AEEGSI 646/15 Indennizzo luce, storno e rimborso
Nelle ipotesi di inadempimento da parte dell’operatore di energia elettrica è possibile chiedere l’indennizzo così come stabilito dalla delibera AEEGSI 646/15, oltre allo storno e al rimborso delle fatture.
I gestori di energia elettrica sono infatti obbligati a riconoscere determinati indennizzi cosiddetti automatici nel momento in cui viene riscontrato il disservizio subito dall’utente. I medesimi indennizzi possono essere richiesti in fase di conciliazione nel caso in cui l’operatore non abbia ottemperato.
IPOTESI | INDENNIZZI |
attivazione in ritardo o mancata attivazione | 35 euro dopo 5 giorni |
Disattivazione su richiesta cliente | 35 euro dopo 5 giorni |
Riattivazione a seguito di sospensione per morosità | 35 euro dopo 1 giorno |
Ripristino fornitura dopo un guasto | 35 euro dopo 4 ore |
Ogni contratto ha il suo indennizzo
L’indennizzo base corrisponde a 35 euro per i clienti domestici, 70 euro per i clienti non domestici in bassa tensione e 140 euro per i clienti i media tensione.
Le utenze in bassa tensione arrivano fino a 1 chilovolt mentre quelle in media tensione vanno da 1 a 35 chilovolt.
L’indennizzo aumenta con il passare del tempo
– se la prestazione avviene oltre il tempo doppio dello standard ma entro un tempo triplo, viene pagato l’indennizzo doppio: in caso di attivazione in ritardo perciò, se la stessa avviene entro 14 giorni (standard 5 giorni) l’indennizzo sarà pari a 70 euro (35 euro standard per cliente domestico);
– se la prestazione avviene oltre il tempo triplo dello standard, viene pagato l’indennizzo triplo: in caso di attivazione in ritardo perciò, se la stessa avviene entro 16 giorni (standard 5 giorni) l’indennizzo sarà pari a 105 euro (35 euro standard per cliente domestico).
I tempi per ricevere l’indennizzo
L’indennizzo deve essere corrisposto entro 30 giorni dall’effettuazione della prestazione. Se non viene corrisposto entro sei mesi dall’effettuazione della prestazione l’indennizzo verrà triplicato.
Nelle ipotesi in cui l’inadempimento e il disservizio sia differente da quelli elencati vengono applicati gli indennizzi stabiliti per casi simili. L’utente oltre all’indennizzo ha sempre diritto a richiedere lo storno delle somme chieste in modo illegittimo. Nel caso in cui abbia già provveduto al pagamento potrà invece richiedere il rimborso, in entrambe le ipotesi il gestore emetterà note di credito attestanti lo storno o il rimborso effettuato.
L’indennizzo non sempre è dovuto
– quando la prestazione non avviene a causa di attività del cliente o di terzi;
– quando il cliente non è in regola con i pagamenti.
L’indennizzo non esclude il risarcimento
La corresponsione dell’indennizzo non esclude la possibilità per il cliente di chiedere il risarcimento del danno che dovrà essere dimostrato e documentato, si pensi al ristorante, il pub, il bar o comunque un’attività commerciale che non riceve l’attivazione della luce e che è costretto a non aprire con il rischio di perdita di guadagno.
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