Scioglimento dell’Unione civile: si al TFR per l’ex partner | Avvocato
Dopo lo scioglimento dell’unione civile l’ex partner ha diritto ad avere una quota del TFR dell’altro al momento della ricezione della somma.
In particolare la quota è pari al 40% del totale dell’importo maturato durante l’unione.
È indifferente il motivo per cui il lavoratore ha ricevuto il proprio trattamento di fine rapporto, sia che abbia presentato le proprie dimissioni, che sia stato licenziato o che sia intervenuto il pensionamento, la legge opera nel medesimo modo.
In quali casi viene riconosciuto il diritto al TFR
La parte che decide di chiedere la quota del Trattamento di fine rapporto dell’ex deve assicurarsi che la somma venga ottenuta successivamente alla proposizione della domanda di scioglimento.
Ed, inoltre, deve avere i seguenti requisiti:
- essere titolare di un assegno di mantenimento periodico
- non aver celebrato una nuova unione civile o, eventualmente, un matrimonio
Come si propone la domanda
La parte interessata, in un primo momento, può chiedere la quota spettante informalmente con una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso in cui l’ex partner non dovesse provvedere, è possibile introdurre, con l’assistenza di un avvocato, un procedimento giudiziale che obblighi il lavoratore a versare quanto dovuto.
Generalmente la causa è di spedita soluzione e trova esito favorevole entro pochi mesi.
Cosa succede se l’ex partner era stato sposato
Nel caso in cui il lavoratore, prima di aver celebrato l’unione civile, fosse stato sposato, il diritto a ricevere una quota del trattamento di fine rapporto spetta sia all’ex partner unito civilmente che all’ex coniuge (sempre nel caso in cui quest’ultimo sia titolare di assegno di mantenimento e non risposato).
Il 40% del TRF, in questo caso, verrà suddiviso in base alla durata del matrimonio e dell’unione civile.11
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