Accordi validi dopo divorzio consensuale
Per molto tempo marito e moglie separati o divorziati non potevano regolamentare interessi di natura patrimoniale né durante lo svolgimento del giudizio di divorzio, né dopo: questi accordi non erano validi finché non venivano approvati dal Giudice.
Negli ultimi anni, invece, è cambiata l’interpretazione normativa per tutelare l’autonomia patrimoniale della coppia. La stessa disciplina è applicabile in sede di separazione (vai al post Accordi tra coniugi separati).
Cosa si intende per accordi non omologati in sede di divorzio
Gli accordi non omologati sono quelli raggiunti autonomamente dai coniugi con lo scopo di modificare o integrare le condizioni della sentenza di divorzio congiunto ma anche i provvedimenti emessi dal Giudice durante la causa.
Questi patti, che sono definiti “a latere”, possono essere conclusi contestualmente al procedimento di divorzio, ma anche prima di esso o successivamente, ed hanno lo scopo di risolvere quelle questioni che i coniugi non ritengono di “pubblicizzare” in Tribunale.
Può accadere, infatti, che per motivi fiscali o patrimoniali, per la coppia sia più conveniente agire in modo parzialmente difforme da quello deciso nel processo, oppure che, a causa di una momentanea maggiore disponibilità economica, uno dei due voglia di contribuire maggiormente al mantenimento di coniuge e figli. Talvolta, invece, le parti potrebbero dover affrontare una problematica sorta dopo il termine del procedimento di divorzio e non voler rivolgersi ancora una volta al Giudice.
Quando gli accordi non omologati in sede di divorzio sono validi
Le modifiche pattuite dai coniugi sono valide purché siano migliorative e non vadano a violare i diritti e doveri dei coniugi. La possibilità di svolgere accordi in autonomia è ammessa non solo per gli aspetti economici ma anche per la gestione dei figli, sempre che non venga leso l’interesse dei minori.
Cosa succede se uno due coniugi dovesse rivelarsi inadempiente?
Mentre davanti al mancato rispetto delle condizioni della sentenza di divorzio è possibile agire subito esecutivamente (quindi con un precetto e, poi per esempio, con il pignoramento del conto corrente o dello stipendio), lo stesso non sarebbe permesso in caso di violazione degli accordi non omologati. Il coniuge che avrà interesse, quindi, dovrà agire depositando un ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, così da ottenere la formalizzazione di quanto concordato di fatto dimostrando la sussistenza della nuova regolamentazione.
© Avv. Andrea Marzorati – Vietata la riproduzione anche parziale (tutti i contenuti sono protetti dal diritto d’autore)