Raccolta sistematica del diritto federale
Basi legali e caratteristiche della Raccolta sistematica
La Raccolta sistematica del diritto federale (RS) è stata elaborata in applicazione della legge federale del 6 ottobre 1961 concernente la pubblicazione di una nuova Raccolta sistematica delle leggi e ordinanze della Confederazione.
Essa, che fa seguito alla vecchia Collezione sistematica (CS) dal 1848 al 1947, è un repertorio, su fogli mobili, aggiornato e ordinato per materie, degli atti normativi, dei trattati, delle decisioni internazionali e degli accordi intercantonali pubblicati nella Raccolta ufficiale (RU) ed ancora in vigore, nonché delle costituzioni cantonali. Al termine della pubblicazione dei volumi della parte del diritto interno, il 1° ottobre 1974, la forza giuridica negativa è stata conferita agli atti pubblicati in questi volumi.
Sistematica della RS
Poiché la nuova RS deve corrispondere sempre allo stato di un diritto in continua e notevole evoluzione e costituire un insieme ben ordinato, occorre che la preparazione e continuazione possano farsi quanto più razionalmente. Ci si è dunque adoperati a darle una struttura sistematica adeguata e a stabilire una numerazione dei capitoli e testi suscettiva di accogliere comodamente ogni nuovo materiale giuridico. Tale struttura e numerazione sono ricapitolate sommariamente al principio d’ogni raccoglitore.
Gli accordi internazionali sono ordinati nello stesso modo.
Principi applicati nell’aggiornamento dei testi della Raccolta
L’aggiornamento dei testi è operato secondo i criteri seguiti per la CS. Ogni modifica formale di un atto è inserita direttamente. Le parti formalmente abrogate sono omesse. L’atto modificatore stesso, se non concerne che la modifica, non è inserito. Ogni modifica è giustificata con una nota compilata in conformità delle note formali della CS. Solo queste note hanno effetto giuridico.
Le parole o locuzioni di articoli o parti di articoli da considerare abrogate o modificate da prescrizioni successive, senz’essere tali formalmente, sono riprodotte, ma una nota ne segnala la contraddizione. Queste note non hanno per altro alcun effetto giuridico. Prive di un tale effetto sono anche le note segnalanti differenze di testo fra le tre lingue ufficiali. Per agevolare al lettore il raffronto tra il vecchio e il nuovo diritto, la fonte di ciascun atto è indicata da nota non numerata ai piedi della prima pagina. Se l’atto è anteriore al 1° gennaio 1948, l’indicazione si riferisce alla CS; se in questa esso reca delle modificazioni, è indicato anche il riferimento alla RU, dalla quale è stato desunto. La fonte è data anche per gli atti menzionati nei testi o nelle note. Se si tratta di testi decaduti, sono indicate anche le fonti delle modificazioni sussistenti al momento della decadenza; il tutto tra parentesi quadra.
Il momento dell’entrata in vigore di un atto, ove non sia stabilito nello stesso o per una disposizione speciale, è indicato conformemente alle norme applicabili in tale caso.
Come per la Collezione sistematica 1848-1947, l’elaborazione della presente Raccolta è affidata alla Cancelleria federale.
Berna, novembre 1974
Il cancelliere della Confederazione: K. Huber
1) Dal 15 mag. 1987, detta legge è stata abrogata da quella del 21 mar. 1986 sulle pubblicazioni ufficiali. La forza giuridica negativa della Raccolta, introdotta il 1° ott. 1974 dalla legge del 1966, è stata ritirata dalla legge del 1986. Si è constatato, infatti, dal punto di vista pratico, che la forza giuridica negativa è difficilmente compatibile con una raccolta strutturata secondo il sistema di fogli mobili. Dal 1° gen. 2005, la legge del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali costituisce, con l’ordinanza del 17 nov. 2004, la base legale della RS. Essa non prevede più la pubblicazione del diritto cantonale (nota della redazione).
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