Separazione consensuale tra i coniugi (moglie e marito): tempi e procedura
Avvocato Separazione | Studio Legale Marzorati
La separazione consensuale è una tipologia di separazione dei coniugi che prevede una procedura semplificata e tempi di svolgimento brevi.
Cos’è la separazione consensuale?
La separazione consensuale è un istituto che regola la rottura tra due coniugi che si lasciano di comune accordo ottenendo l’autorizzazione dal Tribunale a vivere separati, nel reciproco rispetto.
L’accordo per avere effetto deve essere accolto dal Tribunale che emette una sentenza di ratifica delle condizioni, oppure sottoscritto dinanzi all’Avvocato a seguito della negoziazione assistita o dinanzi all’Ufficiale di stato civile.
La separazione consensuale è molto più vantaggiosa di quella giudiziale perché è più veloce ed economica ed inoltre permette ai coniugi di regolare le questioni personali e patrimoniali in modo personalizzato e connesso alle proprie esigenze. In particolare marito e moglie potranno decidere come determinare l’assegno di mantenimento del coniuge più debole, o deli figli, l’assegnazione della casa familiare e la suddivisione dei beni comuni (conti correnti, titoli, azioni, obbligazioni, immobili, beni di vario genere).
Come funziona la separazione consensuale e quanto dura
La procedura di separazione consensuale in Tribunale, che di solito è quello dell’ultima residenza comune dei coniugi o della residenza dei figli, ha durata variabile a seconda della curia prescelta e del numero di cause gestite da ciascun ufficio giudiziario.
Tendenzialmente è prevista la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti in un tempo che va da uno a quattro mesi rispetto al deposito del ricorso. I coniugi non devono partecipare all’udienza che si svolge con modalità cartolare (trattazione scritta) a meno che non ne facciano esplicita richiesta. Entro la data dell’udienza deve essere depositata una dichiarazione nella quale le parti dichiarano di non volersi conciliare.
Il Tribunale esamina le condizioni riguardo gli aspetti personali e patrimoniale ed anche riguardo l’affidamento ed il mantenimento dei figli e le ratifica tutte le condizioni pattuite emettendo una sentenza che sancisce ufficialmente lo stato di separati e viene trascritta sui registri dello stato civile.
Se si sceglie la negoziazione assistita si procede con la scrittura dell’accordo presso lo Studio dell’Avvocato e si completa il procedimento dopo circa venti giorni, comprensivi della trascrizione sui registri del Comune dove è stato celebrato il matrimonio.
Per quanto riguarda la procedura dinanzi all’Ufficiale di stato civile la tempistica varia a seconda del Comune di residenza, in merito, quindi, sarà necessario contattare gli uffici preposti.
In nessun caso la separazione causa l’interruzione del matrimonio ma si limita ad intervenire su alcuni suoi effetti: ad esempio provoca lo scioglimento della comunione dei beni e la cessazione dell’obbligo di fedeltà ma non interrompere l’obbligo di reciproca assistenza tra i coniugi.
Anche in caso di consensuale è sempre consigliabile farsi assistere da un legale che abbia l’esperienza necessaria per accompagnare la coppia durante il percorso che porta alla separazione a partire dagli incontri tra i coniugi per individuare la situazione economica e reddituale fino all’assistenza durante la procedura dinanzi al Tribunale o a quella di negoziazione.
A seconda delle esigenze di ciascun nucleo familiare potrebbe essere utile che l’Avvocato sia coadiuvato da collaboratori, quali psicologi, psicoterapeuti (anche infantili) o mediatori, commercialisti e notai che abbiano un’esperienza che permetta di garantire assistenza anche nel caso in cui la separazione abbia profili internazionali.
Quale documentazione occorre per separarsi consensualmente?
- Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio da chiedere al Comune di celebrazione del matrimonio o al comune di residenza all’epoca del matrimonio;
- Certificato di stato di famiglia e di residenza che possono essere anche contestuali in unico certificato. Alcuni Tribunali accettano anche l’autocertificazione;
- Copia del documento di identità e del codice fiscale dei coniugi;
- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi con indicazione della condizione reddituale generale di ciascun coniuge, soprattutto in caso di figli.
I certificati possono essere depositati in carta libera come prevede l’art. 19 della legge n.74/1987 per uso separazione o divorzio e sono esenti da imposta da bollo eccetto eventuali diritti di segreteria pari a pochi centesimi di Euro. Molti comuni li rilasciano anche on-line e hanno la stessa valenza legale di quelli cartacei. I certificati sono validi sei mesi.
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