Separazione, differenza tra affidamento e collocazione dei figli | Dove e con chi vivranno i figli se mamma e papà si lasciano?
Avvocato Separazione | Studio Legale Marzorati
Quando due genitori si lasciano possono esserci perplessità su dove andranno a vivere i figli minori e con chi, se con mamma o papà. La risposta a questi legittimi interrogativi varia a seconda delle decisioni sull’affidamento della prole prese durante la separazione, il divorzio o al momento dello scioglimento della convivenza della coppia.
Cos’è l’affidamento condiviso e perché è la scelta prevalente
La legge è particolarmente attenta al rapporto tra i figli ed i genitori anche durante la rottura del nucleo familiare. In particolar modo nel 2006 è stata introdotta una legge speciale che privilegia il diritto dei bambini alla bigenitorialità ossia ad avere un continuo, equilibrato e proficuo rapporto con ciascuno dei genitori anche quando questi si separano o divorziano, a ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi ed a conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo della famiglia.
Per questo motivo durante i procedimenti di separazione o divorzio, ma anche all’atto dello scioglimento della convivenza, se mamma e papà non sono sposati, viene privilegiato un affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Questo significa che entrambi dovranno partecipare equamente alle decisioni relative alla vita, alla crescita, all’educazione dei figli e dovranno trascorrere del tempo con loro (compatibilmente con le esigenze scolastiche o lavorative) indipendentemente dalla collocazione degli stessi.
L’affidamento condiviso deve essere preferito indipendentemente dal grado di litigiosità di mamma e papà come ex coppia, quindi non solo nel caso di accordo tra i coniugi ma anche durante un procedimento giudiziale e persino nei casi in cui si discuta per l’eventuale addebito della separazione.
Cos’è la collocazione dei figli
La collocazione dei bambini è intesa come il luogo in cui essi vivono prevalentemente che, generalmente è la casa dove prima viveva il nucleo familiare.
Normalmente il Tribunale individua uno dei due genitori con il quale i minori vivranno nella casa familiare. Per l’altro genitore, invece, verranno garantiti i cosiddetti diritti di visita (ovvero dei giorni garantiti durante i quali i bambini dovranno stare insieme al genitore che non vive prevalentemente con loro).
Statisticamente, in Italia, il genitore collocatario è individuato quasi sempre nella madre, anche in base all’età dei bambini.
Dobbiamo precisare che il diritto di visita del genitore non collocatario è anche un dovere, ed è impossibile rinunciarvi. Ciò significa che potrà essere sanzionato sia il genitore che impedisce o ostacola l’esercizio delle visite all’altro, sia colui che non adempie saltando gli incontri con i propri figli.
Cosa si intende per collocazione alternata
In talune situazioni, se i genitori sono d’accordo e riescono a garantire una “facilità di gestione” delle esigenze primarie dei minori è possibile stabilire che i figli vivano in modo alternato con la mamma o con il papà.
Questo significa che i genitori potranno alternarsi nella casa familiare oppure che i bambini si trasferiranno periodicamente nelle rispettive abitazioni dei genitori.
Queste modalità di affidamento sono particolari, però, e devono essere perseguite solo se si ha la certezza che i minori non ne traggano pregiudizio.
Per ulteriori informazioni vai all’articolo Separazione e divorzio dei genitori: effetti e conseguenze sui figli
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