La mediazione obbligatoria prima di fare causa al condominio
Per le cause che riguardano il condominio è obbligatorio procedere alla mediazione prima di adire l’autorità giudiziaria. La mediazione è obbligatoria non solo per quelle situazioni che riguardano direttamente il condominio come ad esempio problematiche relative alle parti comuni o alle spese di gestione, ma anche quelle che riguardano l’amministratore, il mancato rispetto del regolamento condominiale e l’impugnazione delle delibere.
Improcedibilità della causa senza la mediazione
Nel caso in cui si vada davanti al giudice senza aver esperito la mediazione obbligatoria, la causa sarà dichiarata improcedibile con sospensione del processo dando termine alle parti per esperire il tentativo di conciliazione. Il termine massimo per la durata della mediazione è di 3 mesi.
Le parti, insieme ai propri avvocati, si incontrano nella sede di un organismo di mediazione accreditato e, aiutati dal mediatore cercano di trovare una soluzione bonaria della questione. Nel caso in cui la mediazione non porti ad un accordo si potrà andare dal giudice, e rispettivamente il giudice di pace, nel caso in cui la richiesta risulti inferiore a 5.000 euro e il tribunale nel caso di richieste superiori a 5.000 euro.
Il giudicante, nel rispetto della previsione dell’art. 113 cpc decide secondo equità le controversie di valore inferiore a 1.100 euro, mente negli altri casi decide secondo diritto.
In merito alla competenza territoriale, il giudice competente è quello del luogo in cui è situato l’immobile.
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