Matrimonio e comunione dei beni: di chi è la proprietà dei beni acquistati con eredità?
Avvocato Separazione | Studio Legale Marzorati
Quando moglie e marito dopo il matrimonio scelgono la comunione dei beni la proprietà di questi varia a seconda del motivo per il quale sono stati acquistati ed a seconda della provenienza del denaro utilizzato. Un caso particolare consiste nell’acquisto a seguito di un’eredità.
Normalmente tutti gli acquisti compiuti dai coniugi che hanno scelto il regime di comunione legale sono automaticamente di proprietà di entrambi gli sposi, tranne alcune eccezioni come ad esempio i beni ricevuti in eredità.
Per individuare proprietario bisogna individuare erede
Nel caso in cui l’erede sia solo uno dei coniugi, egli sarà l’unico proprietario del bene ereditato.
Per fare un esempio, se solo il marito eredita un appartamento, il bene non entrerà nella comunione legale e quindi non potrà essere considerato di proprietà anche della moglie.
Nel caso in cui il marito dovesse vendere l’appartamento ereditato, la somma di denaro ricavata rimarrebbe di sua esclusiva proprietà così come i beni che dovesse acquistare con quel denaro.
Nel caso in cui invece la volontà del defunto fosse stata quella di lasciare ad esempio un appartamento ad entrambi i coniugi bisogna distinguere l’ipotesi in cui il testamento indichi espressamente la volontà di lasciare il bene alla comunione legale o indichi come eredi i due coniugi senza riferimento alla comunione legale.
Cosa può fare il coniuge che riceve il bene
Nel primo caso l’appartamento farà parte della comunione legale e dunque seguirà le logiche di tutti gli altri beni appartamenti alla famiglia: i coniugi saranno entrambi titolari dell’appartamento per l’intero, con la conseguenza che potranno compiere ad esempio lavori di manutenzione senza il consenso dell’altro coniuge.
Nel secondo caso, invece, il bene apparterà ad entrambi i coniugi in regime di comunione ordinaria con la conseguenza che i coniugi potranno utilizzarlo o modificarlo solo in base alla propria quota di appartenenza e con il consenso dell’altro coniuge.
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