Danno cagionato a sé stesso dall’alunno – Responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante – Natura giuridica – Responsabilità contrattuale, distinzione dall’ipotesi di responsabilità di cui all’art. 2048 c.c.
Avvocato per risarcimento danni | Studio Legale Marzorati
Se un alunno si fa male non sempre è responsabile l’insegnante o la scuola. Prima di fare una domanda di risarcimento danni contro l’insegnante (maestra, professore ecc.) e la scuola è necessario fare delle attente verifiche. La Sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2544/2015 affronta, ad esempio, un caso in cui sono stati escludi profili di responsabilità, e secondo cui:
Non sussiste la responsabilità ex art. 1218 c.c. del MIUR – Ministero dell’Istruzione laddove, in caso di lesioni subite da una alunna in occasione di una gita scolastica correlata ad uno specifico progetto educativo da svolgersi all’esterno dei locali scolastici, non sia configurabile alcuna omissione colposa di sorveglianza da parte dell’insegnante e il fatto stesso rivesta le caratteristiche, per le modalità con cui si è concretamente svolto, di imprevedibilità e rapidità tali da non potere essere in alcun modo evitato.
Il fatto
In occasione di una gita scolastica rientrante nell’ambito di uno specifico progetto educativo dell’Istituto Superiore frequentato da una studentessa diciassettenne, accadeva che la medesima, nello svolgere un lavoro manuale insieme ad altra compagna, veniva colpita da un paletto di legno sul polso riportando lesioni di natura permanente.
La studentessa agiva dunque in giudizio di primo grado, ma la domanda risarcitoria veniva rigettata, non ravvisando il Tribunale, da un lato, alcuna omissione colposa di vigilanza da parte dell’insegnante; dall’altro, non ritenendo che le attività manuali richieste alle due studentesse, anche in considerazione dell’età quasi maggiorenne di entrambe, esorbitassero dalle normali capacità tecniche o presentassero fattori di eccessivo rischio.
Riproponeva dunque la medesima domanda risarcitoria in appello, censurando, sotto diversi profili, la sentenza del Tribunale.
In particolare, l’appellante contestava la mancata qualificazione giuridica, da parte del Tribunale, del fatto, inquadrabile, secondo la sua prospettazione, sia nell’ambito della responsabilità contrattuale di cui all’art. 1218 c.c. sia della responsabilità ex art. 2048 c.c.
La Corte di Appello di Milano, condividendo nella sostanza le motivazioni del Tribunale, rigettava la domanda non ritendendo che nella fattispecie sussistesse nesso causale tra l’omessa sorveglianza – peraltro non ricorrente nel caso specifico – ed il fatto dannoso verificatosi a causa di evento non prevedibile né evitabile da parte dell’insegnante ex art. 1218 c.c.. In particolare, la Corte di appello richiamava un precedente del 2013 della Corte di Cassazione (sentenza n. 13457/2013) che, da un lato, commisurava l’obbligo di vigilanza da parte degli insegnanti all’età anagrafica degli alunni, dall’altro, segnalava quale circostanza idonea a configurare la “prevedibilità” dell’evento la eventuale presenza di lavori di manutenzione (cantiere aperto) all’interno dell’istituto scolastico.
La questione
È configurabile, ex art. 1218 c.c., la responsabilità per omessa sorveglianza dell’insegnante in caso di lesioni ad una studentessa quasi maggiorenne, lesioni verificatesi nell’ambito di un’attività manuale extrascolastica?
Le soluzioni giuridiche
La Corte di Appello di Milano, analizzando le circostanze del caso concreto e sulla base della giurisprudenza formatasi nell’ambito della cosiddetta “responsabilità da contatto sociale” degli insegnanti e precettori, risponde negativamente.
Innanzitutto, la Corte di Appello distingue nettamente i due profili di responsabilità degli insegnanti e precettori, quello di cui all’art. 1218 c.c. e quello di cui all’art. 2048 c.c.
Il primo, com’è noto, attiene al caso delle cosiddette “autolesioni” subite dall’alunno e configura la responsabilità come contrattuale (o da contatto sociale).
Si ritiene che Ministero dell’Istruzione (che è il soggetto passivamente legittimato all’azione risarcitoria in caso di scuole pubbliche ex art. 61 Legge 312/1980) debba rispondere delle lesioni subite dall’alunno sia all’interno dell’edificio scolastico ma anche in occasione di gite ovvero nei luoghi attigui (quali il cortile ad esempio) in forza del rapporto contrattuale creatosi in forza della domanda di iscrizione alla scuola.
Sorgerebbe così, in forza del “contatto sociale”, un’obbligazione di vigilanza, tanto più pregnante quanto più inferiore sia l’età ed il grado di maturità degli alunni, da parte degli insegnanti, i quali, unitamente all’istituto scolastico di appartenenza, dovrebbero attuare misure idonee ad evitare situazioni di potenziale pericolo, liberandosi, per così dire, da responsabilità laddove il fatto in sé presenti le caratteristiche della inevitabilità ed imprevedibilità rapportate necessariamente alle circostanze del caso concreto.
In pratica, onere dell’insegnante sarà quello di dimostrare di non avere potuto impedire l’evento nonostante la vigilanza esercitata, onere della parte attrice sarà unicamente di provare che il danno si sia verificato nell’ambito dell’attività scolastica, intesa in senso ampio come sopra si è detto (si vedano in tal senso le recenti sentenze della Corte di cassazione n. 3695/2016 e 18615/2015).
