Scioglimento dell’unione civile ed assegnazione della casa familiare
Avvocato Divorzista | Studio Legale Marzorati
Nello scioglimento dell’unione civile l’assegnazione della casa familiare è uno degli aspetti più delicati da affrontare soprattutto in caso di mancato accordo tra le parti.
Assegnazione casa familiare coppia omosessuale senza figli
L’assegnazione della casa familiare in caso di una coppia omosessuale che chiede lo scioglimento dell’unione civile non è un diritto proprio dei partner.
Se la coppia non ha figli comuni è molto difficile che venga concessa l’assegnazione alla parte non proprietaria in mancanza di accordo.
Quando parliamo di coppia omosessuale con figli o senza figli lo facciamo ricordando che sebbene l’adozione del figlio del partner (c.d. stepchild adoption) non sia stata regolamentata dalla Legge Cirinnà, la norma rimette ai Tribunali la valutazione sulla legittimità delle adozioni caso per caso.
Quindi è, ad oggi, possibile che una coppia omosessuale unita civilmente che ha vinto la causa in Tribunale per ottenere il consenso all’adozione del figlio o dei figli di uno dei partner, abbia dei figli comuni.
Nel caso in cui le parti si siano accordate, invece, è possibile inserire nelle condizioni di scioglimento dell’unione anche questo beneficio per il partner non proprietario.
Spesso la concessione dell’abitazione della casa della coppia viene fatta se una delle parti non ha i mezzi sufficienti per garantirsi un alloggio adeguato: in questi casi l’assegnazione assume un valore economico da valutarsi ai fini della determinazione dell’eventuale assegno di mantenimento.
Quando l’immobile è di proprietà di entrambi, invece, le parti ed il loro Avvocati devono trovare la soluzione migliore per il caso concreto, per esempio vendere l’immobile per dividere la somma in base alle quote di proprietà, oppure liquidare la quota all’altro partner o ancora optare per un’assegnazione al comproprietario che ha meno possibilità economiche.
Assegnazione casa familiare coppia con figli
Se la coppia omosessuale ha dei figli comuni (per le motivazioni precisate nel capitolo precedente) che sono ancora minorenni o non autosufficienti, il diritto ad abitare nella casa familiare spetta ai figli e, di riflesso, al genitore collocatario, ossia al genitore che vivrà prevalentemente con la prole. Stesso diritto spetta all’affidatario nei casi, ormai ridotti, in cui solo un genitore sia ritenuto idoneo all’esercizio della responsabilità genitoriale.
La natura del provvedimento di assegnazione, infatti, risponde all’esigenza di tutela dell’interesse morale e spirituale della prole a mantenere l’habitat domestico affinché sia reso meno traumatico il cambiamento di vita causato dalla rottura del nucleo familiare. In questi casi possono essere applicate in via analogica le norme relative all’assegnazione della casa familiare in caso di separazione e divorzio (per approfondimenti vai all’articolo “Assegnazione della casa familiare, come e quando si può ottenere”).
Anche in questo caso l’assegnazione viene valutata a livello economico nella definizione delle condizioni patrimoniali delle parti e, quindi, dell’eventuale diritto al mantenimento perché consiste in un’utilità di cui gode l’assegnatario.
Quanto dura il provvedimento di assegnazione
L’assegnatario della casa e di tutto l’arredamento della stessa rimane tale fino a quando i figli comuni vi abiteranno o saranno economicamente autosufficienti, quindi, indipendentemente dalla maggiore età raggiunta dagli stessi.
Nel caso in cui l’assegnatario contragga un nuovo matrimonio, una nuova unione civile o una convivenza, può rischiare una revoca dell’assegnazione stessa cosa nel caso in cui non ci abiti più stabilmente.
Quali sono le spese a carico dell’assegnatario
L’assegnatario della casa, salvo diverso accordo, avrà l’onere di pagare sia le eventuali spese condominiali dell’immobile che le utenze.
Nel caso in cui l’assegnatario sia comproprietario dell’immobile, però, dividerà le spese straordinarie al 50% con l’altro.
Per quanto riguarda le case in affitto il canone viene solitamente pagato dalla parte che resta a vivere nell’immobile, la quale diventa nuovo titolare del contratto di locazione nel caso in cui fosse intestato in via esclusiva all’ex. Questa regola, però, può subire dei correttivi se l’assegnatario non è in grado di sostenere le spese per l’affitto: nella valutazione globale del mantenimento dell’eventuale prole e della parte più debole, infatti, può essere ricompreso il pagamento di una quota dell’affitto o dell’intera somma. Stesso dicasi per il mutuo.
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