Non mantenere la famiglia può essere causa di addebito della separazione
Avvocato Separazione | Studio Legale Marzorati
Tra i doveri che nascono con il matrimonio c’è l’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia ed al mantenimento, all’istruzione ed all’educazione dei figli. La misura, le modalità e le tempistiche della contribuzione variano a seconda delle esigenze di ciascun nucleo familiare, dei redditi dei coniugi, dei loro patrimoni e del tenore di vita che è stato concordato dalla coppia.
Sia la moglie che il marito devono partecipare in proporzione alle loro disponibilità economiche oppure con l’attività domestica.
In quali casi si viola l’obbligo
Non esiste una casistica tassativa delle condotte che causano la violazione dell’obbligo di contribuzione ma, per esemplificare, possiamo dire che privare la famiglia del necessario per vivere, non lavorare o rifiutare un’occupazione senza giustificato motivo, non rendersi parte attiva per risolvere i bisogni dei familiari, spendere molto denaro per futilità fino a sperperare il patrimonio familiare, sono tutti comportamenti che possono configurare il mancato rispetto del dovere di ciascun coniuge.
Compiere un’omissione relativa al mantenimento della famiglia – in certi casi – può essere considerato anche comportamento rilevabile penalmente e sanzionabile con la reclusione fino ad un anno.
Mancato mantenimento e addebito, quando si configura
Quando la mancanza del coniuge diventa cronica, volontaria o grave a tal punto da rendere difficoltoso il sostentamento dell’altro partner o dei figli, la mancata contribuzione può diventare motivo di addebito della separazione. Ovviamente, come per tutti i casi di addebito, davanti al Giudice dovrà essere data la prova del fatto che l’interruzione della contribuzione operata dal coniuge è la causa che ha dato vita alla crisi coniugale ed alla volontà di chiedere la separazione.
Per fare qualche esempio utile a comprendere il criterio dei Giudici in questi casi, si tenga presente che è stato riconosciuto l’addebito della separazione a carico di un coniuge che aveva donato al fratello una parte ingente del patrimonio familiare, ed ancora di un coniuge che spendeva per sé tutto il proprio reddito costringendo l’altro a provvedere all’intero ménage familiare con le sue risorse economiche.
Di contro difficilmente potrebbe essere accolta la domanda di addebito laddove un coniuge utilizzi i risparmi comuni per acquistare un immobile all’insaputa dell’altro, sempre che i bisogni familiari continuino ad essere soddisfatti.
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