Quanto invece al profilo di responsabilità di cui all’art. 2048 c.c., pure evocato da parte attrice nel caso che ci occupa, la Corte di Appello, sulla scorta della giurisprudenza costantemente formatasi in argomento, non lo ritiene sussistente.
Infatti, lo si legge in motivazione della sentenza qui analizzata, costituisce “ principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che la presunzione di responsabilità posta a carico dei precettori dall’art. 2048 c.c., secondo comma, sia applicabile limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell’allievo e, che, pertanto, non sia invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia, con la sua condotta procurato a se stesso”.
Vertendosi, in tal caso, in tema di responsabilità extracontrattuale, diversi, naturalmente, saranno gli oneri probatori a carico delle arti: chi agisce dovrà dimostrare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito, compreso quello soggettivo (colpa ovvero dolo); l’insegnante (o chi per esso) dovrà provare l’esistenza di un fatto impeditivo cioè di non avere potuto evitare l’evento nonostante la predisposizione di misure atte ad evitarlo (cfr. Cass. Civ. n. 23202/2015 e Cass. Civ. n. 3365/2015 commentata da F. Agnino in Giurisprudenza Commentata in Ridare del 14.5.2015).
Nel caso preso in esame dalla Corte di Appello di Milano non è stata ravvisata culpa in vigilando e, quindi, responsabilità dell’insegnante, poiché quest’ultima, anche in considerazione dell’età quasi maggiorenne delle due studentesse impegnate nello spostamento dei paletti della catasta di legno, aveva adoperato gli accorgimenti idonei ad evitare l’evento (vale a dire utilizzo di due studentesse in attività che, di per sé, non era né complessa, né rischiosa, a patto che le studentesse agissero in sincronia e senza distrarsi).
Osservazioni e suggerimenti pratici
La Corte di Appello di Milano ha focalizzato la propria attenzione su un elemento in particolare: le dichiarazioni rese dalla studentessa in sede di interrogatorio libero reso nel giudizio di primo grado nonché la prospettazione dei fatti di cui all’atto di citazione.
Sulla scorta delle medesime il Giudicante ha ritenuto che anche laddove l’attività extrascolastica relativa al progetto educativo dell’Istituto d’Arte frequentato dalla studentessa si fosse svolta in un cantiere aperto, la medesima circostanza, idonea ad integrare la responsabilità risarcitoria, sarebbe stata comunque del tutto irrilevante.
Infatti, la Corte, in maniera condivisibile e non facendosi fuorviare né dalla ricostruzione attorea né dalle indicazioni della Suprema Corte di cui alla sentenza n. 13457/2013, focalizza piuttosto la propria attenzione sull’accertamento del nesso causale tra l’omessa sorveglianza ed il fatto dannoso, escludendo dunque, il contesto ambientale ma analizzando l’unica circostanza rilevante vale a dire le modalità di concreto svolgimento dell’attività manuale, rapportata anche all’età delle due studentesse che vi erano impegnate, indipendentemente dallo stato di degrado del fabbricato in cui essa si era svolta.
Un unico appunto può invece muoversi al mancato accertamento del ruolo svolto dall’altra studentessa. La Corte si limita ad affermare che le due studentesse avrebbero dovuto agire “in sincronia e senza distrarsi” non è dato sapere se ciò sia effettivamente avvenuto con conseguente eventuale responsabilità ex art. 2048 c.c.
I suggerimenti pratici per i legali che intendono avviare azioni risarcitorie per responsabilità degli insegnanti e/o degli istituti scolastici sono essenzialmente due: 1) impostare la citazione indicando entrambi i titoli di responsabilità (ex artt. 1218 e 2048 c.c.), potendo essere fatti valere contestualmente; 2) ricostruire minuziosamente il fatto con particolare riferimento ai soggetti implicati nonché alla descrizione di tempi, luoghi e modi.
Per un approfondimento giurisprudenziale e normativo
Corte di Appello di Milano n. 2544/2015;
“Responsabilità dei precettori” di Caterina A. Davelli in Ridare 15.4.2015;
“Natura e responsabilità della scuola per il danno c.d. da autolesioni” Redazione Scientifica, Ridare 5.5.2014;
“La responsabilità dell’istituto scolastico per i danni al minore a seguito di incidente avvenuto nel cortile antistante la scuola” di Roberta Nocella, Ridare 13.5.2014;
“Natura della responsabilità dell’amministrazione scolastica per violazione dell’obbligo di vigilanza” di Marco Moiraghi, Ridare 13.5.2014;
“Responsabilità della scuola per lesioni subite dall’alunno durante una partita di calcio “ di Mauro di Marzio, Ridare 24.10.2014;
“Responsabilità da contatto sociale” di Francesca Claris Appiani, Ridare 20.4.2015;
“Danni a scuola subiti dall’alunno e riparto dell’onere della prova” di Francesco Agnino, Ridare 14.5.2015;
Nota a Cassazione Civ. 22.9.2015 n. 18615 in Resp. Civile e Previdenza 2016, I, 290;
“Nessuna responsabilità dei precettori se l’allievo non fornisce la prova dei danni subiti dalla spinta di un compagno di classe” Redazione Scientifica, Ridare 22.3.2016
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