Sciopero della compagnia aerea che comporta ritardo aereo: diritti dei passeggeri. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
In caso di sciopero preventivamente comunicato, il passeggero non ha diritto a rimborsi per il ritardo. Al fine di tutelare i passeggeri sono stati comunque stabiliti dei periodi in cui non è consentito effettuare scioperi:
– dal 18 dicembre al 7 gennaio;
– dal 24 aprile al 2 maggio;
– dal 27 giugno al 4 luglio;
– dal 27 luglio al 5 settembre;
– dal 30 ottobre al 5 novembre;
– dal giovedì precedente al giovedì dopo Pasqua.
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