, così da avere anche effetti interruttividella prescrizione.
Recupero dell’assegno di mantenimento no pagato: decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento o causa ordinaria di accertamento
Quando il beneficiario non riceve il pagamento dell’assegnodi mantenimento o quando il coniuge non provvede al pagamento di determinate spese a suo carico, chi vuole recuperare il credito deve muoversi in modo tempestivo, capendo l’azione miglioreda seguire a seconda della situazione.
Davanti all’omissione del versamento dell’assegnomensile (sia esso a favore del coniuge o dei figli) esiste la possibilità di agire immeditatamente in via esecutiva.
Il coniuge deve essere messo in mora con una lettera da parte di un legale e, in caso di mancato pagamento, può ricevere un precettoche lo intimi a pagare entro dieci giorni.
In mancanza l’avente diritto può eseguireil provvedimento di separazione (verbale o sentenza) e pignorarei beni dell’altro.
Il pignoramento può riguardare beni immobili(es. case di proprietà) o mobili(es. conto corrente, stipendio, pensione, beni di valore di proprietà).
La procedura in questi casi è molto più veloce perché non è necessario il preventivo interventodel Giudice per accertare l’effettivo credito.
Quando devono essere pagate spese straordinarieo altre tipologie di spese non determinatedalla sentenza di separazione, il creditore è costretto ad azionare una causa di accertamentoordinaria perché il Giudice deve stabilire la certezza degli importidovuti (solitamente sono cause che non durano molto laddove ci sono delle prove documentali delle spese sostenute).
Dopol’emissione della sentenza si può procedere con precetto e procedura esecutiva.
In taluni casi potrebbe essere conveniente chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo, invece di una causa di accertamento. È il caso, per esempio, del rimborso delle spese mediche dei figli già concordatetra i genitori delle quali si possiede già una fattura.
In questo caso la procedura è semplificataperché il decreto ingiuntivo viene emesso dai Giudici in maniera celere e senza l’instaurazione di un contraddittorio. L’altra parte può opporsianche se, nel caso di spese documentate e previamente concordate, potrebbe rivelarsi una strategia processuale di difficile esito positivo.
Cosa succede in caso di pagamento parziale o mancato pagamento delle spese per i figli
Il recupero delle spese straordinariepuò non essere “facilitato” come quello dell’assegno.
Le spese straordinarie non sono determinate nel verbale di separazione o nella sentenza, quindi potrebbe essere necessario intentare una causa ordinariaper l’accertamento dell’effettivo credito.
In ogni caso, seppur con un procedimento più lungo, se si conservano ricevute e scontrinila causa dovrebbe essere di spedita e pronta soluzione ed il Giudice, solitamente, provvede ad accogliere la domanda di accertamento disponendo la relativa condannaal pagamento del dovuto a titolo di rimborso.
Quali sono i modi per tutelare l’assegno di mantenimento: ipoteca giudiziale, volontaria e sequestro
Quando la prospettiva che l’obbligato smetta di versare l’assegno di mantenimento diventa concreta e reale (es. perché vende molti beni di proprietà o smette inspiegabilmente di lavorare, tutte cose che fanno dubitare della possibilità di continuare a versare una somma mensile, magari elevata), il beneficiario ha diversi strumentia disposizione mediante i quali assicurarsi il rispetto dei propri diritti.
In caso di fallimentodell’impresa che fa capo al coniuge che versa l’assegno, ad esempio, si può chiedere che vengano effettuati dei sequestri conservativiper “bloccare” l’utilizzo dei beni e successivamente pignorarli, a garanziadel proprio credito.
Esiste poi un ulteriore strumento che il beneficiario dell’assegno può utilizzare: si tratta dell’iscrizione di ipoteca(sia giudiziale che volontaria, ossia chiesta dall’obbligato).
L’iscrizione può essere applicata sia sui beni disponibili, nel momento in cui viene emessa la sentenza di separazione, sia su quelli che il debitore acquistain una fase successiva.
Si tratta di una pratica applicabile non solo in caso di separazione giudiziale, ma anche in caso di separazione consensuale. L’iscrizione è esente da imposta ipotecaria, ma è bene sapere che se i presupposti vengono meno, il coniuge debitore potrà chiedere al Giudice la cancellazionedell’ipoteca o una riduzione della somma ipotecata.
Non costituisconotitoloper l’iscrizione di ipoteca i provvedimenti temporaneie urgentiche il Giudice emette in attesa della sentenza di separazione
Cosa succede all’assegno di mantenimento in caso di fallimento dell’obbligato
Il fallimento del coniuge pronunciato dopo la separazione può creare notevoli problemi alla parte titolare di assegno dimantenimentoperché rischia di non ricevere più i versamenti dovuti.
È essenziale, in questo caso, distinguere i crediti non pagati che siano già scadutida quelli maturati dopoil fallimento.
Le mensilità scadute primadella dichiarazione di fallimento sono crediti che chi riceve l’assegno può far valere insinuandosial passivo (si chiamano crediti concorsuali). Gli ultimi tre mesi, tra l’altro, entrano a far parte dei crediti privilegiaticioè quei crediti che possono essere soddisfatti prima degli altri.
Per le mensilità maturate successivamente alla dichiarazioneil beneficiario non avrà titolo per insinuarsi al passivo. Quindi il suo dirittoad ottenere il pagamento rimane latenteperché non può essere soddisfatto fino al termine delle procedure fallimentari.
Separazione, fallimento coniuge imprenditore
Se chi è obbligato a versare l’assegno è socio di una società per azionio di una società di capitali, il fallimento di questa società sarebbe poco rilevante, ai fini dell’assegno di mantenimento, in quanto non andrebbe a toccare il suo patrimonio personale.
L’obbligato, quindi, dovrebbe con ogni probabilità continuare a pagare l’assegnoperché sarebbe più complicato provare non solo una contrazione dei propri redditi ma anche il collegamento di questa al fallimento.
Separazione, fallimento coniuge lavoratore dipendente
Nel caso in cui l’obbligato a versare l’assegno fosse titolare di una piccola impresaindividuale o socio di una società di persone (snc, sas ecc.) o, ancora, lavoratore dipendente, il fallimento coinvolgerebbe anche il suo patrimonio personale provocando una diminuzione dei suoi redditi molto più evidenteche potrebbe andare ad incidere sull’obbligazione mensile.
Il beneficiario, quindi, potrebbe subire una diminuzione dell’importo fino, addirittura, alla cancellazione dello stesso.
Se il fallito percepisce redditi da lavoro, però, questi possono rimanere nella sua disponibilitàe non finire nella massa fallimentare per la misura di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia. La valutazione è a carico del Giudicedelegato nel fallimento.
Mancato pagamento dell’assegno di mantenimento ed eventuali conseguenze penali
In linea generale il mancato pagamento – anche parziale – dell’assegno di mantenimento è un comportamento che può configurare un reatonel caso in cui vengano fatti mancare i mezzi di sussistenzaal coniuge o ai figli. La pena prevede la reclusione fino a un anno o la multa da 103 a 1.032 euro.
Il Tribunale, quindi, deve verificare se il mancato pagamento dell’assegno da parte di uno dei coniugi, faccia venir meno i mezzi di sopravvivenzaal coniuge o ai figli. Si potrà valutare se i pagamenti sono omessi per un periodo limitato di tempo, o se subiscono solo lievi ritardi o riduzioni parziali.
Dall’altra parte si dovrà valutare la situazione della famiglia nel suo complesso. Se coniuge e figli beneficiari dell’assegno, per esempio, hanno altri redditi, potrebbero non esserci gli estremi penali per procedere contro il mancato versamento.
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