Separazione: assegnazione della casa familiare – casa coniugale, come e quando si può ottenere
Avvocato Separazione | Studio Legale Marzorati
L’assegnazione della casa familiare è uno degli aspetti più delicati da affrontare durante la crisi matrimoniale. Come e quando il coniuge può ottenere il provvedimento non dipende dalla proprietà dell’immobile ma dalle esigenze del nucleo familiare, soprattutto in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti. La disciplina che regola l’assegnazione della casa coniugale è la stessa sia in caso di separazione che di divorzio.
Come funziona l’assegnazione casa familiare nella coppia senza figli
L’assegnazione della casa familiare non è un diritto proprio del coniuge.
Se la coppia non ha avuto figli molto difficilmente il Tribunale provvederà ad assegnare l’immobile al coniuge che non sia proprietario.
Questa massima non vale in caso di separazione consensuale dato che la coppia può accordarsi anche per l’assegnazione a beneficio del coniuge non proprietario.
Spesso la concessione dell’abitazione della casa della coppia viene fatta se una delle parti non ha i mezzi sufficienti per garantirsi un alloggio adeguato: in questi casi l’assegnazione assume un valore economico da valutarsi ai fini della determinazione dell’eventuale assegno di mantenimento.
Quando l’immobile è di proprietà di entrambi, invece, le parti ed il loro Avvocati devono trovare la soluzione migliore per il caso concreto, per esempio vendere l’immobile per dividere la somma in base alle quote di proprietà, oppure liquidare la quota all’altro coniuge o ancora optare per un’assegnazione al comproprietario che ha meno possibilità economiche.
Come funziona l’assegnazione casa familiare nella coppia con figli
Se la coppia che si separa ha avuto dei figli, che sono ancora minorenni o non autosufficienti al momento della separazione, il diritto ad abitare nella casa familiare spetta ai figli e, di riflesso, al genitore collocatario, ossia al genitore che vivrà prevalentemente con la prole. Stesso diritto spetta all’affidatario nei casi, ormai ridotti, in cui solo un genitore sia ritenuto idoneo all’esercizio della responsabilità genitoriale.
La natura del provvedimento di assegnazione, infatti, risponde all’esigenza di tutela dell’interesse morale e spirituale della prole a mantenere l’habitat domestico affinché sia reso meno traumatico il cambiamento di vita causato dalla rottura del nucleo familiare.
Anche in questo caso l’assegnazione viene valutata a livello economico nella definizione delle condizioni patrimoniali dei coniugi e, quindi, dell’eventuale diritto al mantenimento perché consiste in un’utilità di cui gode il coniuge assegnatario.
Quanto dura il provvedimento di assegnazione
Il coniuge rimarrà assegnatario della casa e di tutto l’arredamento della stessa fino a quando i figli vi abiteranno o saranno economicamente autosufficienti, quindi, indipendentemente dalla maggiore età raggiunta dagli stessi.
Nel caso in cui l’assegnatario contragga un nuovo matrimonio, o una convivenza, può rischiare una revoca dell’assegnazione stessa cosa nel caso in cui non ci abiti più stabilmente.
Quali sono le spese a carico dell’assegnatario
L’assegnatario della casa, salvo diverso accordo, avrà l’onere di pagare sia le eventuali spese condominiali dell’immobile che le utenze.
Nel caso in cui l’assegnatario sia comproprietario dell’immobile, però, dividerà le spese straordinarie al 50% con l’altro.
Per quanto riguarda le case in affitto il canone viene solitamente pagato dal coniuge che resta a vivere nell’immobile, il quale diventa nuovo titolare del contratto di locazione nel caso in cui fosse intestato in via esclusiva all’ex. Questa regola, però, può subire dei correttivi se l’assegnatario non è in grado di sostenere le spese per l’affitto: nella valutazione globale del mantenimento della prole e del coniuge più debole, infatti, può essere ricompreso il pagamento di una quota dell’affitto o dell’intera somma. Stesso dicasi per il mutuo.
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