Fallimento del marito e assegno di mantenimento della moglie separata: cosa succede
Avvocato Separazione | Studio Legale Marzorati
Fallimento del marito e assegno di mantenimento
Il fallimento del marito pronunciato dopo la separazione può creare notevoli problemi alla moglie separata e titolare di assegno di mantenimento perché rischia di non ricevere più i versamenti dovuti.
È essenziale, in questo caso, distinguere i crediti non pagati che siano già scaduti da quelli maturati dopo il fallimento.
Cosa succede alle mensilità non versate prima del fallimento
Le mensilità scadute prima della dichiarazione di fallimento sono crediti che il coniuge beneficiario dell’assegno, in questo caso la moglie, può far valere insinuandosi al passivo (si chiamano crediti concorsuali). Gli ultimi tre mesi, tra l’altro, entrano a far parte dei crediti privilegiati cioè quei crediti che possono essere soddisfatti prima degli altri.
Cosa succede alle mensilità non versate successivamente al fallimento
Per le mensilità successive alla pronuncia del fallimento esistono dei rischi maggiori.
La moglie non avrà titolo per insinuarsi al passivo per l’assegno di mantenimento maturato dopo la dichiarazione. Quindi il suo diritto ad ottenere il pagamento rimane latente perché non può essere soddisfatto fino al termine delle procedure fallimentari.
Nonostante la separazione sia stata definita prima del fallimento, infatti, ciascuna mensilità è un autonomo debito personale del fallito che sorge successivamente al fallimento per questo motivo non potrà essere qualificata come credito concorsuale.
Ovviamente l’assegno di mantenimento non è neppure un credito prededucibile in quanto non sorge a causa del fallimento o allo scopo di svolgere le procedure fallimentari.
La moglie creditrice dell’assegno di mantenimento non può essere neppure paragonata ai titolari di una rendita vitalizia che avrebbero diritto all’insinuazione al passivo per una parte della stessa.
Cosa succede se chi deve versare l’assegno percepisce uno stipendio
Se il fallito percepisce redditi da lavoro questi possono rimanere nella sua disponibilità e non finire nella massa fallimentare per la misura di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia.
Il Giudice, quindi, dovrà fissare la percentuale da lasciare al fallito tenendo conto dell’assegno che è obbligato a versare. Attenzione, però, perché questo non significa che il Giudice delegato sia obbligato a dedurre l’importo dell’assegno dallo stipendio percepito dal fallito ma unicamente che debba valutare l’esistenza dell’obbligo di mantenimento verso la moglie.
Il diritto della moglie a chiedere il sussidio alimentare
Quanto il fallito non ha alcun reddito ulteriore ha diritto a chiedere il sussidio alimentare al Giudice delegato. Lo stesso diritto è concesso al coniuge che dovrebbe beneficiare dell’assegno di mantenimento che dimostri di essere in stato di bisogno. Attenzione, però, perché il Giudice delegato decide dopo aver sentito il parere del curatore fallimentare e del comitato dei creditori che, in linea teorica, potrebbero anche opporsi.
Cosa succede all’assegno di mantenimento in favore dei figli
L’assegno di mantenimento in favore dei figli segue la stessa disciplina di quello in favore del coniuge ad eccezione di una maggiore facilità di ottenere il sussidio alimentare in caso di bisogno della prole minorenne.
Cosa succede alla casa familiare di proprietà del fallito
Per quanto riguarda la casa familiare di proprietà del fallito se questa è stata assegnata alla moglie per viverci con i figli esistono maggiori tutele dato che il diritto all’abitazione non può essere tolto agli assegnatari.
Il Giudice delegato potrebbe ordinare la vendita o la locazione delle parti dell’immobile che non servono da abitazione alla famiglia (ovviamente solo quando le proprietà sono particolarmente grandi o divisibili) la quale rimarrebbe a vivere nella casa fino al termine della liquidazione dei beni del fallito. Successivamente anche in caso di vendita il provvedimento di assegnazione sarebbe opponibile all’acquirente che dovrebbe lasciare la moglie ed i figli a vivere nella casa acquistata.
Nel caso in cui non ci fossero figli ma l’assegnazione fosse effettuata a favore del solo coniuge la situazione sarebbe più problematica perché i creditori agire contro l’assegnazione in quanto non giustificata da prevalenti esigenze familiari.
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