Viaggio gratuito o biglietto con tariffe non accessibile al pubblico: diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
In tali ipotesi non si applicano le tutele previste dal Regolamento (CE) n. 261/2004. Secondo la previsione del regolamento CE n. 261/04, infatti coloro che viaggiano in maniera gratuita non hanno diritto al rimborso del biglietto in quanto lo stesso costituirebbe un pagamento per una somma che non è stata versata dal passeggero. Ovviamente in caso di danno è sempre possibile adire l’autorità giudiziaria per ottenere un risarcimento.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!