Sciopero della compagnia aerea che comporta cancellazione del volo: diritti dei passeggeri. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
In caso di sciopero preventivamente comunicato, il passeggero non ha diritto a rimborsi per la cancellazione del volo. Al fine di tutelare i passeggeri sono stati comunque stabiliti dei periodi in cui non è consentito effettuare scioperi:
– dal 18/12 al 7/1;
– dal 24/4 al 2/5;
– dal 27/6 al 4/7;
– dal 27/7 al 5/9;
– dal 30/10 al 5/11;
– dal giovedì precedente al giovedì dopo Pasqua.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!