La prescrizione “lunga” di cui all’art. 2947, terzo comma, c.c. in tema di circolazione stradale si applica anche in caso di perdono giudiziale del minore.
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Cambiano i parametri di cui alle tabelle milanesi in corso di giudizio: quali si applicano?
Il tema è stato affrontato ex multis – in un caso di risarcimento del danno non patrimoniale e prescrizione del diritto al risarcimento del danno in tema di circolazione stradale – dalla Corte di Appello di Milano, Sezione Seconda Civile, sentenza n. 4415/2016 secondo cui:
Se concesso al minore il perdono giudiziale, si applicherà all’azione risarcitoria del danneggiato da circolazione stradale, il termine di prescrizione di cui all’art. 2947, terzo comma, c.c., presupponendo il provvedimento comunque l’accertamento della responsabilità penale del minore.
In caso di mutamento dei parametri di liquidazione del danno non patrimoniale tra l’introduzione della domanda e la decisione, il Giudice dovrà attenersi ai nuovi parametri.
Il fatto
Obbligatorio (Sintetizzare la vicenda processuale/i fatti da cui ha avuto origine la questione giudiziaria SENZA indicare la soluzione giuridica e le motivazioni).
Un minore a bordo un motociclo non assicurato di proprietà dello zio (Y) si scontra con un motociclo proveniente dalla parte opposta, causando al conducente Z gravi lesioni.
Il Giudizio di primo grado si era concluso con la condanna del Fondo di Garanzia per Le Vittime della strada in solido con il proprietario del veicolo e l’assoluzione del Comune quale ente proprietario della strada, avendo il FGVS eccepito la concorrente responsabilità dell’ente medesimo a causa della sconnessione del fondo stradale.
Appella il FGVS eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento del danno di Z ai sensi dell’art. 2947, secondo comma, c.c., chiedendo nuovamente l’accertamento della concorrente responsabilità ai sensi degli artt. 2051 e 2054 c.c. del Comune e contestando comunque la quantificazione liquidata in primo grado a favore di Z con particolare riferimento alla rivalutazione monetaria applicata dal 2004 benchè le tabelle fossero già aggiornate all’anno 2013.
Appella incidentalmente il signor Z chiedendo l’applicazione della misura massima giornaliera dell’invalidità temporanea, la personalizzazione massima, la rivalutazione degli importi risalendo le Tabelle all’anno 2013 ed essendo entrate nel frattempo in vigore tabelle aggiornate.
Le questioni affrontate
Il provvedimento di concessione del perdono giudiziale al minore configura una delle ipotesi in cui si applica, al diritto al risarcimento del danno derivante da circolazione stradale, la prescrizione di cui all’art. 2947, terzo comma, c.c.
Laddove, tra la domanda e la decisione, intervengano nuovi parametri tabellari per la liquidazione del danno non patrimoniale, il Giudice dovrà applicare quelli vigenti al momento della decisione
Le soluzioni
La Corte di Appello di Milano esamina distintamente le due questioni sopra indicate.
Per quanto attiene il profilo prescrizionale, rigetta l’eccezione formulata in tal senso dal FGVS.
La Corte ritiene infatti che il decorso del termine di prescrizione per l’azione risarcitoria decorra, nella fattispecie, dalla data in cui la sentenza penale di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale è divenuta irrevocabile con conseguente tempestività della domanda giudiziale del danneggiato Z., poiché detta pronuncia, sebbene non si risolva nella condanna dell’imputato, presuppone comunque l’accertamento della sua responsabilità penale ed è quindi idonea ad essere ricompresa tra le ipotesi considerate dall’art. 2947, terzo comma, c.c.
Quanto invece ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, la Corte, da un lato, accoglie (seppure parzialmente) l’appello incidentale di Z, rideterminando la percentuale di personalizzazione sino al 20%; dall’altro lato accoglie la domanda di rideterminazione dell’ammontare per rivalutazione ed interessi, avendo cura di precisare, sulla scorta delle sentenze n.2167/2012 e 1712/2012 della Suprema Corte, che qualora intervenga un mutamento dei parametri di liquidazione tra la domanda e la decisione, il Giudice debba attenersi ai parametri vigenti al momento della decisione, vale a dire ai più attuali ed aggiornati.
Nel caso che ci occupa il Collegio ha quindi ritenuto applicabili i soli interessi compensativi sulla base degli importi liquidati in forza delle Tabelle milanesi del 2013 dalla data dell’evento a quella di liquidazione e successivamente gli interessi legali.
Alcune riflessioni sulla sentenza
Sulla prescrizione di cui all’art. 2947 terzo comma c.c., concordiamo sulla equiparazione, ai soli fini dell’applicazione del termine prescrizionale, del provvedimento di concessione di perdono giudiziale al minore alle sentenze di condanna, poiché, effettivamente anche nel processo penale minorile il Tribunale procede all’accertamento del reato imputabile al minore medesimo, seppure in un’ottica di concessione di misure volte al reinserimento del minore nella società.
Quanto invece all’applicazione delle tabelle vigenti al momento della decisione per la liquidazione del danno non patrimoniale, riteniamo si tratti di un falso problema in realtà considerato che, indipendentemente dalla domanda e da come la stessa venga formulata dalla parte attrice sulla base delle tabelle all’epoca vigenti, il Giudice potrà sempre utilizzare il proprio potere discrezionale per una diversa quantificazione (pur sempre naturalmente muovendosi nell’ambito delle tabelle milanesi come stabilito dalla Suprema Corte ed avendo il dovere di giustificare la propria diversa decisione laddove ritenga di superare i limiti minimi e massimi sulla base delle circostanze del caso concreto, cfr. Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 20925/2016).
Per un approfondimento giurisprudenziale e normativo
In senso conforme
In tema di applicabilità della prescrizione di cui all’art. 2947, comma terzo, c.c.: Cass. Civ. Sez. III sentenza n. 16481/2017; Cass. Civ. Sez. I n. 9993/2016
In tema di applicabilità dei nuovi parametri: Cass. Civ. Sez. III sentenza n. 25485/2016
In senso difforme
Parzialmente difforme rispetto all’applicabilità dell’art. 2947, terzo comma, c.c. in caso di estinzione del reato, con applicazione del secondo comma – prescrizione biennale – del medesimo articolo: Cass. Civ. Sez. III, n. 671/2016; Cass. Civ., sez. III, n. 25340/2015
Contrarie alla applicabilità dei nuovi parametri se intervenuti in corso di giudizio: Cass. Civ. Sez. III n. 9367/2016; Cass. Civ. Sez. VI, n. 1305/2016
Ulteriore approfondimento
Ilvo Pannullo: “Risarcimento del danno da circolazione stradale e computo del termine prescrizionale: rapporti tra processo penale e civile” in Ridare.it, Giurisprudenza Commentata dell’11.3.2016
Giulia Anna Messina: “Risarcimento del danno da reato” in Ridare.it. Bussola del 6.7.2016
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