Accordi ammessi nella separazione consensuale dei coniugi (marito moglie)| Avvocato
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Accordi ammessi nella separazione consensuale
Gli accordi di separazione consensuale devono esprimere la volontà di separarsi di moglie e marito e regolare tutte le questioni personali e patrimoniali nel rispetto dei diritti reciproci, anche riguardo agli eventuali figli. Sono ammessi i patti che trasferiscono beni immobili, per esempio la proprietà o la comproprietà di case.
Nel verbale di separazione possibili trasferimenti immobiliari
Marito e moglie che si separano consensualmente devono decidere come regolamentare l’affidamento e la collocazione dei figli, il diritto di visita del genitore che non convive con i figli, l’assegnazione della casa familiare, il mantenimento dei figli e del coniuge, ove ne abbia diritto. I coniugi potranno anche accordarsi sulla divisione dei beni (oggetti, mobili ecc.), del patrimonio finanziario (soldi sui conti correnti, azioni, obbligazioni ecc.) e regolare tutte le questioni patrimoniali. In particolare possono decidere di trasferire immobiliari o altri beni anche in alternativa all’assegno di mantenimento periodico.
Nel verbale di separazione consensuale possono essere trascritti trasferimenti di proprietà o comproprietà di immobili sia a favore dell’altro coniuge che dei figli. La coppia può anche decidere che questi trasferimenti vengano effettuati non subito ma nel futuro entro un tempo prefissato. I Tribunali considerano ammissibili anche patti che costituiscono diritti reali in favore dell’ex partner o della prole (per esempio diritto di abitazione sulla casa familiare o usufrutto) o che trasferiscono somme di denaro, di azioni o di quote societarie da un coniuge all’altro.
Queste attribuzioni non sono né donazioni né veri atti di vendita ma unicamente accordi che regolano i rapporti economici in funzione della separazione. Per questi motivi godono di una disciplina favorevole sul piano fiscale e non necessitano dell’intervento del notaio, essendo bastevole la firma di entrambi i coniugi in calce al verbale di separazione e l’omologa del Tribunale.
Il trasferimento immobiliare definisce per sempre le questioni economiche?
Occorre sottolineare che questi patti devono intendersi sempre validi rebus sic stantibus che letteralmente significa “stando così le cose” ossia fino a quando le condizioni economiche di uno dei due coniugi non subiscano una variazione rilevante da richiedere una modifica di quanto stabilito in sede di separazione.
Questi patti, quindi, non sono sempre una soluzione conveniente da percorrere in sede di separazione perché non sono “immobificabili” come quelli che si possono inserire in sede di divorzio (ossia l’assegno di mantenimento in unica soluzione c.d. una tantum). Scegliere di inserire il trasferimento di un immobile, di beni di ingente valore o di somme di denaro in fase di separazione, quindi, può essere rischioso perché ciascuno dei coniugi, in ogni momento, potrebbe procedere con un giudizio di modifica delle condizioni di separazione e la pattuizione non avrebbe mai valore definitivo.
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